945.300
CH-TI
Art. 4 Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante
Art. 4 Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante
1 I Municipi collaborano con il dipartimento competente per l’applicazione delle normative sul commercio ambulante.
2 Essi segnalano all’autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di commercio ambulante.