Legislator Giurisprudenza & Legislazione
943.100 CH-TI

Legge sui campeggi

33 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (33)

Testo normativo (33 Articoli)

La presente legge disciplina l’utilizzazione delle aree destinate a campeggio.

1 È possibile campeggiare unicamente nelle aree autorizzate destinate a campeggio.

2 Fa eccezione al principio di cui al cpv. 1 l’attendamento a scopo di bivacco in montagna.

[1] Sono considerati «campeggiare» la sosta e il pernottamento temporaneo al di fuori del proprio domicilio, utilizzando in particolare installazioni mobili quali tende, «roulottes», «motorhomes».

[1] Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 553.

[2] 1 Nei campeggi, è ammesso unicamente lo stazionamento di installazioni mobili, che durante il periodo di permanenza non possono restare inoccupate per più di cinque giorni consecutivi.

Rimane riservato quanto previsto dall’art. 4a.

2 Il Consiglio di Stato, in casi eccezionali e per un periodo transitorio, può prolungare sino a sette giorni il periodo stabilito dal cpv. 1.

[2] Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 553.

[3] 1 Nei campeggi di vacanza è possibile riservare una porzione dell’area attrezzata e destinata stabilmente al soggiorno di ospiti all’installazione di bungalow fissi (costruzioni leggere o prefabbricati) di proprietà dei campeggi.

2 Quest’area deve risultare complementare rispetto alla parte rimanente del campeggio e, unitamente a quella per le installazioni mobili inoccupate per più giorni, non deve superare la percentuale fissata dall’art. 8 della legge.

[3] Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 553.

1 I campeggi si distinguono in campeggi di vacanza e occasionali.

2 Sono campeggi di vacanza le aree attrezzate e destinate stabilmente al soggiorno di ospiti per periodi di riposo e di svago.

3 Sono campeggi occasionali le aree non attrezzate adibite eccezionalmente a tale scopo per una durata limitata.

1 I campeggi sono ammessi solo in zone riservate a tale scopo da un piano regolatore comunale o piano di utilizzazione cantonale.

2 Fanno eccezione a questo principio i campeggi occasionali.

1 Alla domanda di costruzione dev’essere allegato un piano globale con illustrazioni dettagliate della sistemazione, dell’organizzazione e dell’equipaggiamento del campeggio nonché un rapporto tecnico esplicativo.

2 Il regolamento stabilisce le modalità e precisa il contenuto del piano globale.

[4] Quando il piano regolatore e il piano globale di cui all’art. 7 cpv. 1 lo prevedono è possibile destinare un’area del campeggio, non superiore al 40% del numero dei posti totali, allo stazionamento di installazioni mobili che possono restare inoccupate per più giorni o di installazioni fisse ai sensi dell’art. 4a.

[4] Art. modificato dalla L 18.9.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 366; precedente modifica: BU 2012, 553.

Costruzioni o impianti permanenti sono ammessi solo se necessari o compatibili per l’esercizio del campeggio e se conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione.

La capienza massima in posti tenda, «roulottes», «motorhomes» è stabilita dal regolamento tenendo conto dell’ubicazione del campeggio.

1 Ogni campeggio deve disporre di aree libere comuni per l’attività di svago e di riposo degli ospiti.

2 Il regolamento ne fissa le superfici minime tenendo conto dell’ubicazione del campeggio.

1 Durante la chiusura temporanea del campeggio i posti tenda, «roulottes» e «motorhomes» devono essere liberi; restano riservate la possibilità del deposito di «roulottes» e «motorhomes» sull’area adibita a questo scopo e indicata sul piano globale, così come le installazioni fisse di cui all’art. 4a. [5]

2 Il Municipio competente può concedere, di volta in volta, deroghe a quanto prescritto al cpv. 1 qualora siano date sufficienti garanzie riguardo al mantenimento delle «roulottes» e «motorhomes» in installazioni mobili.

[5] Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 553.

1 L’apertura e l’esercizio di un campeggio sono soggetti ad un’autorizzazione rilasciata dal Municipio, che sente preliminarmente, limitatamente ai campeggi occasionali, il Dipartimento del territorio.

2 Il regolamento stabilisce le modalità ed il contenuto della domanda.

1 Il titolare dell’autorizzazione, rispettivamente il rappresentante delle persone giuridiche o unione di persone, dev’essere solvibile e non condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per reati intenzionali a meno che la condanna non sia eliminata dal casellario giudiziale. [6]

2 Il Municipio può assumere presso uffici pubblici ulteriori informazioni.

[6] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 21.

Il titolare deve stipulare un’assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile. Il regolamento stabilisce le prestazioni minime.

1 Il gerente, in proprio o per conto del titolare, deve possedere i requisiti indicati per il titolare.

2 Il gerente per conto del titolare dev’essere legato a quest’ultimo da un contratto di lavoro.

La chiusura temporanea o definitiva e la riapertura stagionale di un campeggio devono essere tempestivamente notificate al Municipio.

L’autorizzazione può essere sospesa, qualora non siano adempiuti i requisiti di legge o di regolamento per l’ottenimento della stessa o quando intervengano temporaneamente situazioni di pericolo.

[7] 1 L’autorizzazione si estingue

a) con la morte del titolare o lo scioglimento della persona giuridica o la divisione dell’unione di persone;

b) con la rinuncia del titolare;

c) con la revoca.

2 In caso di estinzione dell’autorizzazione ogni struttura fissa, con particolare riferimento all’installazione di bungalow, deve essere rimossa e la situazione iniziale dei fondi ripristinata conformemente allo stato degli stessi prima della realizzazione del campeggio.

3 L’obbligo di rimozione si estende anche a tutte le infrastrutture direttamente correlate, come, in particolare, i viali d’accesso e le canalizzazioni.

[7] Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 553.

1 Il gerente è responsabile del mantenimento dell’ordine, della tutela, della moralità, dell’igiene e della sicurezza del campeggio.

2 Egli è tenuto in particolare

a) ad effettuare le notifiche prescritte dal regolamento;

b) a tenere un piano aggiornato dell’area occupata dai campeggiatori.

I giovani d’età inferiore ai 16 anni possono essere ammessi nei campeggi se accompagnati da persone maggiorenni che si rendano garanti del loro comportamento. Per i giovani dai 14 ai 16 anni l’accompagnamento può essere sostituito da un’autorizzazione scritta dai genitori.

1 Il campeggio deve disporre di servizi igienici sufficienti.

2 Il regolamento di applicazione ne stabilisce il numero e le caratteristiche.

[8] 1 Quando le circostanze lo richiedono, gli agenti e gli assistenti della polizia cantonale e comunale possono

a) ispezionare i campeggi;

b) verificare i dati personali di chi si trova;

c) allontanare i campeggiatori che provocano disordini.

2 Il titolare rispettivamente il gerente presta la sua collaborazione agli agenti e agli assistenti di polizia nonché ai preposti ai controlli designati dalle autorità cantonali, comunali e dagli Enti turistici.

[8] Art. modificato dalla L 14.4.2014; in vigore dal 13.6.2014 - BU 2014, 296.

Per il rilascio dell’autorizzazione è prelevata una tassa da un minimo di fr. 200.-- ad un massimo di fr. 5000.-- secondo il genere e l’importanza del campeggio.

Per l’esercizio del campeggio è prelevata inoltre una tassa annua da un minimo di fr. 400.-- ad un massimo di fr. 4000.-- secondo il genere, l’importanza e la durata di apertura annua del campeggio.

Per l’esercizio di un campeggio occasionale è prelevata una tassa variante tra i fr. 50.- ed i fr. 500.--. Le associazioni a carattere sociale possono beneficiare dell’esenzione.

Le infrazioni alla presente legge ed al suo regolamento sono punite dal Municipio con una multa da un minimo di fr. 50.-- ad un massimo di fr. 10'000.-- giusta le norme della legge organica comunale.

L’autorizzazione può essere sospesa in ogni tempo e per un periodo massimo di tre mesi

a) quando il titolare o il gerente contravvengono gravemente o ripetutamente alle norme della presente legge o del regolamento di applicazione;

b) quando il titolare non ha effettuato il pagamento della tassa.

L’autorizzazione deve essere revocata

a) quando, per ottenerla, sono state date indicazioni inveritiere;

b) quando, dopo un provvedimento di sospensione, si persiste o si ricade nella stessa infrazione per la quale era stata sospesa l’autorizzazione o non si provvede a rimuovere il motivo che ha causato la sospensione.

[9] 1 Contro le decisioni del Municipio l’interessato può ricorrere al Consiglio di Stato.

2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

[9] Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.

La presente legge abroga la legge sui campeggi del 16 aprile 1985.

1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. [10]

Pubblicata nel BU 2004 , 199.

[10] Entrata in vigore: 1° giugno 2004 - BU 2004, 202.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →