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Art. 22 Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino

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Art. 22 Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino

1 Il Consiglio è convocato dal Presidente e delibera a maggioranza semplice, purché siano presenti almeno quattro membri.

2 Può deliberare anche per corrispondenza o per teleconferenza, a condizione che nessun membro si opponga.

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