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Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione

33 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (33)

Art. 1 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione Art. 2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione Art. 3 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione Art. 4 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione Art. 5 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione Art. 6 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione Art. 7 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione Art. 8 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione Art. 9 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione Art. 10 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione Art. 11 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione Art. 12 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione Art. 13 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione Art. 14 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione Art. 15 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione Art. 16 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione Art. 17 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione Art. 18 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione Art. 19 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione Art. 20 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione Art. 21 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione Art. 22 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione Art. 23 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione Art. 24 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione Art. 25 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione Art. 26 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione Art. 27 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione Art. 28 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione Art. 29 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione Art. 30 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione Art. 31 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione Art. 32 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione Art. 33 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione

Testo normativo (33 Articoli)

La presente convenzione disciplina la sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione che sottostanno all’Accordo intercantonale concernente l’organizzazione in comune di lotterie del 26 maggio 1937 o alla Convention relative à la Loterie de la Suisse Romande del 6 feb braio 1985.

La presente convenzione mira ad un’applicazione uniforme e coordinata del diritto sulle lotterie, alla protezione della popolazione dalle conseguenze socialmente nocive di lotterie e scommesse e all’impiego trasparente dei proventi delle lotterie e delle scommesse nel territorio dei Cantoni firmatari.

La Conferenza specializzata è l’organo supremo della convenzione. Essa si compone di un rappresentante del go verno di ogni Cantone.

Essa svolge i segu enti compiti

a) è depositaria della convenzione;

b) nomina, su proposta dei Cantoni, la Commissione delle lotterie e delle scommesse e designa il suo presidente;

c) nomina, su proposta dei Cantoni, la Commissione di ricorso e designa il suo presidente;

d) approva il regolamento interno della Commissione delle lotterie e delle scommesse e quello della Commissione di ricorso;

e) approva il preventivo, il rapporto di gestione e il conto annuale della Commissione delle lotterie e delle scommesse, verificato da un organo di revisione indipendente;

f) approva il preventivo, il rapporto di gestione e il conto annuale della Commissione di ricorso;

g) approva i contratti di prestazione secondo l’art. 6 cpv. 3.

La Commissione si compone di cinque membri, di cui due membri della Svizzera romanda, due della Svizzera tedesca e uno della Svizzera di lingua italiana. I membri sono eletti per un periodo di quattro anni; è possibile una riele zione.

I membri della Commissione non possono essere né membri di un organo né impiegati di aziende di lotterie o scommesse, case da gioco, aziende di fabbricazione e di commercio del ramo dei giochi o a ziende ed enti ad esse legate.

La Commissione emana un regolamento interno che deve essere approvato dalla Conferenza specializzata. Vi regola segnatamente i dettagli della sua organizzazione, delle competenze dell a presidenza e delle indennità.

La Commissione sottopone annualmente all’approvazione della Conferenza specializzata un rapporto di gestione con conto annuale revisiona to e un preventivo finanziario.

La Commissione dispone di un segretariato permanente. Per questo essa può concludere cont ratti di prestazione con terzi.

La Commissione di ricorso si compone di cinque membri, di cui due membri della Svizzera romanda, due della Svizzera tedesca e uno della Svizzera di lingua italiana. I membri sono eletti per un periodo di quattro anni; è possibile una riel ezione.

I membri della Commissione non possono essere né membri di un organo né impiegati di aziende di lotterie o scommesse, case da gioco, aziende di fabbricazione e di commercio del ramo dei giochi o aziende ed enti ad esse legate.

La Commissione di ricorso emana un regolamento interno che deve essere approvato dalla Conferenza specializzata. Vi regola segnatamente i dettagli della sua organizzazione, delle competenze dell a presidenza e delle indennità.

La Commissione di ricorso sottopone annualmente all’approvazione della Conferenza specializzata un rapporto di gestione con conto annuale e un preventivo finanziario.

Le lotterie e le scommesse di cui alla presente convenzione necessitano di un’omologazione della Commissione delle lotterie e delle scommesse.

La Commissione

a) esamina le domande ed esegue la procedura di domanda;

b) emana la decisione di omologazione e la comunica a i Cantoni prima della notifica.

Entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione di omologazione i Cantoni decidono circa l’organizzazione sul proprio territorio e inoltrano i loro permessi di o rganizzazione alla Commissione.

Il permesso di organizzazione dei Cantoni non può prevedere condizioni e oneri relativi alle tecniche di gioco divergenti dalla decisione di omologazione. Sono ammessi soltanto condizioni ed oneri supplementari che rafforzano le misure di prevenzione decise dalla Com missione.

Prima di rilasciare l’autorizzazione, la Commissione esamina il potenziale di dipendenza della lotteria o scommessa e adotta le misure necessarie, in particolare nell’interesse della prevenzione della dipendenza dal gioco e della protezione dei giovani.

La Commissione può obbligare le aziende di lotterie e scommesse a mettere a disposizione informazioni riguardanti la dipendenza dal gioco, la sua prevenzione e le possibilità di cura, in ogni luogo in cui vengano offerte lotterie o scommesse. Se ciò non è ragionevolmente esigibile, le aziende di lotterie e scommesse possono essere obbligate ad indicare il luogo dove tali informazioni pos sono essere ottenute.

Le aziende di lotterie e scommesse versano ai Cantoni una tassa pari allo 0,5 percento del provento lordo conseguito con i singoli giochi nei rispettivi territori canto nali.

I Cantoni si impegnano ad utilizzare questa tassa per la prevenzione e la lotta alla dipendenza dal gioco. A tale scopo essi possono collaborare tra loro.

La Commissione vigila sul rispetto delle prescrizioni legali e delle condizioni di rilascio delle autorizzazioni. Se accerta violazioni, es sa adotta le misure necessarie.

La Commissione può delegare ai Cantoni l’esercizio di compiti di sor veglianza.

La Commissione revoca l’autorizzazione se i presupposti per il suo rilascio non sono più soddis fatti.

La Commissione riscuote per la sua attività tasse a coper tura delle spese.

Le tasse consistono in

a) una tassa annuale di sorveglianza;

b) tasse per decisioni e prestazioni di servizio.

La tassa annuale di sorveglianza è addebitata agli enti organizzatori di lotterie e scommesse proporzionalmente al provento lordo conseguito nel relativo anno.

Le tasse per decisioni e prestazioni di servizio dipendono dai relativi costi generati.

Contro provvedimenti e decisioni degli organi della convenzione in base alla presente convenzione o ad atti normativi basati su di essa, è data facoltà di ricorre re alla Commissione di ricorso.

La procedura dinanzi alla Commissione di ricorso si conforma alla legge sul Tribunale amministrat ivo federale.

Le spese di procedura della Commissione di ricorso devono di regola essere stabilite in modo da coprire le spese. Spese non coperte della Commissione di ricorso sono a carico della Commissione delle lotterie e delle scommesse.

Ogni Cantone istituisce un fondo delle lotterie e delle scommesse. I Cantoni possono gestire separatamente fon di per lo sport.

Gli enti organizzatori di lotterie versano i loro proventi netti nei fondi dei Cantoni dove sono state organizzate le lotte rie e le scommesse.

Prima della ripartizione dei proventi netti tra i fondi cantonali, i Cantoni possono destinare una quota parte dei benefici a scopi nazionali di utilità pubblica o di beneficenza.

La convenzione ha validità illimitata.

Essa può essere disdetta osservando un termine di due anni per la fine di un periodo di esercizio con comunicazione alla Conferenza specializzata, non prima della fine del decimo an no dalla sua entrata in vigore.

La disdetta di un Cantone pone fine alla convenzione.

Le omologazioni delle lotterie e scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione e le decisioni relative alla ripartizione dei proventi emesse prima dell’entrata in vigore della presente convenzione, non sono interessate da quest’ulti ma.

I permessi per l’organizzazione di lotterie e scommesse concessi secondo il diritto cantonale previgente, ma non ancora organizzate, si conformano alla presente convenzione. Le domande di rilascio di permessi di organizzazione devono essere inoltrate alla Commissione de lle lotterie e delle scommesse.

Le altre disposizioni della presente convenzione, in particolare sulla tassa per la dipendenza dal gioco, la pubblicità, la sorveglianza e le tasse, si applicano dopo l’entrata in vigore della convenzione anche a omologazioni e permessi di organizzazione già rila sciati.

Nuove domande e richieste, come pure quelle di prolungo o rinnovo di permessi e di decisioni esistenti, che sono state presentate dopo l’entrata in vigore della presente convenzione, si conformano esclusivamente a quest’ultima.

L’applicazione di disposizioni dell’Accordo intercantonale concernente l’organizzazione in comune di lotterie del 26 maggio 1937 e della Convention relative à la Loterie de la Suisse Romande del 6 febbraio 1985, incompatibili con la presente convenzione, è sospesa fino a quando quest’ulti ma rimane in vigore.

Approvata dal Consiglio di Stato con ris. gov. no. 1700 del 12 aprile 2005

Entrata in vigore il 1° luglio 2006

Pubblicato nel BU 2008 , 212.

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