Regolamento del Fondo Sport
Indice delle disposizioni (31)
Testo normativo (31 Articoli)
1 Il presente regolamento disciplina la destinazione della quota parte (di regola il 25%) destinata al Fondo Sport degli importi assegnati al Cantone Ticino dalla Società cooperativa Swisslos Lotteria intercantonale . [3]
2 Il Fondo è destinato al promovimento dello sport nell’ambito delle federazioni sportive a favore della popolazione in genere, e dei giovani in particolare, nonché dell’attività degli enti che operano a questo scopo. I contributi sono riservati alle discipline sportive riconosciute da Swiss Olympic elencate all’art. 3 cpv. 2. [4]
[3] Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 20; precedente modifica: BU 2012, 531.
[4] Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
[5] 1 Il Fondo è gestito dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport per il tramite dell’Ufficio fondi Swisslos. La quota parte dei proventi da destinare ai singoli settori viene determinata annualmente in sede di preventivo. [6]
2 Le competenze decisionali sugli importi dei contributi sono attribuite come segue
a) al capoufficio fino a fr. 10’000.–;
b) al caposezione e al capoufficio per importi superiori a fr. 10’000.– e fino a fr. 30’000.–;
c) al direttore del Dipartimento e al capoufficio per importi superiori a fr. 30’000.– e fino a fr. 100’000.–;
d) al Consiglio di Stato per importi superiori a fr. 100’000.–.
3 Contro le decisioni in materia di contributo è data facoltà di reclamo all’autorità che ha emanato la decisione entro 15 giorni dall’intimazione. Contro la decisione su reclamo delle autorità subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato. [7]
4 I contributi possono essere legati a condizioni e subordinati all’adempimento di oneri e termini. Se manca un’indicazione esplicita del termine, la decisione relativa al contributo concesso vale al massimo tre anni.
[5] Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172; precedente modifica: BU 2012, 531.
[6] Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 20.
[7] Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 364.
[8] 1 I contributi sono assegnati nei seguenti settori
a) attività delle federazioni cantonali;
b) istruzione dei quadri, arbitri e giudici;
c) costruzione di nuovi impianti sportivi e ristrutturazione e miglioramento di impianti sportivi esistenti;
d) acquisto di attrezzi e materiale sportivo;
e) organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale e internazionale;
f) centri di formazione regionali per giovani talenti sportivi;
g) acquisto e leasing di veicoli di trasporto (minibus) per atleti e/o giocatori in età giovanile.
2 Le discipline sportive soggette ai contributi previsti dal presente regolamento sono suddivise in tre gruppi: [9]
[8] Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172; precedenti modifiche: BU 2012, 531; BU 2014, 121.
[9] Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 20.
[10] Contributi speciali possono essere concessi se interessi sportivi particolari lo giustificano.
[10] Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
[11] Non sono soggette a contributi le discipline sportive che, pur essendo riconosciute da Swiss Olympic, presentano eccessivi rischi per i praticanti e/o pericoli per la salute, caratteristiche di sport «estremo», rilevanti aspetti di inquinamento ambientale e/o fonico nonché le attività sportive motorizzate.
[11] Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
[12] 1 Le richieste per l’ottenimento dei contributi devono essere presentate secondo le disposizioni o le direttive specifiche emanate dall’Ufficio fondi Swisslos. [13]
2 A giudizio del Dipartimento possono essere versati acconti sull’ammontare dei contributi stabiliti.
[12] Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
[13] Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 20.
[14] Alle federazioni del I gruppo sono assegnati
a) un contributo annuale fisso di fr. 25’000.–;
b) un contributo annuale calcolato in ragione di una quota per ogni membro attivo o alunno affiliato alla rispettiva federazione; il contributo per ogni alunno corrisponde al 60% del contributo per un membro attivo.
[14] Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
1 È considerato membro attivo chi è socio di una società affiliata a una federazione riconosciuta, partecipa all’attività della società, e per il quale la società versa la tassa alla federazione nazionale.
2 I dirigenti amministrativi e i tecnici sono parificati ai membri attivi. Tutti gli altri soci (onorari, benemeriti, contribuenti, ecc.) non sono considerati membri attivi.
3 È considerato alunno chi non ha ancora compiuto 15 anni.
4 È considerata federazione l’associazione che raggruppa più società della medesima o affine disciplina sportiva. Può eccezionalmente essere parificata a una federazione cantonale anche una singola società purché affiliata a una federazione nazionale aderente a Swiss Olympic e per la cui disciplina sportiva non esiste una federazione cantonale. [15]
[15] Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
[16] Alle federazioni del II gruppo e del III gruppo è assegnato un contributo annuale di fr. 25’000.–, rispettivamente di fr. 12’500.– ciascuna.
[16] Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
[17] 1 Le federazioni presentano ogni anno il resoconto dell’impiego dei contributi ricevuti, il rapporto di attività, il conto annuale e la notifica del numero di membri delle società affiliate.
2 Il Consiglio di Stato può negare i contributi di cui agli art. 7 e 9 quando essi non sono più in rapporto con l’effettiva attività sportiva svolta dalla federazione e dalle società a essa affiliate.
[17] Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
Sono considerati corsi d’istruzione le lezioni pratiche o teoriche impartite dalle federazioni o per incarico delle stesse a persone qualificate allo scopo di formare o aggiornare quadri, arbitri e giudici.
[18] 1 Il contributo per i corsi d’istruzione può essere al massimo del 75% dei costi riconosciuti.
2 Non sono soggetti a contributi i corsi d’istruzione che possono essere organizzati e finanziati nell’ambito delle attività cantonali o federali di Gioventù e Sport, i corsi che non hanno carattere sportivo e i corsi di formazione o aggiornamento professionali (docenti, militari, polizia ecc.).
3 Di regola, il contributo è assegnato per i corsi che si svolgono sul territorio nazionale. Contributi per l’organizzazione di corsi all’estero devono essere giustificati da ragioni eccezionali.
[18] Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
[19] 1 Il richiedente presenta al Dipartimento la domanda con l’elenco circostanziato dei corsi e il preventivo dei costi e dei ricavi. Il contributo massimo è fissato in base al preventivo.
2 Il contributo definitivo è stabilito sulla scorta del consuntivo e non può superare la somma determinata in base al preventivo.
[19] Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
[20] 1 Il contributo per la costruzione di nuovi impianti sportivi o per la ristrutturazione o il miglioramento di quelli esistenti può essere accordato solo per gli impianti destinati in modo preponderante alle società affiliate alle federazioni delle discipline elencate all’art. 3 cpv. 2.
2 Sono pure soggetti a contributi i macchinari di costo superiore a fr. 3’000.- indispensabili per la preparazione delle superfici di gioco.
3 Il contributo ammonta al massimo al 35% dei costi complessivi riconosciuti.
[20] Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
[21] 1 Il contributo può essere negato se l’impianto risulta superfluo o eccessivo nel concetto di una razionale ripartizione di impianti analoghi sul territorio cantonale e quando il finanziamento dell’opera non è assicurato e/o non sono dati i presupposti per una sostenibile gestione economica dell’infrastruttura.
2 Sono esclusi da contributi gli impianti sportivi la cui realizzazione costituisce l’adempimento di un obbligo legale di diritto pubblico (installazioni sportive scolastiche, poligoni di tiro a 300 m ecc.) e gli impianti costruiti a scopo di lucro, riservati casi eccezionali di pubblico interesse.
3 Sono pure esclusi da contributi i costi d’esercizio e di manutenzione degli impianti e dei macchinari.
[21] Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
[22] La richiesta deve essere presentata al Dipartimento con il preventivo di spesa, il piano di finanziamento, i progetti esecutivi e la licenza edilizia. L’autorità può richiedere ulteriore documentazione ed esigere la modificazione del progetto.
[22] Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
[23] 1 Il contributo massimo è determinato in base al preventivo di spesa.
2 Il richiedente presenta il consuntivo con i documenti comprovanti la spesa.
3 Il contributo definitivo è fissato in base ai costi effettivi computabili e non può superare l’importo stabilito sulla scorta del preventivo; il versamento del contributo è inoltre subordinato alla verifica dei lavori da parte dell’Ufficio di consulenza tecnica e dei lavori sussidiati. [24]
[23] Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
[24] Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 20.
[25] 1 I contributi devono essere restituiti se, entro 15 anni dal momento del loro pagamento (10 anni per i macchinari), gli impianti sono sottratti alla loro destinazione, alienati a persone o enti non aventi diritto a contributi o usati a scopo di lucro; può essere chiesta la restituzione anche nel caso di trascuratezza nella manutenzione.
2 La restituzione di contributi è ordinata dal Consiglio di Stato.
3 Il beneficiario del contributo è tenuto a notificare all’Ufficio fondi Swisslos ogni cambiamento di proprietà e di ragione sociale. [26]
[25] Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172; prece dente modifica: BU 2012, 531.
[26] Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 20.
[27] 1 Le società o le federazioni sportive possono beneficiare di contributi per l’acquisto di attrezzi e di materiale sportivo importanti utilizzati in stretta relazione con la disciplina esercitata.
2 Non sono soggette a contributi le attrezzature e le macchine d’ufficio, il materiale pubblicitario e amministrativo e l’equipaggiamento personale.
3 Sono pure esclusi l’acquisto di attrezzi e materiale di uso e consumo, di costo ridotto e le revisioni e le riparazioni. Valgono inoltre le esclusioni previste per gli impianti di cui all’art. 15 cpv. 2.
[27] Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
[28] Il contributo ammonta al massimo al 50% dei costi e non può superare, per lo stesso richiedente, fr. 10’000.– in due anni consecutivi.
[28] Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
[29] 1 La richiesta di contributo deve essere presentata al Dipartimento corredata di una relazione e del preventivo dei costi e dei ricavi. Il contributo massimo è fissato in base al preventivo.
2 Il richiedente presenta il consuntivo con i documenti comprovanti la spesa.
3 Il contributo definitivo è fissato in base ai costi effettivi computabili e non può superare l’importo stabilito sulla scorta del preventivo.
[29] Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
[30] È possibile erogare contributi per le manifestazioni sportive di carattere nazionale o internazionale autorizzate dalle rispettive federazioni.
[30] Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
[31] 1 Il contributo ammonta, al massimo, al 30% dei costi complessivi riconosciuti.
2 Per manifestazioni di particolare risonanza e importanza il Consiglio di Stato può accordare un contributo superiore fino a un massimo del 50%.
[31] Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
[32] 1 La richiesta di contributo deve essere presentata al Dipartimento corredata di una relazione circostanziata della manifestazione e del preventivo dei costi e dei ricavi. Il contributo massimo è fissato in base al preventivo.
2 Il contributo definitivo è fissato in base ai costi effettivi riconosciuti e non può essere maggiore dell’importo stabilito sulla scorta del preventivo. Esso non può, in ogni caso, superare l’eventuale disavanzo della manifestazione.
[32] Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
[33] 1 È possibile erogare contributi per i centri di formazione regionali per giovani talenti sportivi (di seguito centri) con sede in Ticino e gestiti dalle rispettive federazioni cantonali o su mandato delle stesse.
2 Entrano in considerazione solo i centri con concetti o programmi di formazione riconosciuti dalle federazioni nazionali di riferimento, rispettivamente da Swiss Olympic e dall’Ufficio federale dello sport.
[33] Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
[34] 1 Il contributo annuo ammonta al massimo a fr. 30’000.– per specialità sportiva o categoria d’età; per il riconoscimento delle specialità sportive fanno stato le Direttive di Swiss Olympic. [35]
2 In caso di centri con più specialità o categorie d’età, la federazione può beneficiare al massimo di fr. 60'000.– l’anno.
[34] Art. modificato dal R 7.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 531.
[35] Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
1 Le società o le federazioni sportive possono beneficiare di contributi per l’acquisto o il leasing di veicoli di trasporto (minibus) per atleti e/o giocatori in età giovanile che praticano una disciplina sportiva in ambito federativo. [36]
2 Entrano in considerazione solo i veicoli nuovi e i veicoli d’occasione che hanno al massimo 3 anni di vita (fa stato la prima data d’immatricolazione) e percorso al massimo 60’000 km.
[36] Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
[37] Il contributo ammonta al massimo al 30% dei costi per l’acquisto e al 25% per il leasing, ritenuto un importo massimo di fr. 16’500.– per l’acquisto e fr. 3’000.– all’anno per il leasing.
[37] Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
[38] 1 I contributi per l’acquisto devono essere restituiti se, entro 5 anni o percorrenza inferiore ai 100’000 km dal loro versamento, i veicoli sono sottratti alla loro destinazione o alienati a enti non soggetti a contributi. [39]
2 La restituzione di contributi è ordinata dal Consiglio di Stato.
[38] Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.
[39] Cpv. modificato dal R 29.3.2023; in vigore dal 31.3.2023 - BU 2023, 124.
Il regolamento per la ripartizione dei proventi dello Sport-toto del 7 ottobre 1998 è abrogato.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2011.
Pubblicato nel BU 2011 , 46.