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Regolamento della legge sui campeggi

22 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (22)

Testo normativo (22 Articoli)

I Municipi sono l’ autorità competente ad applicare la Legge sui campeggi.

[2] Per «bungalow» si intende un alloggio di vacanza di piccole dimensioni caratterizzato da una struttura leggera o prefabbricata, con possibilità di veranda esterna aperta e un massimo di 6 posti letto. Il bungalow non deve di principio superare 3.2 m di altezza, misurati alla gronda, e 30 mq di superficie. Laddove le condizioni territoriali lo consentono ed è giustificato dal tipo di campeggio, possono essere ammesse dimensioni maggiori fino ad un massimo di 3.60 m di altezza, misurati alla gronda, e 45 mq di superficie.

[2] Art. introdotto dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.

1 Il piano globale, da inoltrare in 5 copie come documento base con la domanda per la formazione o l’ ampliamento di un campeggio, si compone di una rappresentazione grafica in scala 1:500, e di un rapporto tecnico esplicativo.

2 La rappresentazione grafica deve indicare in particolare

- il perimetro e la superficie globale del campeggio;

- l’ ubicazione e il numero dei posti destinati alla posa temporanea di tende, «roulottes» o «motorhomes»;

- l’ubicazione e il numero dei posti destinati alla posa di installazioni mobili a permanenza prolungata, nonché di «bungalows», con indicazioni sull’infrastrutturazione della relativa area; [4]

- l’ area destinata al deposito di «roulottes» o «motorhomes» durante i periodi in cui gli stessi non vengono utilizzati;

- le ar ee libere comuni destinate all’ attività di svago e riposo;

- le aree verdi con le piantagioni esistenti e previste ed eventuali zone pregiate oggetto di particolari misure di protezione;

- le costruzioni e impia nti permanenti necessari per l’ esercizio del campeggio (con indicazione della loro destinazione);

- gli impianti igienici e sanitari nonché quelli per la difesa contro incendi;

- le strade d’ accesso, i sentieri per la circolazione interna e i posteggi raggruppati per gli ospiti e il personale;

- le canal izzazioni e gli impianti per l’ evacuazione e la depurazione delle acque luride;

- gli acquedotti;

- i contenitori per i rifiuti;

- i sentieri o le aree con diritti di passo o d’ uso a favore di terzi;

- le opere di cinta;

- le sistemazioni del terreno mediante scavi o riempimenti.

3 Il rapporto tecnico espone e completa, in forma descrittiva, i contenuti della rappresentazione grafica informando in particolare sui tempi di realizzazione delle singole opere. Il rapporto indica pure il numero massimo ammissibile di campeggiatori.

Superficie globale (art. 7)

[4] Enumerazione modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.

1 La superficie globale del campeggio, comprende tutte le aree che, per un titolo qualsiasi, sono riservate esclusivamente al campeggio e destinate a questo scopo dal piano di utilizzazione.

2 Nel caso di convenzi oni che prevedono un diritto d’ uso accresciuto a favore del campeggio di aree situate fuori della zona di campeggio, la superficie viene proporzionalmente aumentata; viceversa, se conv enzioni prevedono un diritto d’ uso a favore di t erzi di superficie situate all’ interno del perimetro del campeggio, la superficie computabile viene proporzionalmente ridotta.

3 Il posto tenda è destinato ad accogliere una tenda o «roulotte» o «motorhome». Su questa superficie è ammessa anche la posa di una ulteriore tendina di ridotte dimensioni se destinata ad accogliere familiari o altri compagni di viaggio di età inferiore ai 16 anni.

Capienza massima (art. 10)

[5] La capienza massima in posti tenda, «roulottes», «motorhomes» e «bungalows» viene determinata sulla base della superficie globale del campeggio divisa, nei campeggi a lago per 125, nei campeggi dell’entroterra per 100.

Aree libere comuni (art. 11)

[5] Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.

[6] L’area libera comune per l’attività di svago e di riposo degli ospiti deve essere di almeno 15 mq per posto tenda «roulotte», «motorhome», «bungalows» nei campeggi a lago e di 8 mq nei campeggi dell’entroterra.

Aree di svago (art. 11)

[6] Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.

1 Sono computabili come area di svago di un campeggio solo quelle superfici che sono riservate agli ospiti del campeggio.

2 Qualora acco rdi particolari garantissero l’ accesso dei campeggiatori ad altre aree di svago ubicate nelle adiacenze del campeggio, è consentito il computo di una superficie proporzionale alle possibilità di uso.

[7] 1 La delimitazione della superficie riservata ai «bungalows», come pure la loro disposizione e realizzazione, deve avvenire con particolare riguardo agli aspetti ambientali, naturalistici e paesaggistici (inserimento armonioso), oltre che energetici, di protezione dai pericoli naturali e di sicurezza antincendio. Nel limite del possibile, gli stessi sono da prevedere in prossimità delle altre strutture fisse esistenti.

2 Ritenuta la quota massima di installazioni fisse stabilita all’articolo 8 della legge sui campeggi del 26 gennaio 2004, il numero di «bungalows» ammessi viene definito caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche geografiche, climatiche, paesaggistiche e delle attrattività turistiche del comprensorio, nonché de lla dimensione, dell’equipaggia mento e delle caratteristiche ambientali del campeggio.

3 Per la costruzione dei «bungalows», è escluso l’impiego di rivestimenti di aspetto plastico o metallico (laminati). Possono essere ammesse unicamente recinzioni di tipo leggero (tipo staccato) di altezza massima di 1 m.

4 Per favorire la rotazione dei turisti, i «bungalows» devono essere di proprietà dei campeggi e non possono essere affittati consecutivamente ai medesimi ospiti per più di 3 mesi.

[7] Art. introdotto dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.

1 La domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione per l’ apertur a e l’ esercizio di un campeggio deve contenere le generalità complete del titolare e indicazioni sul genere, ubicazione, durata, denominazione del campeggio e forni re ogni altro dato utile per l’ esame della stessa.

2 In particolare deve essere fornita una dichiarazione ufficiale attestante che i l titolare è proprietario dell’ area destinata a campeggio, oppure copia di un contratto d’ affitto o di un altro titolo equivalente.

Documentazione per la persona fisica (art. 13)

1 Quando il titolare è persona fisica che intenda gerire personalmente il campeggio, la doma nda deve essere corredata dall’ estratto del casellario giudizi ale e dalla dichiarazione dell’ Ufficio esecuzione e fallimenti.

2 Quando il titolare in tende affidare la gerenza dell’ esercizio a un terzo, la domanda deve essere corredata dai documenti di cui al precedente capoverso e dal contratto di lavoro.

Documentazione per la persona giuridica (art. 13)

Quando il titolare è una persona giuridica, la domanda deve essere corredata dall’ estratto del registro di co mmercio, la dichiarazione dell’ Ufficio esecuzione e fallimenti e la dichiarazione per il gerente di cui al cpv. 2 dell’ art. 12.

Campeggio occasionale (art. 13)

La domanda per l’ottenimento dell’ autorizzazione di un campeggio occasionale deve contenere: le generalità complete del responsabile, del proprietario del ter reno, indicazioni precise sull’ ubicazione del campeggio, sul numero massimo delle tende, «roulottes», «motorhomes» e delle persone ospitate, sul numero e il genere degli impianti igienici.

Assicurazione responsabilità civile (art. 15)

1 La stipulazione del contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile va compro vata da una dichiarazione dell’ assicuratore; il Municipio ne deve essere in p ossesso prima di autorizzare l’ apertura del campeggio.

2 Tale dichiarazione deve indicare non solo le pre stazioni stipulate, ma anche l’impegno per l’ assicuratore di tempestivamente notificare al Municipio la sospensione o la cessa zione dell’ assicurazione.

3 Deve essere stipulata una garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali di fr. 3'000'000.-- per caso di sinistro.

1 Il gerente assicura, con la propria presenza, il buon funzionamento del campeggio sotto tutti i punti di v ista (curando in particolare l’ istruzione del personale, i rap porti con la clientela, l’ordine, la quiete, l’ igiene, la pulizia, la moralità, ecc.).

2 Il gerente deve notificare al Municipio la cessazione della sua gerenza per conto di terzi.

Piano del campeggio (art. 20 cpv. 2 lett. b)

Il gerente deve tenere in ogni tempo un piano aggiornato dell’ area occupata dai campeggiatori da cui ri sulti l’ ubicazione di ogni tenda, «roulotte» e «motorhome».

Requisiti igienici per i campeggi di vacanza (art. 22)

1 I gabinetti (WC) devono essere ubicati all’ interno del campeggio. Per una capacità ricettiva fino a 17 posti-tenda sono necessari almeno due WC separati per sesso; da 18 a 34 posti-tenda sono necessari un WC uomini, un pissoir, due WC donne; per ogni 34 posti-tenda in più si devono aggiungere due WC uomini (oppure un WC e un pissoir) e due WC donne.

2 Le caratteristiche dei servizi igienici di cui al capoverso precedente, devono essere conformi a quanto prescritto dal Regolamento della legge sugli esercizi pubblici ritenuto che

- l’ atrio di disimpegno dei WC può essere sostituito da lavabi collettivi;

- porte e pareti dei WC possono anche essere non completamente chiuse da pavimento a soffitto.

Lavabi; docce (art. 22)

I campeggi di vacanza devono avere installazioni idonee e sufficienti per la pulizia personale, nella misura minima di un rubinetto per ogni 8 posti-tenda e di una doccia per ogni 17 posti-tenda (sono computate anche le docce esterne). I lavabi possono essere del tipo da campo e, in tal caso, impermeabilizzati e muniti di scarico; il terreno circostante deve avere una platea solida, antisdrucciolevole.

Il Municipio percepisce una tassa di rilascio rispettivamente una tassa di esercizio.

Tasse di rilascio (art. 24)

1 Il Municipio percepisce le seguenti tasse

a) tassa base campeggi a lago: fr. 400.--

b) tassa base campeggi entroterra: fr. 200.--

2 Alla tassa base sono aggiunti fr. 5.-- per ogni posto tenda a permanenza prolungata e fr. 2.-- per ogni altro posto tenda.

Tasse di esercizio (art. 25)

1 Il Municipio percepisce le seguenti tasse

a) tassa base campeggi a lago: fr. 600.--

b) tassa base campeggi entroterra: fr. 400.--

2 Alla tassa base sono aggiunti fr. 5.-- per ogni posto tenda a permanenza prolungata e fr. 2.-- per ogni altro posto tenda.

3 La tassa d’ esercizio è computata i n dodicesimi sulla durata dell’ effettiva apertura del campeggio. La frazione di mese è calcolata come mese intero.

È abrogato il Regolamento di applicazione alla legge sui campeggi del 21 marzo 2000.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° giugno 2004.

Pubblicat o nel BU 2004 , 203.

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