Regolamento sulla metrologia (Rmetro)
Indice delle disposizioni (12)
Testo normativo (12 Articoli)
[1] 1 Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito Servizio) è l’autorità competente ad applicare la legge.
2 Esso procede di regola per il tramite dei verificatori.
[1] Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.
1 I verificatori di circondario sono designati dal Dipartimento delle istituzioni.
2 Essi operano a titolo indipendente tramite la stipulazione di un apposito mandato di prestazione con il Dipartimento delle istituzioni.
[2] 1 Il territorio del Cantone è suddiviso nei seguenti circondari di verificazione
a) 1° circondario: Sottoceneri, eccettuato il Circolo di Taverne e il Comune di Lamone ;
b) 2° circondario: Sopraceneri, più il circolo di Taverne e il Comune di Lamone .
2 Gli uffici di verificazione hanno sede nei rispettivi circondari.
[2] Art. modificato dal R 19.6.2024; in vigore dal 1.7.2024 - BU 2024, 150.
1 I verificatori di circondario fatturano e incassano direttamente dagli utenti le tasse di verificazione e le indennità previste dall’ordinanza sugli emolumenti di verificazione del 23 novembre 2005.
2 Il verificatore è tenuto a rilasciare per ogni operazione eseguita una fattura e conservarne copia per 10 anni.
3 L’elenco delle fatture è inviato ogni anno al Servizio. [3]
[3] Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.
1 Per i lavori eseguiti fuori dagli Uffici circondariali i verificatori possono addebitare le spese previste dall’articolo 6 dell’ordinanza sugli emolumenti di verificazione del 23 novembre 2005.
2 Per manodopera ausiliaria indispensabile i verificatori possono addebitare metà dell’indennità oraria fissata dalla tariffa federale per il verificatore di circondario.
1 Per le verificazioni dei contatori di autocisterne munite di pompa, eseguite mediante il recipiente di verifica istallato presso il Centro di manutenzione delle strade cantonali di Pambio Noranco, è percepita dal verificatore per conto del Cantone, una tassa di locazione di fr. 50.– per contatore.
2 Per i contatori di cisterne a gravità è stabilita una tassa di fr. 100.–.
3 Le tasse sono riversate alla Cassa cantonale.
1 A compenso delle attività di competenza cantonale prescritte dalla legislazione sulla metrologia, i verificatori percepiscono dal Cantone un’indennità globale giornaliera di fr. 1000.–.
2 I verificatori eseguono le attività di spettanza cantonale entro i seguenti limiti
a) per il controllo dei prodotti preimballati dei produttori industriali massimo 15 giorni all’anno;
b) per il controllo dei prodotti preimballati dei produttori con punti di vendita massimo 15 giorni all’anno;
c) per l’ispezione generale, che deve essere effettuata almeno una volta ogni 4 anni, massimo 20 giorni.
[4] 1 Entro il 31 gennaio di ogni anno il Servizio, sentiti i verificatori, fissa gli obiettivi d’attività dell’anno.
2 Entro il 31 dicembre di ogni anno i verificatori presentano al Servizio un rapporto dei controlli eseguiti fornendo in particolare i seguenti dati: denominazione delle ditte controllate, luoghi e date dei controlli, numero dei test statistici eseguiti, totale dei giorni impiegati.
3 Essi inviano al Servizio copia del rapporto di attività allestito per l’Ufficio federale di metrologia e accreditamento (Metas).
[4] Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.
[5] Entro il 31 marzo di ogni anno i verificatori versano al Cantone, previa fattura del Servizio, quanto previsto dall’articolo 8 dell’ordinanza sugli emolumenti di verificazione del 23 novembre 2005.
[5] Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.
1 Contro le decisioni inerenti le tasse e i provvedimenti dei verificatori è dato reclamo al Servizio entro il termine di 30 giorni. [6]
2 Le persone interessate sono informate direttamente dai verificatori circa la possibilità del reclamo.
[6] Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.
È abrogato il regolamento sulla metrologia del 10 aprile 2001 (Rmetro).
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. [7]
Pubblicato nel BU 2017 , 285.
[7] E ntrata in vigore: 8 agosto 2017 - BU 2017, 285.