Statuto dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino
Indice delle disposizioni (29)
Testo normativo (29 Articoli)
1 L'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico, a norma dell'art. 3 della Legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv).
2 L’Ordine è riconosciuto dalla Federazione svizzera degli avvocati (FSA).
1 L'Ordine ha sede a Lugano, presso il Tribunale d'appello.
2 Il suo recapito è presso il segretariato permanente.
L'Ordine promuove la dignità e l'esercizio corretto della professione, tutela gli interessi della corporazione e dei suoi membri, veglia all’osservanza della collegialità fra gli avvocati, presta concorso all’autorità per questioni generali e particolari dell’avvocatura e della giustizia.
1 L’Ordine viene coinvolto dallo Stato, in particolare per discutere i problemi generali dell’avvocatura e dell’amministrazione della giustizia, per preparare atti legislativi nel settore dell’amministrazione della giustizia, per organizzare gli esami di avvocatura e la formazione degli avvocati e dei praticanti, per garantire l’intervento di un avvocato in caso di necessità, come nell’assistenza giudiziaria e nei picchetti penali per l’emanazione di norme deontologiche che servano all’interpretazione delle regole professionali previste dalla legge federale.
2 L’Ordine è inoltre competente per proporre i nominativi degli avvocati nelle diverse commissioni per l’avvocatura, esaminatrice e di disciplina, previste dalla legge.
Possono far parte dell'Ordine gli avvocati iscritti nel registro cantonale degli avvocati e all'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS, anche se iscritti in un altro registro cantonale, purché abbiano un indirizzo professionale nel Cantone.
1 Possono essere eletti membri passivi gli avvocati che hanno cessato di esercitare la professione di avvocato. Essi devono aver esercitato nel Cantone almeno per un anno.
2 La richiesta deve pervenire al Consiglio dell’Ordine il quale deciderà.
3 I membri passivi non hanno diritto di voto.
4 Essi pagano la metà della tassa annuale.
Membri onorari
1 Il Consiglio dell’Ordine può proporre all’Assemblea la nomina di membro Onorario di quelle persone che si sono contraddistinte in modo particolare per la tutela degli interessi dell’Ordine.
2 Il membro Onorario non paga nessuna tassa ma ha il diritto di esercitare tutti i diritti derivanti dalla qualità di membro attivo.
1 La domanda di ammissione all’Ordine va presentata per iscritto al segretariato dell’Ordine.
2 Essa comporta l’adesione senza riserva alcuna allo statuto dell’Ordine e l’impegno a rispettare le decisioni dell’Assemblea generale, del Consiglio dell’Ordine, oltre che l’obbligo di conformarsi a tutte le regole etiche, deontologiche e legali regolanti la professione.
1 I membri attivi e passivi devono all’Ordine una tassa annuale proposta dal Consiglio dell’Ordine e approvata dall’Assemblea generale.
2 Qualora l’adesione intervenga dopo il 30 giugno per il primo anno la tassa è ridotta della metà.
L’avvocato perde la qualità di membro
– se non paga la tassa annuale malgrado richiamo scritto,
– se viene radiato dal registro cantonale degli avvocati,
– se viene radiato dall’albo UE / AELS,
– se viene escluso dall’Ordine,
– in caso di morte;
1 Sono motivi di esclusione
– la violazione grave o ripetuta delle regole legali, statutarie deontologiche e/o etiche che regolano la professione d’avvocato;
– qualsiasi agire che crei pregiudizio tangibile all’Ordine.
2 L’esclusione dei membri (attivi, passivi o onorari) viene pronunciata dal Consiglio dell’Ordine.
1 Il patrimonio sociale dell’Ordine è costituito dalle tasse sociali, da eventuali sponsorizzazioni, cosi come da donazioni da parte di terzi.
2 Per gli impegni assunti dall’Ordine risponde unicamente il patrimonio sociale. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità personale dei membri.
3 Non esiste alcuna responsabilità personale dei membri per gli impegni finanziari contratti dall’Ordine.
Organi dell'Ordine sono
– l'Assemblea generale,
– il Consiglio dell’Ordine,
– la Commissione di revisione.
1 L'Assemblea è l'organo superiore dell'Ordine.
2 Adotta lo statuto, propone le norme deontologiche, nomina gli organi statutari, il Presidente e il vice Presidente, fissa la tassa annuale, delibera sul rapporto morale, su quello finanziario e sulla gestione, dà scarico ai membri del Consiglio.
L'Assemblea generale ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno.
L'assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio dell’Ordine lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un quinto dei membri dell’Ordine.
Le convocazioni sono inviate a tutti i membri con l’Ordine del giorno e devono pervenire almeno 20 giorni prima dell’Assemblea.
L'assemblea delibera validamente sugli oggetti all'Ordine del giorno a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti, salvo per le elezioni degli organi statutari per le quali fa stato, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei presenti.
1 Il Consiglio dell’Ordine è l'organo esecutivo dell’Ordine.
2 E’ composto da 7 avvocati membri di cui un Presidente, un vice Presidente, ed un tesoriere, eletti dall’Assemblea generale.
3 Per il resto si organizza in modo autonomo.
1 I membri del Consiglio rimangono in carica due anni e sono di regola rieleggibili per due periodi di mandato.
2 In caso di vacanza per dimissioni o altro il subentrante rimane in carica sino al termine del periodo corrente. Il subentrante è nominato dai membri del Consiglio rimasti in carica.
1 Il Consiglio ha tutte le competenze non attribuite dalla legge o dal presente statuto ad altri organi o autorità. Esso dirige amministra e rappresenta l’Ordine.
2 E competente per decidere le spese straordinarie fino a 20'000 franchi.
3 Il Consiglio può escludere dall'Ordine, o richiamare, membri oggetto di violazioni a regole professionali o deontologiche incompatibili con gli scopi della corporazione.
4 La procedura è quella della LPAmm. Le decisioni sono definitive.
1 Il Consiglio è convocato dal Presidente e delibera a maggioranza semplice, purché siano presenti almeno quattro membri.
2 Può deliberare anche per corrispondenza o per teleconferenza, a condizione che nessun membro si opponga.
Il tesoriere è membro del Consiglio ed ha quale compito la supervisione sulla situazione finanziaria dell’Ordine degli avvocati, convoca i revisori e tiene aggiornato il Consiglio sulla situazione finanziaria.
L'Ordine è rappresentato dalla firma collettiva a due del Presidente, del vice Presidente o del Tesoriere.
Il Consiglio dell’Ordine è coadiuvato da un segretario generale, che assiste il Presidente e i membri del Consiglio nell’organizzazione e nell’esecuzione dei loro compiti, e supervisiona il segretariato, secondo un mansionario redatto dal Consiglio dell’Ordine.
1 La Commissione di revisione è composta di tre membri, esclusi i membri del Consiglio.
2 Esamina e controlla la gestione annuale e propone all'assem blea la delibera sugli argomenti di sua competenza.
1 Per ogni seduta i membri di Consiglio e delle Commissioni speciali percepiscono, oltre al rimborso delle spese vive e di trasferta, un'indennità di presenza analoga all'indennità semplice corrisposta ai giudici supplenti del Tribunale d’appello.
2 Il Consiglio fissa annualmente l'indennità forfettaria per i membri del Consiglio.
Per quanto non previsto dai presenti statuti valgono le norme degli art. 60 e seg. CC.
Il presente statuto, adottato dall'assemblea del 27 maggio 2025 entra immediatamente in vigore, abrogando quello 17 maggio 2018.
Pubblicato nel BU 2026 , 93.