945.200
CH-TI
Art. 8 Legge sull'apertura dei negozi Legge sull'apertura dei negozi
Art. 8 Legge sull'apertura dei negozi
1 Dal lunedì al venerdì, escluso il giorno di apertura serale, i negozi possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 19.00, il sabato tra le ore 06.00 e le ore 18.30.
2 Previa autorizzazione del Dipartimento, i centri commerciali la cui offerta di prodotti è destinata al turismo internazionale e la cui cifra d’affari, comprensiva della cifra d’affari della maggior parte dei negozi situati in tali centri, è generata principalmente dalla medesima clientela, possono restare aperti il sabato fino alle ore 19:00. [3]
[3] Cpv. introdotto dalla L 3.5.2021; in vigore dal 9.7.2021 - BU 2021, 206.