Art. 2 RALCSP Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni (RALCSP)
Art. 2 RALCSP
[4] 1 La pesca è permessa nelle seguenti zone, escluse le zone di protezione, e nei periodi
a) Nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa
secondo quanto indicato negli allegati 1, 2 e 3 al presente regolamento;
b) In tutti i laghi alpini e bacini idroelettrici sotto i 1200 metri di altitudine (numerazione da 84 a 93 nella cartina di riferimento)
dal 15 marzo all’ultima domenica di settembre. Per i detentori di patenti di categoria T1 solo dal 1° aprile;
c) In tutti i laghi alpini e bacini idroelettrici sopra i 1200 metri di altitudine (numerazione da 1 a 83 nella cartina di riferimento)
dalla prima domenica di giugno alla seconda domenica di ottobre. Per i detentori di patenti di categoria T1 solo dal sabato antecedente la terza domenica di giugno. La cattura di pesci da esca, con la bottiglia o l’apposito bertovello, è autorizzata dalle ore 12.00 del giorno precedente alla prima domenica di giugno;
d) In tutti i corsi d’acqua, ad eccezione degli affluenti dei laghi alpini e bacini idroelettrici situati sopra i 1200 metri di altitudine
dal 15 marzo all’ultima domenica di settembre. Per i detentori di patenti di categoria T1 solo dal 1° aprile;
e) In tutti gli affluenti dei laghi alpini e bacini idroelettrici situati sopra i 1200 metri di altitudine
dalla prima domenica di giugno all’ultima domenica di settembre. Per i detentori di patenti di categoria T1 solo dal sabato antecedente la terza domenica di giugno.
2 La pesca del temolo (Thymallus thymallus) è consentita unicamente ai detentori della patente di categoria D3, dal 1° ottobre al 30 novembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, limitatamente alle seguenti zone, escluse le zone di protezione
– Ticino: dal ponte di Quartino fino alla confluenza del canale di scarico della centrale OFIBLE di Biasca (zona Giustizia);
– Moesa: dalla confluenza con il fiume Ticino fino al confine con il Cantone dei Grigioni.
[4] Art. modificato dal R 9.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 227; precedenti modifiche: BU 1997, 567; BU 1999, 5; BU 2003, 292; BU 2004, 354; BU 2005, 369; BU 2008, 685; BU 2014, 570; BU 2016, 428; BU 2019, 372; BU 2020, 299; BU 2021, 282.