Decreto esecutivo concernente la pesca nel bacino di Carassina
Indice delle disposizioni (7)
Testo normativo (7 Articoli)
1 Limitatamente al bacino idroelettrico di Carassina (n. 77 nella mappa ufficiale allegata alla patente di pesca) è consentito l’esercizio della pesca senza limitazioni nel numero di catture giornaliero e senza misure minime, in deroga all’articolo 22 capoversi 1, 2 e 5 RALCSP.
2 L’estensione di cui al capoverso 1 inizia dalla entrata in vigore del presente decreto esecutivo e termina la sera che precede l’inizio delle operazioni di svuotamento.
L’estensione di cui all’articolo 1 è ammessa unicamente per i detentori di patenti di pesca categoria D1 valide per l’anno 2026.
Fanno stato gli orari indicati nell’articolo 4 RALCSP.
Le catture dovranno essere regolarmente iscritte nel libretto di statistica, rispettivamente registrate nell’applicazione Pesca TI per i detentori di patente digitale, secondo le disposizioni indicate all’articolo 8 RALCSP.
1 Durante il regolare esercizio della pesca in altri corpi d’acqua, è vietato avere con sé pesci inferiori alla misura minima o comportanti il superamento del numero massimo di catture consentite previsti dall’articolo 22 capoversi 1, 2, 3 e 5 RALCSP, anche se catturati nel bacino di Carassina.
2 L’esercizio della pesca nei corsi d’acqua a monte del bacino idroelettrico di Carassina è vietato fino a sabato 6 giugno 2026 compreso.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente decreto esecutivo, fanno stato le normative cantonali e federali applicabili.
Il presente decreto esecutivo entra in vigore immediatamente [1] .
Pubblicato nel BU 2026 , 158.
[1] Entrata in vigore: 15 maggio 2026 - BU 2026, 158.