Art. 2 Regolamento del Fondo Sport Regolamento del Fondo Sport
Art. 2 Regolamento del Fondo Sport
[5] 1 Il Fondo è gestito dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport per il tramite dell’Ufficio fondi Swisslos. La quota parte dei proventi da destinare ai singoli settori viene determinata annualmente in sede di preventivo. [6]
2 Le competenze decisionali sugli importi dei contributi sono attribuite come segue
a) al capoufficio fino a fr. 10’000.–;
b) al caposezione e al capoufficio per importi superiori a fr. 10’000.– e fino a fr. 30’000.–;
c) al direttore del Dipartimento e al capoufficio per importi superiori a fr. 30’000.– e fino a fr. 100’000.–;
d) al Consiglio di Stato per importi superiori a fr. 100’000.–.
3 Contro le decisioni in materia di contributo è data facoltà di reclamo all’autorità che ha emanato la decisione entro 15 giorni dall’intimazione. Contro la decisione su reclamo delle autorità subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato. [7]
4 I contributi possono essere legati a condizioni e subordinati all’adempimento di oneri e termini. Se manca un’indicazione esplicita del termine, la decisione relativa al contributo concesso vale al massimo tre anni.
[5] Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172; precedente modifica: BU 2012, 531.
[6] Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 20.
[7] Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 364.