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Art. 2 Regolamento della legge sui campeggi Regolamento della legge sui campeggi

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Art. 2 Regolamento della legge sui campeggi

1 Il piano globale, da inoltrare in 5 copie come documento base con la domanda per la formazione o l’ ampliamento di un campeggio, si compone di una rappresentazione grafica in scala 1:500, e di un rapporto tecnico esplicativo.

2 La rappresentazione grafica deve indicare in particolare

- il perimetro e la superficie globale del campeggio;

- l’ ubicazione e il numero dei posti destinati alla posa temporanea di tende, «roulottes» o «motorhomes»;

- l’ubicazione e il numero dei posti destinati alla posa di installazioni mobili a permanenza prolungata, nonché di «bungalows», con indicazioni sull’infrastrutturazione della relativa area; [4]

- l’ area destinata al deposito di «roulottes» o «motorhomes» durante i periodi in cui gli stessi non vengono utilizzati;

- le ar ee libere comuni destinate all’ attività di svago e riposo;

- le aree verdi con le piantagioni esistenti e previste ed eventuali zone pregiate oggetto di particolari misure di protezione;

- le costruzioni e impia nti permanenti necessari per l’ esercizio del campeggio (con indicazione della loro destinazione);

- gli impianti igienici e sanitari nonché quelli per la difesa contro incendi;

- le strade d’ accesso, i sentieri per la circolazione interna e i posteggi raggruppati per gli ospiti e il personale;

- le canal izzazioni e gli impianti per l’ evacuazione e la depurazione delle acque luride;

- gli acquedotti;

- i contenitori per i rifiuti;

- i sentieri o le aree con diritti di passo o d’ uso a favore di terzi;

- le opere di cinta;

- le sistemazioni del terreno mediante scavi o riempimenti.

3 Il rapporto tecnico espone e completa, in forma descrittiva, i contenuti della rappresentazione grafica informando in particolare sui tempi di realizzazione delle singole opere. Il rapporto indica pure il numero massimo ammissibile di campeggiatori.

Superficie globale (art. 7)

[4] Enumerazione modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.

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