Decreto esecutivo concernente il termine di adeguamento delle autorizzazioni alla gerenza
Indice delle disposizioni (6)
Testo normativo (6 Articoli)
1 Gli esercizi pubblici che, entro il termine di tre anni per l’adeguamento delle autorizzazioni alla gerenza rilasciate in applicazione della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010, la cui scadenza in virtù dell’articolo 55 capoverso 1 LEAR è prevista per il 15 giugno 2026, hanno provveduto a inoltrare la richiesta di adeguamento al proprio Comune, potranno beneficiare di una proroga della validità dell’autorizzazione.
2 Per le strutture che offrono l’alloggio senza servizio di ristorazione con più di 15 posti letto, e che provvedono entro il termine del 15 giugno 2026 a inoltrare la richiesta di adeguamento al proprio Comune, il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi può autorizzare la gerenza senza diploma tenendo segnatamente conto dell’esperienza nel ramo.
3 Possono beneficiare del medesimo regime anche le strutture di cui al capoverso 2 che presentano un’istanza volta al rilascio di una nuova autorizzazione dopo il 15 giugno 2026.
4 La proroga è valida sino al rilascio della nuova autorizzazione, che dev’essere presentata entro tre mesi dal rilascio dell’attestazione di idoneità dei locali.
1 Agli esercizi pubblici che non inoltrano la richiesta di adeguamento al proprio Comune entro il termine del 15 giugno 2026, è concessa una proroga sino al 31 luglio 2026 al fine di provvedervi. In tal caso, ad essi è concessa la proroga di cui all’articolo 1.
2 Il mancato avvio della procedura di adeguamento entro tale termine comporta la decadenza immediata dell’autorizzazione e la conseguente chiusura dell’esercizio pubblico.
Durante il periodo di proroga, l’esercizio continua a operare alle medesime condizioni previste dall’autorizzazione vigente.
Resta riservata la facoltà dell’autorità competente di imporre limitazioni o di revocare l’autorizzazione qualora vengano meno i requisiti previsti dalla legge.
1 Gli esercizi pubblici a cui è concessa una proroga ai sensi dell’articolo 1 sono soggetti a una cifra forfettaria per le spese amministrative pari a 250 franchi.
2 Gli esercizi pubblici a cui è concessa una proroga ai sensi dell’articolo 2 sono soggetti a una cifra forfettaria per le spese amministrative pari a 500 franchi.
Il presente decreto esecutivo entra in vigore immediatamente [1] .
Pubblicato nel BU 2026 , 177.
[1] Entrata in vigore: 29 maggio 2026 - BU 2026, 177.