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Art. 4 Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante

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Art. 4 Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante

1 I Municipi collaborano con il dipartimento competente per l’applicazione delle normative sul commercio ambulante.

2 Essi segnalano all’autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di commercio ambulante.

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