951.110
RAVV
CH-TI
Art. 3 RAvv Regolamento sull’avvocatura (RAvv)
RAvv
Art. 3 RAvv
1 Se il periodo di pratica o di alunnato viene sospeso, interrotto o ripreso, dovrà essere data comunicazione alla Commissione per l ’ avvocatura.
2 La sospensione, l’interruzione e la ripresa della pratica o dell’alunnato sono menzionate nei rispettivi elenchi.
3 La sospensione non interrompe il decorso dei termini dell’articolo 10 capoverso 2 LAvv; decorso l’ultimo termine il nome del praticante viene radiato dall’elenco.