944.140
CH-TI
Art. 4 Regolamento del Fondo gioco patologico Regolamento del Fondo gioco patologico
Art. 4 Regolamento del Fondo gioco patologico
[6] Possono beneficiare dei contributi del Fondo enti, associazioni o persone, di regola aventi sede o domicilio in Ticino.
[6] Art. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.