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Art. 2 Legge sull'apertura dei negozi Legge sull'apertura dei negozi

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Art. 2 Legge sull'apertura dei negozi

1 È considerato negozio ai sensi della legge ogni locale o impianto accessibile al pubblico e utilizzato per la vendita al dettaglio di prodotti di ogni genere, compresi gli stand di vendita, le strutture mobili o i commerci che si trovano all’interno dei locali di un’impresa di genere diverso o di un appartamento.

2 Le esposizioni e le aste in cui gli articoli in vendita possono essere ordinati o acquistati sono assimilate ai negozi. Sono escluse le esposizioni a carattere culturale o artigianale, le vendite a scopo di beneficenza e manifestazioni analoghe.

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