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Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di indicazione dei prezzi

9 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (9)

Testo normativo (9 Articoli)

Il Consiglio di Stato designa il dipartimento [1] competente per l’applicazione della presente legge ed emana il regolamento d’applicazione.

[1] Con DE 30.6.2010, modificato dai R 16.9.2014 e R 7.12.2017, è stato designato il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi - BU 2010, 225; BU 2014, 455; BU 2017, 440.

1 I Municipi sono tenuti a collaborare con il dipartimento competente per l’applicazione delle normative in materia di indicazione dei prezzi.

2 Essi segnalano all’autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di indicazione dei prezzi.

1 Le autorità amministrative cantonali e comunali nonché le autorità giudiziarie, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione delle normative federali in materia di indicazione dei prezzi e della presente legge.

2 Esse segnalano inoltre d’ufficio tutti i casi, costatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del dipartimento per violazione delle disposizioni in materia di indicazione dei prezzi.

1 Le infrazioni alla presente legge e al regolamento sono punite con una multa sino a fr. 20'000.-- secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni. [2]

2 Sono riservate le disposizioni penali previste dalla legislazione federale.

[2] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.

[3] 1 Contro le decisioni amministrative del dipartimento competente è dato ricorso al Consiglio di Stato.

2 Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

[3] Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.

1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore. [4]

Pubblicata nel BU 2003 , 439.

[4] Entrata in vigore: 1.1.2004 - BU 2003, 440.

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