Regolamento del Fondo Swisslos
Indice delle disposizioni (16)
Testo normativo (16 Articoli)
[2] 1 Il presente regolamento disciplina la destinazione della quota parte (di regola il 75%) destinata al Fondo Swisslos degli importi assegnati al Cantone Ticino dalla Società cooperativa Swisslos Lotteria intercantonale.
2 Il Fondo è gestito dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport per il tramite dell’Ufficio fondi Swisslos.
[2] Art. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 21.
1 Il Fondo serve a finanziare o sostenere opere di pubblica utilità e d’interesse generale. [3]
2 Per opere di pubblica utilità e opere d’interesse generale s’intendono
a) i progetti e le attività culturali d’importanza regionale e cantonale;
b) i progetti e le attività sociali d’interesse collettivo liberamente accessibili e, di regola, d’importanza regionale e cantonale;
c) i progetti e le attività d’importanza regionale e cantonale con una forte valenza di utilità pubblica.
3 La quota parte dei proventi da destinare ai singoli settori di cui al cpv. 2 è determinata annualmente in sede di preventivo tenendo conto della disponibilità della riserva del Fondo. [4]
4 Una quota parte del Fondo può essere assegnata annualmente al Fondo Sport per l’erogazione di contributi previsti dallo specifico regolamento. [5]
[3] Cpv. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.
[4] Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 21.
[5] Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 21; precedente modifica: BU 2014, 561.
[6] 1 Le disposizioni del presente regolamento sono coordinate con le norme della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 e del suo regolamento d’applicazione.
2 La legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 e il suo regolamento d’applicazione sono preminenti e le norme del presente regolamento si applicano a titolo suppletorio.
[6] Art. introdotto dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.
[7] 1 I beneficiari dei contributi sono, di regola, associazioni, gruppi, persone o enti residenti o con sede in Ticino.
2 Non sussiste alcun diritto all’ottenimento di contributi dal Fondo.
[7] Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.
[9] 1 I contributi possono essere erogati unicamente per progetti e attività con una stretta attinenza con il Ticino, rispettivamente destinati a far conoscere la cultura ticinese negli altri Cantoni.
2 I contributi possono inoltre essere accordati in termini complementari, ma non sostitutivi, a favore di oggetti per i quali sono previsti interventi dello Stato sotto altra forma.
3 Per progetti o attività a dimensione nazionale il contributo può essere accordato solo nella misura in cui sussiste la partecipazione finanziaria di un importante numero di Cantoni.
4 Non possono essere concessi contributi dal Fondo per l’adempimento di obbligazioni legali di diritto pubblico.
5 Non sono soggetti a contributi i progetti e le attività con scopo di lucro, quelli promossi direttamente da società commerciali, le fiere campionarie o similari, come pure i progetti e le attività che hanno un carattere politico, sindacale o religioso predominante. Di regola, non sono inoltre soggetti a contributi i progetti e le attività per la raccolta di fondi, quelli nell’ambito della formazione continua e della formazione professionale e quelli legati all’attività di istituti scolastici o universitari.
[9] Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.
[10] Contributi speciali possono essere concessi se interessi pubblici particolari lo giustificano.
[10] Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.
[11] Gli interventi a favore di progetti o attività culturali sono coordinati ai sensi dell’articolo 2a.
[11] Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.
Gli interventi a favore di progetti e attività sociali sono destinati al sostegno di iniziative promosse da organizzazioni, segnatamente volte alla prevenzione, all’integrazione (lotta all’esclusione) e alla promozione del benessere sociale.
Gli interventi a favore di progetti e attività d’importanza regionale e cantonale con una forte valenza di utilità pubblica sono destinati in particolare alla promozione di iniziative a sostegno della collettività, alla tutela dei diritti delle persone, alla salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente.
[12] I contributi sono assegnati nel rispetto delle norme del presente regolamento e sulla base dei seguenti criteri di valutazione
a) impostazione professionale, obiettivi e qualità del progetto;
b) contenuti innovativi rispetto al contesto cantonale, regionale o locale;
c) pertinenza del preventivo finanziario e solidità del piano di finanziamento.
[12] Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.
[13] 1 Le richieste di contributo devono essere presentate preventivamente e per iscritto, secondo le direttive stabilite dal Dipartimento o dall’Ufficio.
2 La richiesta deve in particolare contenere
a) le informazioni sui richiedenti (statuti, organigramma, ecc.);
b) la descrizione dettagliata del progetto con indicazioni degli obiettivi perseguiti e dei destinatari;
c) il preventivo dei costi dettagliato nonché il piano di finanziamento con le indicazioni relative a tutti i sostegni di terzi secondo le aspettative e i contributi già assicurati.
3 I contributi sono versati di regola dopo l’esecuzione del progetto o dell’attività in base a un rapporto e a un consuntivo finali. A giudizio dell’Ufficio possono essere versati acconti sull’ammontare dei contributi stabiliti.
4 I contributi si calcolano di regola sulla base delle possibilità finanziarie dei richiedenti e possono essere subordinati alle prestazioni dei comuni, di altre corporazioni di diritto pubblico e di istituzioni nonché a prestazioni proprie adeguate.
5 I contributi possono essere legati a condizioni e subordinati all’adempimento di oneri e termini. Se manca un’indicazione esplicita del termine, la decisione di contributo vale al massimo tre anni.
[13] Art. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 21; precedente modifica: BU 2014, 561.
[14] Per l’esame delle richieste di contributo l’Ufficio si avvale, di regola, del preavviso delle Commissioni consultive preposte o dei Dipartimenti competenti.
[14] Art. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 21; precedente modifica: BU 2014, 561.
[15] I beneficiari di contributi sono tenuti ad esplicitare convenientemente in tutte le forme di comunicazione il sostegno del Fondo secondo le direttive stabilite dall’Ufficio.
[15] Art. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 21; precedente modifica: BU 2014, 561.
[16] 1 Le competenze decisionali sugli importi dei contributi sono attribuite come segue
a) al capoufficio fino a 10'000 franchi;
b) al caposezione e al capoufficio per importi superiori a 10'000 franchi e fino a 30'000 franchi;
c) al direttore del Dipartimento e al capoufficio per importi superiori a 30'000 franchi e fino a 100'000 franchi;
d) al Consiglio di Stato per importi superiori a 100'000 franchi.
2 Contro le decisioni in materia di contributo è data facoltà di reclamo all’autorità che ha emanato la decisione entro 15 giorni dall’intimazione. Contro la decisione su reclamo delle autorità subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato. [17]
[16] Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.
[17] Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 364.
[18] 1 I contributi decisi sino al 31 dicembre 2012 sono disciplinati dalla risoluzione governativa n. 8968 del 6 novembre 1979 che disciplina la destinazione dei proventi della Lotteria intercantonale.
2 Le richieste pendenti al 31 dicembre 2012 sono disciplinate dal presente regolamento.
[18] Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra il vigore il 1° gennaio 2013.
Pubblicato nel BU 2012 , 517.