944.140
CH-TI
Art. 2 Regolamento del Fondo gioco patologico Regolamento del Fondo gioco patologico
Art. 2 Regolamento del Fondo gioco patologico
1 Il Consiglio di Stato nomina una commissione con il compito di
a) definire i criteri di riconoscimento di attività, progetti o iniziative nel campo della prevenzione e della lotta contro la dipendenza da gioco;
b) preavvisare all’attenzione dell’autorità competente le richieste di contributo; [4]
c) stimolare la presentazione di progetti.
2 La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti esterni nello svolgimento dei compiti che le sono affidati.
[4] Lett. modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.