952.110
RN
CH-TI
Art. 32 RN Regolamento sul notariato (RN)
RN
Art. 32 RN
1 Il notaio può rilasciare copie di un pubblico istromento unicamente nelle seguenti forme
a) copia autentica mediante riproduzione in fotocopia;
b) copia autentica mediante trascrizione.
2 Tutti i fogli di una copia autentica devono essere estratti secondo un sistema uniforme; è proibito l’impiego contemporaneo di differenti modalità di riproduzione .
3 È proibito rilasciare copie di istromenti non autenticate.