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Regolamento del Fondo gioco patologico

9 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (9)

Testo normativo (9 Articoli)

1 Il presente regolamento disciplina la destinazione degli importi assegnati al Cantone ai sensi dell’art. 18 della convenzione.

2 Il Fondo gioco patologico (in seguito Fondo) è destinato al finanziamento e al sostegno di attività, progetti o iniziative nell’ambito della prevenzione e della lotta contro la dipendenza dal gioco. [3]

3 Il Fondo è finanziato dalla somma riversata al Cantone della tassa prelevata ai sensi della convenzione.

[3] Cpv. modificato dal R 21.9.2010; in vigore dal 24.9.2010 - BU 2010, 401.

1 Il Consiglio di Stato nomina una commissione con il compito di

a) definire i criteri di riconoscimento di attività, progetti o iniziative nel campo della prevenzione e della lotta contro la dipendenza da gioco;

b) preavvisare all’attenzione dell’autorità competente le richieste di contributo; [4]

c) stimolare la presentazione di progetti.

2 La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti esterni nello svolgimento dei compiti che le sono affidati.

[4] Lett. modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.

1 Il Fondo è gestito dall’Ufficio fondi Swisslos. [5]

2 I relativi costi di gestione sono a carico del Fondo.

[5] Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 22; precedente modifica: BU 2012, 533.

[6] Possono beneficiare dei contributi del Fondo enti, associazioni o persone, di regola aventi sede o domicilio in Ticino.

[6] Art. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.

1 I contributi possono essere erogati unicamente per attività, progetti o iniziative nell’ambito della prevenzione e della lotta contro la dipendenza dal gioco, con particolare riferimento alla prevenzione e al riconoscimento precoce dei problemi di gioco eccessivo, o di problemi con esso direttamente collegati. [7]

2 Tali attività devono avere una stretta attinenza con il Ticino o essere rivolte alle persone residenti in Ticino.

3 In particolare tali interventi possono riguardare manifestazioni o gruppi bersaglio che si possono considerare a rischio secondo criteri generalmente accettati nel campo.

4 L’attività, il progetto o l’iniziativa devono poter essere valutati sul piano qualitativo e quantitativo.

5 Contributi speciali possono essere concessi se particolari interessi di pubblica utilità lo giustificano. [8]

[7] Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.

[8] Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.

[9] Il contributo è definito tenendo conto dei costi previsti, del piano di finanziamento e dell’impatto delle misure proposte.

Richieste di contributo [10]

[9] Art. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.

[10] Nota marginale modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.

1 Le richieste di contributo devono essere presentate tramite il formulario ufficiale all’Ufficio fondi Swisslos . [11]

2 La richiesta deve essere inoltrata entro il 31 marzo, rispettivamente 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre dell’anno di competenza.

3 La richiesta deve essere corredata del preventivo di spesa, del piano di finanziamento e di una descrizione del progetto.

4 L’Ufficio fondi Swisslos può richiedere ulteriore documentazione. [12]

5 Il contributo massimo è fissato in base al preventivo. Il contributo definitivo è stabilito sulla scorta di un rapporto e del consuntivo finanziario e non potrà superare la somma determinata in base al preventivo. [13]

6 A giudizio dell’Autorità competente possono essere versati acconti.

[11] Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 22; precedenti modifiche: BU 2012, 533; BU 2018, 413.

[12] Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 22; precedente modifica: BU 2012, 533.

[13] Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.

[14] 1 Le competenze decisionali sugli importi dei contributi sono attribuite come segue

a) al capoufficio fino a 10’000 franchi;

b) al caposezione e al capoufficio per importi superiori a 10’000 franchi e fino a 30’000 franchi;

c) al direttore del dipartimento e al capoufficio per importi superiori a 30’000 franchi e fino a 100’000 franchi;

d) al Consiglio di Stato per importi superiori a 100’000 franchi.

2 Contro le decisioni in materia di contributo è data facoltà di reclamo all’autorità che ha emanato la decisione entro 15 giorni dall’intimazione. Contro la decisione su reclamo delle autorità subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato.

[14] Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 365; precedente modifica: BU 2018, 413.

[15] Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [16]

Pubblicato nel BU 2008 , 216.

[15] Art. introdotto dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.

[16] Entrata in vigore: 18 aprile 2008 - BU 2008, 216.

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