951.205
CH-TI
Art. 7 Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino
Art. 7 Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino
1 Il Consiglio dell’Ordine può proporre all’Assemblea la nomina di membro Onorario di quelle persone che si sono contraddistinte in modo particolare per la tutela degli interessi dell’Ordine.
2 Il membro Onorario non paga nessuna tassa ma ha il diritto di esercitare tutti i diritti derivanti dalla qualità di membro attivo.