945.200
CH-TI
Art. 4 Legge sull'apertura dei negozi Legge sull'apertura dei negozi
Art. 4 Legge sull'apertura dei negozi
1 Per l’applicazione della legge il Dipartimento si avvale, quale organo consultivo, di una commissione del ramo della vendita.
2 … [1]
3 … [2]
4 I membri sono designati dalle rispettive associazioni.
5 Per l’espletamento delle sue attività la Commissione consultiva si dota di un proprio segretariato.
[1] Cpv. annullato da due sentenze del 22 dicembre 2021 del Tribunale federale; in vigore dal 28.1.2022 - BU 2022, 27.
[2] Cpv. annullato da due sentenze del 22 dicembre 2021 del Tribunale federale; in vigore dal 28.1.2022 - BU 2022, 27.