951.400
CH-TI
Decreto legislativo concernente il finanziamento della formazione permanente dei giuristi
3 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
Testo normativo (3 Articoli)
Art. 1 Decreto legislativo concernente il finanziamento della formazione permanente dei giuristi Decreto legislativo concernente il finanziamento della formazione permanente dei giuristi
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Per la formazione permanente dei giuristi è stanziato un credito annuo massimo di fr. 25’000.-.
Art. 2 Decreto legislativo concernente il finanziamento della formazione permanente dei giuristi Decreto legislativo concernente il finanziamento della formazione permanente dei giuristi
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L’ importo viene iscritto al conto di gestione corrente del Tribunale di appello che lo gestisce tramite una speciale commissione.
Art. 3 Decreto legislativo concernente il finanziamento della formazione permanente dei giuristi Decreto legislativo concernente il finanziamento della formazione permanente dei giuristi
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Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [1]
Pubblicato nel BU 19 91 , 63.
[1] Entra ta in vigore : 22 febbraio 1991 - BU 1991, 63.