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Art. 2 RLALGD Regolamento della legge di applicazione della legge federale sui giochi in denaro (RLALGD)

RLALGD
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Art. 2 RLALGD

1 L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima del giorno in cui si svolge il gioco.

2 L’istanza di autorizzazione deve essere inoltrata dall’ente organizzatore e sottoscritta dalle persone che per statuto possono validamente impegnare l’ente stesso nei confronti dei terzi.

3 Se l’organizzazione del gioco in denaro è affidata a terzi, l’istanza di autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta anche dall’ente terzo.

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