Decreto esecutivo concernente gli stabilimenti balneari
Indice delle disposizioni (34)
Testo normativo (34 Articoli)
1 È stabilimento balneare aperto al pubblico (in seguito: stabilimento balneare) ai sensi del presente decreto, l’area destinata al bagno ed al nuoto, utilizzabile da una cerchia indeterminata di persone e messa a disposizione del pubblico come prestazione unica e principale.
2 La presente regolamentazione non si applica segnatamente a
a) piscine e spiagge (lidi) di esercizi pubblici di edifici di abitazione, di condomini immobiliari e di altre attività e strutture la cui utilizzazione rientra nell’ambito di prestazioni previste da specifico rapporto contrattuale;
b) …; [2]
c) piscine scolastiche;
d) piscine di istituti di cura.
3 Ai campeggi con piscina o ubicati lungo le rive dei laghi o dei fiumi, è applicabile unicamente l’articolo 17. [3]
[2] Lett. abrogata dal DL 27.4.2004; in vigore dal 1.6.2004 - BU 2004, 209.
[3] Cpv. introdotto dal DL 27.4.2004; in vigore dal 1.6.2004 - BU 2004, 209.
1 L’apertura e la gestione di uno stabilimento balneare è subordinata all’ottenimento dell’ autorizzazione da parte del municipio.
2 La domanda deve contenere
a) i dati personali del richiedente;
b) trattandosi di persona giuridica, di società commerciale, di comunione ereditaria o se il richiedente non gestisce personalmente lo stabilimento balneare, i dati personali del gerente;
c) un estratto del casellario giudiziale e il certificato medico riguardanti la persona del gerente;
d) l’indicazione del numero massimo approssimativo dei bagnanti che possono essere ospitati e la superficie riservata a tale scopo;
e) l’indicazione del numero e della capienza delle cabine e degli spogliatoi collettivi;
f) l’indicazione del numero e del genere degli impianti igienici con descrizione degli impianti di raccolta degli scoli;
g) un piano quotato da cui risultino, in particolare, l’esatta ubicazione dello stabilimento balneare e la configurazione del terreno e della riva;
h) un attestato d’assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, contemplante le prestazioni minime di cui all’articolo 3.
1 Il titolare dello stabilimento balneare deve essere assicurato per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile.
2 Le prestazioni devono essere le seguenti
- capienza sino a 300 persone: fr. 1'000'000. − per sinistro;
- capienza da 301 a 1000 persone: fr. 2'000'000. − per sinistro;
- capienza oltre 1000 persone: fr. 3'000'000. − per sinistro.
1 Il Municipio decide dopo aver accertato l’esistenza dei requisiti previsti dal presente decreto. [4]
2 Il municipio accerta periodicamente la esistenza dei requisiti che determinarono il rilascio dell’autorizzazione.
[4] Cpv. modificato dal DE 25.6.2013; in vigore dal 28.6.2013 - BU 2013, 291.
Il titolare dell’autorizzazione può essere una persona fisica, una persona giuridica o una unione di persone.
1 Il titolare o titolari dell’autorizzazione, rispettivamente il rappresentante della persona giuridica o unione di persone, deve essere maggiorenne, di buona condotta, solvibile, non privato dei diritti civili, e non avere iscritta nessuna condanna nel casellario giudiziale.
2 Se straniero, il titolare deve essere in possesso del permesso di domicilio.
Il titolare può gestire personalmente lo stabilimento balneare oppure affidare, sotto la sua responsabilità, la gerenza ad altra persona.
1 Il gerente, in proprio o per conto del titolare, deve essere domiciliato nel Cantone, adempiere i requisiti indicati per il titolare e non risultare affetto da malattie o infermità tali da impedirgli la normale conduzione dello stabilimento.
2 Il gerente per conto del titolare deve essere legato a quest’ultimo da un contratto di lavoro.
3 Il cambiamento di gerenza deve essere immediatamente notificato al municipio.
1 Ogni cambiamento di titolare o di gerente deve essere preventivamente approvato dal municipio.
2 Chi intende subentrare al titolare dell’autorizzazione deve presentare una dichiarazione di cessione.
3 Il subingresso nella gerenza è concesso quando il subentrante provi di possedere i requisiti di cui all’art. 8.
Il gerente è responsabile della tutela dell’ordine, della moralità, dell’igiene e della sicurezza nello stabilimento balneare.
La chiusura di uno stabilimento balneare deve essere tempestivamente notificata al municipio.
L’autorizzazione si estingue
a) con la rinuncia del titolare;
b) con la morte del titolare, lo scioglimento della persona morale o la divisione dell’unione di persone;
c) la revoca.
… [5]
[5] Art. abrogato dal DE 25.6.2013; in vigore dal 28.6.2013 - BU 2013, 291; precedente modifica: BU 2004, 209.
[6] Il Municipio stabilisce nell’autorizzazione
a) il numero massimo di bagnanti che possono essere ospitati nello stabilimento balneare;
b) il numero minimo, almeno uno, di bagnini presenti per la sorveglianza del lago secondo quanto previsto dall’articolo 17; [7]
b bis ) il numero minimo, ma almeno uno per piscina, di bagnini presenti per la sorveglianza delle piscine secondo quanto previsto dall’articolo 17; [8]
c) il numero dei locali da adibire a pronto soccorso e la relativa attrezzatura;
d) per le spiagge-lido il numero dei natanti da destinare alla sorveglianza e il materiale idoneo al salvataggio. [9]
[6] Art. modificato dal DE 25.6.2013; in vigore dal 28.6.2013 - BU 2013, 291.
[7] Lett. modificata dal DE 4.6.2025; in vigore dal 6.6.2025 - BU 2025, 121.
[8] Lett. introdotta dal DE 4.6.2025; in vigore dal 6.6.2025 - BU 2025, 121.
[9] Lett. modificata dal DE 4.6.2025; in vigore dal 6.6.2025 - BU 2025, 121.
Ogni stabilimento balneare deve essere dotato
a) di un servizio di acqua potabile;
b) di adeguati impianti igienici;
c) di recipienti per la raccolta dei rifiuti, in proporzione al numero delle persone ospitate.
1 Lo stabilimento balneare deve essere dotato di installazioni sanitarie sufficienti.
2 Le acque residuali provenienti dai servizi e dalle piscine devono essere trattate ed eliminate conformemente alle prescrizioni vigenti in materia di protezione delle acque.
[10] 1 Durante le ore di apertura nello stabilimento balneare devono essere costantemente presenti uno o più bagnini facilmente riconoscibili dal pubblico.
2 Il bagnino deve essere in possesso di un brevetto di salvataggio valido e appropriato secondo il suo compito di sorveglianza come indicato dalle direttive della Società Svizzera di Salvataggio (SSS).
3 Per la validità di certificati o brevetti equivalenti rilasciati all’estero fanno stato le direttive e le decisioni della SSS.
[10] Art. modficato dal DE 4.6.2025; in vigore dal 6.6.2025 - BU 2025, 121; precedente modifica: BU 2021, 266.
[11] I requisiti di balneabilità delle acque ed i relativi controlli sono disciplinati dal regolamento sull’igiene delle acque balneabili del 12 luglio 2011.
[11] Art. modificato dal DE 25.6.2013; in vigore dal 28.6.2013 - BU 2013, 291; precedenti modifiche: BU 1994, 117; BU 2004, 209.
... [12]
[12] Art. abrogato dal R 13.4.1994; in vigore dal 19.4.1994 - BU 1994, 117.
[13] Il titolare dell’autorizzazione, il gerente, i municipi nonché gli agenti delle polizie cantonali e comunali devono segnalare alla Divisione dell’ambiente ogni caso di inquinamento.
[13] Art. modificato dal DE 13.11.1995; in vigore dal 17.11.1995 - BU 1995, 560.
1 La zona in cui i bagnanti dello stabilimento balneare ubicato lungo la riva di un lago possono esercitare il nuoto senza pericolo deve essere delimitata mediante boe e ghirlande di colore giallo.
2 Ad eccezione di quelli destinati al salvataggio, ogni altro natante è escluso da questo specchio d’acqua.
3 Il municipio può imporre appropriate misure di sicurezza quando ragioni di opportunità lo esigono.
1 In ogni stabilimento balneare deve essere esposto un regolamento contenente le norme di ordine interno, richiamante in particolare agli ospiti la prudenza e le principali precauzioni da prendere prima di inoltrarsi nell’acqua o in occasione di infortuni.
2 Il regolamento deve essere redatto nelle lingue ufficiali e, se del caso, in altre lingue straniere.
I bagnanti sono tenuti
a) a conformarsi alle limitazioni e ai divieti stabiliti dall’autorità competente;
b) a non nuotare oltre le zone di sicurezza stabilite nell’area degli stabilimenti balneari.
Qualsiasi modificazione dello stabilimento balneare (aumento dell’area utilizzabile, trasformazione o riduzione dei servizi igienici, ecc.) deve essere preventivamente approvata dal municipio.
Per il rilascio dell’autorizzazione è prelevata una tassa di un minimo di fr. 200.- a un massimo di fr. 5’000.- secondo il genere e l’importanza dello stabilimento balneare.
Per l’esercizio dello stabilimento balneare è inoltre prelevata una tassa annuale da un minimo di fr. 100.- a un massimo di fr. 1000.- secondo il genere, l’importanza e durata dell’apertura dello stabilimento balneare.
Le infrazioni al presente decreto sono punite dal Municipio con una multa da un minimo di fr. 20.- a un massimo di fr. 5000.- conformemente alla procedura stabilita dalla LOC.
L’autorizzazione può essere sospesa in ogni tempo e per un periodo massimo di un mese
a) quando viene meno temporaneamente uno dei requisiti previsti dal presente decreto;
b) quando il titolare o il gerente contravviene gravemente o ripetutamente alle norme del presente decreto;
c) quando il titolare non ha effettuato il pagamento della tassa.
L’autorizzazione deve essere revocata
a) quando per ottenerla sono state date indicazioni inveritiere;
b) quando, dopo un provvedimento di sospensione, si persiste o si ricade nella stessa infrazione per la quale era stata sospesa l’autorizzazione o non si provvede a rimuovere il motivo che ha causato la sospensione;
c) quando viene meno per un periodo superiore a un mese, uno dei requisiti previsti dal presente decreto.
[14] Contro le decisioni del municipio l’interessato può ricorrere al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.
[14] Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 119.
1 Per gli stabilimenti balneari esistenti deve essere presentata al municipio, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto, istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione conformemente al nuovo diritto.
2 Sino alla decisione sulla nuova istanza l’esistente autorizzazione mantiene la sua validità.
Il mancato rispetto del termine previsto dall’articolo 31 comporta la revoca dell’autorizzazione.
Sono abrogati gli articoli 81 − 110 del regolamento sulla polizia lacuale e fluviale e sugli stabilimenti balneari aperti al pubblico dell’8 novembre 1966.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [15]
Pubblicato nel BU 1987 , 99.
[15] Entrata in vigore: 7 aprile 1987 - BU 1987, 99.