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Art. 2 Regolamento del Fondo Swisslos Regolamento del Fondo Swisslos

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Art. 2 Regolamento del Fondo Swisslos

1 Il Fondo serve a finanziare o sostenere opere di pubblica utilità e d’interesse generale. [3]

2 Per opere di pubblica utilità e opere d’interesse generale s’intendono

a) i progetti e le attività culturali d’importanza regionale e cantonale;

b) i progetti e le attività sociali d’interesse collettivo liberamente accessibili e, di regola, d’importanza regionale e cantonale;

c) i progetti e le attività d’importanza regionale e cantonale con una forte valenza di utilità pubblica.

3 La quota parte dei proventi da destinare ai singoli settori di cui al cpv. 2 è determinata annualmente in sede di preventivo tenendo conto della disponibilità della riserva del Fondo. [4]

4 Una quota parte del Fondo può essere assegnata annualmente al Fondo Sport per l’erogazione di contributi previsti dallo specifico regolamento. [5]

[3] Cpv. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.

[4] Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 21.

[5] Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 21; precedente modifica: BU 2014, 561.

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