951.205
CH-TI
Art. 6 Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino
Art. 6 Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino
1 Possono essere eletti membri passivi gli avvocati che hanno cessato di esercitare la professione di avvocato. Essi devono aver esercitato nel Cantone almeno per un anno.
2 La richiesta deve pervenire al Consiglio dell’Ordine il quale deciderà.
3 I membri passivi non hanno diritto di voto.
4 Essi pagano la metà della tassa annuale.
Membri onorari