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Art. 2 RN

1 Il notaio ha l’obbligo di provvedere alla propria preparazione professionale. Egli deve essere costantemente aggiornato su leggi, giurisprudenza e dottrina e deve partecipare personalmente alle attività di formazione professionale continua (corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio ecc.).

2 Il notaio è tenuto a partecipare ogni anno ad almeno un’attività di formazione professionale continua organizzata o riconosciuta dall’Ordine dei notai, il quale emanerà il relativo regolamento .

3 L’Ordine dei notai trasmette alla fine di ogni anno alla Commissione per il notariato un elenco contenente le attività di formazione professionale continua da esso organizzate o riconosciute in base al capoverso 2, corredato dalla lista dei nominativi dei notai che vi hanno preso parte .

4 In caso di non ottemperanza all’obbligo di formazione professionale continua, la Commissione per il notariato segnalerà il notaio alla Commissione di disciplina notarile, la quale aprirà un procedimento secondo le modalità previste negli articoli 95 e seguenti LN.

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