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Art. 28 Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino

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Art. 28 Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino

Per quanto non previsto dai presenti statuti valgono le norme degli art. 60 e seg. CC.

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