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Art. 8 Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino

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Art. 8 Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino

1 La domanda di ammissione all’Ordine va presentata per iscritto al segretariato dell’Ordine.

2 Essa comporta l’adesione senza riserva alcuna allo statuto dell’Ordine e l’impegno a rispettare le decisioni dell’Assemblea generale, del Consiglio dell’Ordine, oltre che l’obbligo di conformarsi a tutte le regole etiche, deontologiche e legali regolanti la professione.

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