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Art. 2 Regolamento del Fondo gioco patologico Regolamento del Fondo gioco patologico

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Art. 2 Regolamento del Fondo gioco patologico

1 Il Consiglio di Stato nomina una commissione con il compito di

a) definire i criteri di riconoscimento di attività, progetti o iniziative nel campo della prevenzione e della lotta contro la dipendenza da gioco;

b) preavvisare all’attenzione dell’autorità competente le richieste di contributo; [4]

c) stimolare la presentazione di progetti.

2 La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti esterni nello svolgimento dei compiti che le sono affidati.

[4] Lett. modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.

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