Art. 2 Regolamento del Fondo Swisslos Regolamento del Fondo Swisslos
Art. 2 Regolamento del Fondo Swisslos
1 Il Fondo serve a finanziare o sostenere opere di pubblica utilità e d’interesse generale. [3]
2 Per opere di pubblica utilità e opere d’interesse generale s’intendono
a) i progetti e le attività culturali d’importanza regionale e cantonale;
b) i progetti e le attività sociali d’interesse collettivo liberamente accessibili e, di regola, d’importanza regionale e cantonale;
c) i progetti e le attività d’importanza regionale e cantonale con una forte valenza di utilità pubblica.
3 La quota parte dei proventi da destinare ai singoli settori di cui al cpv. 2 è determinata annualmente in sede di preventivo tenendo conto della disponibilità della riserva del Fondo. [4]
4 Una quota parte del Fondo può essere assegnata annualmente al Fondo Sport per l’erogazione di contributi previsti dallo specifico regolamento. [5]
[3] Cpv. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.
[4] Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 21.
[5] Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 21; precedente modifica: BU 2014, 561.