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Art. 1 Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino

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Art. 1 Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino

1 L'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico, a norma dell'art. 3 della Legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv).

2 L’Ordine è riconosciuto dalla Federazione svizzera degli avvocati (FSA).

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