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Art. 9 Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino

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Art. 9 Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino

1 I membri attivi e passivi devono all’Ordine una tassa annuale proposta dal Consiglio dell’Ordine e approvata dall’Assemblea generale.

2 Qualora l’adesione intervenga dopo il 30 giugno per il primo anno la tassa è ridotta della metà.

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