Legislator Giurisprudenza & Legislazione
945.200 CH-TI

Art. 4 Legge sull'apertura dei negozi Legge sull'apertura dei negozi

Apri la fonte ufficiale Atto completo (23 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 4 Legge sull'apertura dei negozi

1 Per l’applicazione della legge il Dipartimento si avvale, quale organo consultivo, di una commissione del ramo della vendita.

2 … [1]

3 … [2]

4 I membri sono designati dalle rispettive associazioni.

5 Per l’espletamento delle sue attività la Commissione consultiva si dota di un proprio segretariato.

[1] Cpv. annullato da due sentenze del 22 dicembre 2021 del Tribunale federale; in vigore dal 28.1.2022 - BU 2022, 27.

[2] Cpv. annullato da due sentenze del 22 dicembre 2021 del Tribunale federale; in vigore dal 28.1.2022 - BU 2022, 27.

← Art. 3 Legge sull'apertura dei negozi Legge sull'apertura dei negozi Art. 5 Legge sull'apertura dei negozi →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →