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Art. 32 RN

1 Il notaio può rilasciare copie di un pubblico istromento unicamente nelle seguenti forme

a) copia autentica mediante riproduzione in fotocopia;

b) copia autentica mediante trascrizione.

2 Tutti i fogli di una copia autentica devono essere estratti secondo un sistema uniforme; è proibito l’impiego contemporaneo di differenti modalità di riproduzione .

3 È proibito rilasciare copie di istromenti non autenticate.

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