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Decreto esecutivo sulle tasse turistiche

6 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (6)

Testo normativo (6 Articoli)

[1] Le aliquote per pernottamento applicabili per il calcolo della tassa di soggiorno di cui all’art. 21 cpv. 2 LTur sono le seguenti: [2]

a) fr. 4.50 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle o con una qualità dell’offerta equivalente; [3]

b) fr. 4.20 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non classificati; [4]

c) fr. 2.00 nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili;

d) fr. 3.10 nei campeggi, «motorhomes» o alloggi turistici simili; [5]

e) fr. 3.10 negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili; [6]

f) fr. 0.50 nelle capanne, alloggi collettivi o alloggi turistici simili;

g) fr. 2.00 per gli stabilimenti d’alloggio offerti mediante portali online a incasso diretto . [7]

[1] Art. modificato dal DE 15.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 415; precedente modifica: BU 2017, 348.

[2] Frase modificata dal DE 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 384.

[3] Lett. modificata dal DE 15.9.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 273.

[4] Lett. modificata dal DE 26.6.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 156; precedente modifica: BU 2021, 273.

[5] Lett. modificata dal DE 26.6.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 156; precedente modifica: BU 2021, 273.

[6] Lett. modificata dal DE 26.6.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 156; precedente modifica: BU 2021, 273.

[7] Lett. introdotta dal DE 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 384.

Le aliquote per pernottamento applicabili per il calcolo della tassa di promozione di cui all’art. 23 cpv. 3 LTur sono le seguenti

a) fr. 1.70 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle o con una qualità dell’offerta equivalente;

b) fr. 1.25 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non classificati;

c) fr. 1.25 nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili;

d) fr. 0.95 nei campeggi, «motorhomes» o alloggi turistici simili;

e) fr. 0.20 negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili;

f) fr. 0.20 nelle capanne, alloggi collettivi o alloggi turistici simili.

L’aliquota applicabile per il calcolo della tassa di promozione negli esercizi di cui all’art. 23 cpv. 4 LTur ammonta a fr. 1.50 per posto a sedere.

Le aliquote applicabili per il calcolo del contributo comunale, di cui all’art. 24 cpv. 3 LTur, sono le seguenti

a) fr. 0.15 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle o con una qualità dell’offerta equivalente;

b) fr. 0.15 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non classificati;

c) fr. 0.15 nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili;

d) fr. 0.075 nei campeggi, «motorhomes» o alloggi turistici simili;

e) fr. 0.075 negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili;

f) fr. 0.075 nelle capanne, rifugi, alloggi collettivi o alloggi turistici simili.

[8] La percentuale di prelevamento della tassa di soggiorno a favore del fondo di funzionamento di cui all’art. 18 cpv. 2 LTur è pari allo 0.5%.

[8] Art. modificato dal DE 28.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 312; precedente modifica: BU 2019, 322 .

1 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2 Esso abroga il decreto esecutivo sulle tasse turistiche del 17 dicembre 2014.

Pubblicato nel BU 2016 , 405.

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