944.100
LALGD
CH-TI
Art. 2 LALGD Legge di applicazione della legge federale sui giochi in denaro (LALGD)
LALGD
Art. 2 LALGD
Lo scopo della presente legge è segnatamente quello di disciplinare
a) l’ammissibilità, lo svolgimento e la sorveglianza dei giochi in denaro;
b) le misure cantonali di prevenzione e di protezione dal gioco eccessivo;
c) l’utilizzazione dei fondi derivanti dai giochi in denaro;
d) l’imposizione delle case da gioco.