Decreto esecutivo concernente la prestazione di un deposito a titolo di garanzia per gli esercizi pubblici che fungono da attività accessoria all’interno di un locale erotico
Testo normativo (5 Articoli)
Il presente decreto esecutivo regola le condizioni e le modalità alternative e sussidiarie all’obbligo di stipulazione di un contratto assicurativo per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile previsto dalla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear), per gli esercizi pubblici che fungono da attività accessoria all’interno di un locale erotico ai sensi della legge sull’esercizio della prostituzione del 22 gennaio 2018 (LProst).
1 L’attività di esercizio pubblico deve figurare quale attività accessoria all’interno dell’autorizzazione rilasciata ai sensi della LProst.
2 L’impossibilità di disporre di una copertura per la responsabilità civile deve essere comprovata.
1 Gli esercizi pubblici che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 2, in alternativa alla copertura assicurativa per responsabilità civile, possono fornire un deposito a titolo di garanzia.
2 L’importo minimo del deposito è di 25'000 franchi. Se vi è il rischio che la copertura non risulti sufficiente, l’importo può essere aumentato.
3 L’importo è versato al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale, in contanti, su un apposito conto.
1 L’eventuale liberazione può essere effettuata soltanto a favore di terzi che hanno diritto al pagamento per eventuali danni subiti previo il consenso della persona che ha fornito la cauzione o sulla base di una sentenza cresciuta in giudicato.
2 Se la cauzione o parti di essa sono liberate a favore di terzi, l’autorità competente può esigere che la persona che l’ha fornita riversi, totalmente o parzialmente, la somma liberata.
3 La restituzione della cauzione può essere concessa sei mesi dopo la scadenza o la revoca dell’autorizzazione o dopo la presentazione di un attestato che comprovi la sottoscrizione di un’assicurazione per responsabilità civile ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 lettera e Lear.
Il presente decreto esecutivo entra in vigore immediatamente [1] .
Pubblicato nel BU 2023 , 110 .
[1] Entrata in vigore: 17 marzo 2023 - BU 2023, 110.