Art. 6 RLAN Regolamento della legge sull'apertura dei negozi (RLAN)
Art. 6 RLAN
1 Sono considerate turistiche le località che offrono ad esempio cure, sport, escursioni e soggiorni di riposo per le quali il turismo svolge un ruolo importante e soggiace a fluttuazioni stagionali.
2 Le località turistiche per la stagione estiva sono designate dal Consiglio di Stato per decreto esecutivo se soddisfano almeno quattro dei seguenti criteri
a) almeno 8’000 pernottamenti nella stagione estiva considerando il totale nel settore alberghiero, paralberghiero e delle case secondarie (ossia una media di almeno 1’000 pernottamenti al mese nel periodo considerato);
b) almeno 24’000 pernottamenti nella stagione estiva considerando il totale nel settore alberghiero, paralberghiero e delle case secondarie (ossia una media di almeno 3’000 pernottamenti al mese nel periodo considerato);
c) almeno 3 strutture ricettive del settore alberghiero e paralberghiero;
d) almeno 65 abitazioni secondarie;
e) una quota superiore al 12% di addetti (ETP) del turismo sull’occupazione;
f) fattore di picco stagionale almeno pari a 2 (il mese dell’anno con il maggior numero di pernottamenti deve essere almeno il doppio rispetto alla media dei pernottamenti mensili sull’arco dell’anno);
g) tasso di pressione turistica (TPT) pari almeno al 20% nella stagione turistica estiva (2 turisti ogni 10 residenti).
3 È considerata stagione estiva, il periodo che intercorre tra il 1° marzo ed il 31 ottobre.
4 Le località turistiche per la stagione invernale sono designate dal Consiglio di Stato per decreto esecutivo se soddisfano almeno quattro dei seguenti criteri
a) almeno 3’000 pernottamenti annui considerando il totale nel settore alberghiero, paralberghiero e delle case secondarie (ossia una media di almeno 1’000 pernottamenti al mese nel periodo considerato);
b) almeno 9’000 pernottamenti annui considerando il totale nel settore alberghiero, paralberghiero e delle case secondarie (ossia una media di almeno 3’000 pernottamenti al mese nel periodo considerato);
c) almeno 3 strutture ricettive del settore alberghiero e paralberghiero;
d) almeno 65 abitazioni secondarie;
e) una quota superiore al 12% di addetti (ETP) del turismo sull’occupazione;
f) tasso di pressione turistica (TPT) pari almeno al 20% nella stagione turistica invernale (2 turisti ogni 10 residenti);
g) almeno una infrastruttura o impianto per le attività di svago tipiche della stagione invernale, piste del ghiaccio, impianti di risalita sciistici.
5 È considerata stagione invernale, il periodo che intercorre tra il 1° dicembre e l’ultimo giorno del mese di febbraio.