951.205
CH-TI
Art. 9 Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino
Art. 9 Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino
1 I membri attivi e passivi devono all’Ordine una tassa annuale proposta dal Consiglio dell’Ordine e approvata dall’Assemblea generale.
2 Qualora l’adesione intervenga dopo il 30 giugno per il primo anno la tassa è ridotta della metà.