Art. 4 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione
Art. 4 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione
La Conferenza specializzata è l’organo supremo della convenzione. Essa si compone di un rappresentante del go verno di ogni Cantone.
Essa svolge i segu enti compiti
a) è depositaria della convenzione;
b) nomina, su proposta dei Cantoni, la Commissione delle lotterie e delle scommesse e designa il suo presidente;
c) nomina, su proposta dei Cantoni, la Commissione di ricorso e designa il suo presidente;
d) approva il regolamento interno della Commissione delle lotterie e delle scommesse e quello della Commissione di ricorso;
e) approva il preventivo, il rapporto di gestione e il conto annuale della Commissione delle lotterie e delle scommesse, verificato da un organo di revisione indipendente;
f) approva il preventivo, il rapporto di gestione e il conto annuale della Commissione di ricorso;
g) approva i contratti di prestazione secondo l’art. 6 cpv. 3.