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Art. 2 Regolamento sulla prova periodica della precisione di tiro per cacciatori Regolamento sulla prova periodica della precisione di tiro per cacciatori

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Art. 2 Regolamento sulla prova periodica della precisione di tiro per cacciatori

1 Il Dipartimento del territorio è competente per l’attuazione del presente regolamento. Esso può delegare a terzi l’organizzazione e l’esecuzione della prova di tiro.

2 L’Ufficio della caccia e della pesca (UCP) controlla l’adempimento dell’obbligo della prova di tiro avvalendosi, se del caso, della collaborazione della Federazione dei Cacciatori Ticinesi (FCTI). Esso decide inoltre sul riconoscimento degli attestati di tiro rilasciati da altri cantoni.

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