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Regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia cantonale

10 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (10)

Testo normativo (10 Articoli)

Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi è l’autorità competente per l’applicazione delle norme di cui al presente regolamento.

1 Il datore di alloggio entro 24 ore notifica al Servizio l’arrivo di ogni ospite

a) che intende pernottare in campeggio, in esercizio pubblico con alloggio o in azienda agricola agrituristica;

b) che intende pernottare a pagamento in altre strutture destinate all’alloggio;

c) che pernotta gratuitamente per una durata superiore ai 30 giorni.

2 Non sottostanno all’obbligo di notifica le capanne e i rifugi di montagna nonché gli alloggi per gruppi ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera g LEAR.

1 Le notifiche sono trasmesse al Servizio in forma elettronica tramite l’apposita piattaforma su internet.

2 Eccezionalmente, previa richiesta scritta e debitamente motivata, il Servizio può autorizzare la notifica degli ospiti in forma cartacea, tramite appositi blocchetti forniti gratuitamente.

1 Di principio, tutti gli ospiti devono essere registrati sulla base di un documento d’identità valido.

2 Le famiglie (marito, moglie, partner registrato e figli maggiorenni) sono notificate separatamente con una notifica per persona. I figli minori di 18 anni vengono notificati con uno dei genitori.

1 Per le comitive, le scuole, le colonie e i gruppi devono essere registrati i dati personali del capogruppo, indicando il numero dei componenti e il numero di questi ultimi rispettivamente con più e meno di 14 anni.

2 In aggiunta ai dati del capogruppo, dev’essere compilato l’ulteriore modulo con le generalità (nome, cognome, data di nascita e nazionalità) dei componenti della comitiva o la scuola; lo stesso dev’essere conservato dal datore di alloggio e rimanere per 5 anni a disposizione del Servizio e delle organizzazioni turistiche regionali.

3 Per gruppo si intende un minimo di 6 persone compreso il capogruppo.

1 Al momento della notifica di arrivo, tutti gli ospiti devono consegnare un documento di identità valido che gli viene restituito una volta registrati i dati.

2 Viene registrato anche il numero e il genere del documento, senza procedere alla fotocopia dello stesso.

3 I minori di 18 anni, non accompagnati, devono inoltre presentare un’autorizzazione scritta dei genitori. I datori di alloggio devono tenere copia di questo documento per 5 anni. In assenza di tale dichiarazione il datore di alloggio deve avvisare senza indugio la Polizia cantonale.

1 Il datore di alloggio è responsabile dell’esattezza e della completezza dei dati.

2 Nella notifica di polizia devono essere obbligatoriamente compilati i seguenti campi

– cognome e nome;

– data di nascita;

– nazionalità;

– data di arrivo e data di partenza;

– dati del datore di alloggio e indirizzo della struttura.

3 Il Servizio vigila sul corretto funzionamento delle notifiche da parte dei datori di alloggio.

1 Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono perseguite e punite dal Servizio. Sono punibili il datore di alloggio o il gerente in applicazione degli articoli 42 e 43 LEAR.

2 Il Municipio persegue e punisce il gerente per le infrazioni commesse nell’ambito della legge sui campeggi.

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente [1] .

Pubblicato nel BU 2024 , 138.

[1] Entrata in vigore: 7 giugno 2024 - BU 2024, 138.

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