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Art. 6 Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino

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Art. 6 Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino

1 Possono essere eletti membri passivi gli avvocati che hanno cessato di esercitare la professione di avvocato. Essi devono aver esercitato nel Cantone almeno per un anno.

2 La richiesta deve pervenire al Consiglio dell’Ordine il quale deciderà.

3 I membri passivi non hanno diritto di voto.

4 Essi pagano la metà della tassa annuale.

Membri onorari

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