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951.110 RAVV CH-TI

Art. 3 RAvv Regolamento sull’avvocatura (RAvv)

RAvv
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Art. 3 RAvv

1 Se il periodo di pratica o di alunnato viene sospeso, interrotto o ripreso, dovrà essere data comunicazione alla Commissione per l ’ avvocatura.

2 La sospensione, l’interruzione e la ripresa della pratica o dell’alunnato sono menzionate nei rispettivi elenchi.

3 La sospensione non interrompe il decorso dei termini dell’articolo 10 capoverso 2 LAvv; decorso l’ultimo termine il nome del praticante viene radiato dall’elenco.

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