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Regolamento della legge di applicazione della legge federale sui giochi in denaro (RLALGD) (RLALGD)

21 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (21)

Testo normativo (21 Articoli)

RLALGD

1 Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito Servizio), è l’autorità competente per l’applicazione della legge e del presente regolamento.

2 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, per il tramite dell’Ufficio fondi Swisslos (di seguito Ufficio fondi), è competente per decidere sullo stanziamento di contributi sino a 100'000 franchi.

RLALGD

1 L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima del giorno in cui si svolge il gioco.

2 L’istanza di autorizzazione deve essere inoltrata dall’ente organizzatore e sottoscritta dalle persone che per statuto possono validamente impegnare l’ente stesso nei confronti dei terzi.

3 Se l’organizzazione del gioco in denaro è affidata a terzi, l’istanza di autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta anche dall’ente terzo.

RLALGD

1 All’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione devono essere allegati

a) statuti dell’ente organizzatore;

b) lista dei premi;

c) valore totale dei premi;

d) un’autodichiarazione sul valore dei premi, se l’importo dei biglietti supera 3'000 franchi.

2 Se l’organizzazione del gioco è affidata a società terze andranno inoltre presentati i seguenti documenti

a) estratto del casellario giudiziale di almeno uno dei membri con diritto di firma;

b) estratto dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti;

c) estratto del registro di commercio per le società;

d) contratto scritto di collaborazione dettagliato, dal quale risulti anche come viene stabilito il compenso per l’organizzazione del gioco;

e) dichiarazione di garanzia di regolare esecuzione del gioco e di versamento dell’utile netto a favore dell’ente per cui viene organizzato il gioco;

f) statuti dell’ente a cui è affidata l’organizzazione del gioco.

RLALGD

1 Il titolare dell’autorizzazione o l’organizzatore terzo devono presentare il rapporto relativo all’andamento del gioco e i conti.

2 Al rapporto devono essere allegate tutte le pezze giustificative relative alle spese esposte.

3 Se l’organizzazione del gioco è affidata a socie tà terze deve inoltre essere presentato un documento che permetta di attestare l’effettivo riversamento dell’utile al titolare dell’autorizzazione.

4 Il Servizio può richiedere la presentazione di ogni ulteriore documento ritenuto utile per valutare il corretto svolgimento dei giochi e il rispetto della legge.

RLALGD

L’utile destinato a scopi di utilità pubblica non può essere inferiore al 10 per cento dei costi d’organizzazione.

RLALGD

Gli agenti di polizia cantonale e comunale autorizzati esercitano, d’intesa con il Servizio, la sorveglianza sulla regolare tenuta dei giochi di piccola estensione.

RLALGD

1 I premi posti in palio non possono consistere in denaro. Il Consiglio di Stato può prevedere eccezioni per importanti lotterie a livello nazionale o intercantonale.

2 Non sono considerati premi in denaro le monete fuori corso, segnatamente ducati, marenghi e i buoni acquisto merce.

RLALGD

Quando l’importo dei biglietti supera i 3'000 franchi, la lista dei numeri vincenti deve essere pubblicata dagli organizzatori nel Foglio ufficiale insieme col termine, spirato il quale i premi non ritirati sono devoluti allo scopo della lotteria.

RLALGD

L’agente o l’assistente di polizia che ha presenziato all’estrazione deve far pervenire al Servizio competente entro 30 giorni un processo verbale dal quale dovrà risultare come si sono svolte le operazioni.

RLALGD

1 Se l’organizzatore ottiene un’autorizzazione per la durata di sei mesi in cui possono essere organizzati fino a sei tornei deve presentare un rapporto e un rendiconto finanziario per ogni singolo evento organizzato.

2 Il rapporto e il rendiconto finanziario possono essere presentati congiuntamente allo scadere dell’autorizzazione, entro il termine previsto dalla legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017.

RLALGD

1 Le cartelle sono fornite direttamente dal Servizio.

2 Nelle tombole non possono essere messe in vendita cartelle di prezzo superiore a un franco.

RLALGD

Per le cartelle invendute e non più utilizzabili si può chiedere al dipartimento la retrocessione proporzionale della tassa, consegnando i blocchetti interi, unicamente tra il 15 e il 30 giugno e tra il 15 e il 30 settembre di ogni anno.

RLALGD

1 Nessun giocatore può essere obbligato ad acquistare più di una cartella per giro. Ogni singola cartella partecipa alla vincita.

2 È vietato subordinare la consegna del premio, in caso di vincita, all’acquisto di più cartelle.

RLALGD

La cartella usata deve essere distrutta dal giocatore dopo ogni giro. L’organizzatore è corresponsabile dell’eventuale mancata distruzione.

RLALGD

1 Se più concorrenti conseguono contemporaneamente il premio, l’organizzatore è tenuto a procedere per estrazione a sorte, salvo che i vincitori non dispongano diversamente.

2 È vietato trasformare il premio in denaro.

RLALGD

Se la tombola debitamente autorizzata viene annunciata mediante pubblicità, nel ­ l’annuncio, di qualsiasi forma esso sia, devono figurare in modo chiaro il nome dell’ente organizzatore e gli eventuali scopi benefici.

RLALGD

1 Se l’organizzatore ottiene un’autorizzazione per la durata di tre mesi deve presentare un rapporto e un rendiconto finanziario per ogni singolo evento organizzato.

2 Il rapporto e il rendiconto finanziario possono essere presentati congiuntamente allo scadere dell’autorizzazione, entro il termine previsto dalla legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017.

RLALGD

1 Per gli altri giochi in denaro non possono essere messi in vendita biglietti o raccolte sottoscrizioni di valore superiore a un franco e la loro durata non può superare 30 giorni consecutivi.

2 Su richiesta debitamente motivata il Servizio può concedere eccezioni a quanto previsto dal capoverso 1.

RLALGD

1 Il Servizio percepisce una tassa da 20 a 500 franchi per il rilascio dell’autorizzazione.

2 Per ogni decisione di rifiuto o di revoca di autorizzazione è percepita una tassa unica di 100 franchi.

RLALGD

Il regolamento della legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco del 25 marzo 2003 è abrogato.

RLALGD

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Pubblicato nel BU 2023 , 407.

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