Legislator Giurisprudenza & Legislazione
944.140 CH-TI

Art. 3 Regolamento del Fondo gioco patologico Regolamento del Fondo gioco patologico

Apri la fonte ufficiale Atto completo (9 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 3 Regolamento del Fondo gioco patologico

1 Il Fondo è gestito dall’Ufficio fondi Swisslos. [5]

2 I relativi costi di gestione sono a carico del Fondo.

[5] Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 22; precedente modifica: BU 2012, 533.

← Art. 2 Regolamento del Fondo gioco patologico Regolamento del Fondo gioco patologico Art. 4 Regolamento del Fondo gioco patologico →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →