Legislator Giurisprudenza & Legislazione
945.300 CH-TI

Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante

7 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (7)

Testo normativo (7 Articoli)

La presente legge ha lo scopo di garantire l’ordine, la sicurezza e la salute pubblica e di proteggere il pubblico da pratiche commerciali scorrette.

Il Consiglio di Stato è competente

a) a rilasciare l’autorizzazione per esercitare il commercio ambulante (art. 7 cpv. 1 LFCAmb);

b) ad accordare l’autorizzazione ad un’impresa a consegnare la tessera di legittimazione ai propri dipendenti (art. 8 cpv. 1 LFCAmb);

c) a concedere l’autorizzazione ad un’associazione di categoria a consegnare la tessera di legittimazione ai propri soci (art. 8 cpv. 1 LFCAmb);

d) a revocare le autorizzazioni (art. 10 LFCAmb);

e) a riscuotere le tasse determinate dal Consiglio federale (art. 12 LFCAmb);

f) ad applicare le norme in materia di dati personali (art. 13 LFCAmb);

g) a perseguire le contravvenzioni alla LFCAmb, alla presente legge e alle disposizioni di esecuzione.

1 I Municipi collaborano con il dipartimento competente per l’applicazione delle normative sul commercio ambulante.

2 Essi segnalano all’autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di commercio ambulante.

1 Il dipartimento competente può delegare, alle associazioni di categoria che dispongono dell’autorizzazione prevista dall’art. 8 cpv. 1 LFCAmb, compiti di sorveglianza e di segnalazione delle irregolarità rilevate.

2 La decisione di delega stabilisce la procedura e fissa le condizioni.

1 I Municipi possono disciplinare il rilascio dell’autorizzazione all’uso del proprio suolo pubblico in occasione di fiere o mercati sulla base di puntuali criteri di assegnazione.

2 Possono prelevare una tassa d’occupazione d’area pubblica secondo le norme del regolamento comunale.

1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

2 Il Co nsiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. [1]

Pubblicata nel BU 2023 , 251.

[1] Entrata in vigore: 1° gennaio 2024 - BU 2023, 251.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →