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Art. 2 Decreto esecutivo concernente gli stabilimenti balneari Decreto esecutivo concernente gli stabilimenti balneari

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Art. 2 Decreto esecutivo concernente gli stabilimenti balneari

1 L’apertura e la gestione di uno stabilimento balneare è subordinata all’ottenimento dell’ autorizzazione da parte del municipio.

2 La domanda deve contenere

a) i dati personali del richiedente;

b) trattandosi di persona giuridica, di società commerciale, di comunione ereditaria o se il richiedente non gestisce personalmente lo stabilimento balneare, i dati personali del gerente;

c) un estratto del casellario giudiziale e il certificato medico riguardanti la persona del gerente;

d) l’indicazione del numero massimo approssimativo dei bagnanti che possono essere ospitati e la superficie riservata a tale scopo;

e) l’indicazione del numero e della capienza delle cabine e degli spogliatoi collettivi;

f) l’indicazione del numero e del genere degli impianti igienici con descrizione degli impianti di raccolta degli scoli;

g) un piano quotato da cui risultino, in particolare, l’esatta ubicazione dello stabilimento balneare e la configurazione del terreno e della riva;

h) un attestato d’assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, contemplante le prestazioni minime di cui all’articolo 3.

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