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Art. 5 Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino

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Art. 5 Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino

Possono far parte dell'Ordine gli avvocati iscritti nel registro cantonale degli avvocati e all'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS, anche se iscritti in un altro registro cantonale, purché abbiano un indirizzo professionale nel Cantone.

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