951.205
CH-TI
Art. 22 Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino
Art. 22 Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino
1 Il Consiglio è convocato dal Presidente e delibera a maggioranza semplice, purché siano presenti almeno quattro membri.
2 Può deliberare anche per corrispondenza o per teleconferenza, a condizione che nessun membro si opponga.