Legislator Giurisprudenza & Legislazione
922.120 CH-TI

Regolamento sulla caccia selettiva allo stambecco

17 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (17)

Testo normativo (17 Articoli)

1 All’Ufficio della caccia e della pesca (in seguito: UCP) compete l’organizzazione e il controllo della caccia selettiva allo stambecco.

2 A tale scopo designa le colonie che necessitano di un prelievo, allestisce il piano di abbattimento, fissa le modalità di cattura e istruisce i cacciatori.

3 Esso sottopone annualmente al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), per approvazione, i provvedimenti regolativi che si intendono adottare giustificandone lo scopo.

1 La quota di animali che si deve prelevare ogni anno per mantenere una popolazione sana e in naturale equilibrio viene fissata dal piano di abbattimento. Esso mira a ridurre gli effettivi in soprannumero, a stabilizzare quelli equilibrati e a proteggere quelli insufficienti.

2 Il piano di abbattimento per ogni singola colonia deve tenere conto

a) dello sviluppo delle popolazioni;

b) del numero complessivo dei capi;

c) della struttura dei sessi e dell’età;

d) dello stato generale di salute;

e) degli influssi sul bosco, sui pascoli e sulle altre specie di animali.

Le colonie di stambecchi in Ticino vengono designate come segue

a) Valle Leventina;

b) Valle Maggia-Robiei;

c) Safien-Rheinwald-Adula-Mesocco;

d) Valle Onsernone;

e) Val Verzasca.

Alla caccia possono iscriversi e partecipare tutti i cacciatori che

a) dimostrano di avere staccato almeno 10 patenti cantonali di caccia alta, di cui almeno una negli ultimi 3 anni;

b) non hanno avuto condanne per gravi o reiterati reati di caccia negli ultimi 10 anni;

c) non risultano essere sottoposti a procedimenti penali per crimini, delitti o contravvenzioni (gravi infrazioni) perpetrati nell’esercizio della caccia;

d) dispongono della prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

e) hanno frequentato il corso di formazione organizzato dall’UCP.

1 L’autorizzazione di caccia ha una durata di 2 anni

- il primo anno viene assegnato un capo femmina non lattifera;

- in caso di cattura della femmina assegnata, il secondo anno l’UCP attribuisce un capo maschio. [1]

2 Per bilanciare il rapporto fra i sessi l’UCP, in accordo con la FCTI, può assegnare direttamente un capo maschio adulto con priorità ai cacciatori anziani. [2]

3 L’autorizzazione di cui al cpv. 2 ha una validità di 1 anno. [3]

[1] Cpv. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 38.

[2] Cpv. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 38; precedente modifica: BU 2022, 124.

[3] Cpv. introdotto dal R 4.5.2022; in vigore dal 6.5.2022 - BU 2022, 124.

1 La scelta dei cacciatori e l’attribuzione dei capi da abbattere viene fatta tramite estrazione a sorte, secondo le modalità stabilite dall’UCP in accordo con la Federazione Cacciatori Ticinesi (FCTI).

2 Ogni cacciatore ha diritto ad abbattere unicamente i capi a lui assegnati.

3 L’UCP si occupa della ripartizione dei cacciatori nelle differenti colonie e assegna agli stessi le zone dove cacciare.

4 In caso di mancata cattura, decade il diritto al capo assegnato nonché l’iscrizione alla caccia e non viene rimborsata la tassa versata per il rilascio dell’autorizzazione.

1 La caccia selettiva si svolge sotto la direzione e il controllo dei guardacaccia.

2 Essa deve essere praticata secondo i principi venatori.

3 Le battute di caccia sono vietate e il cacciatore può portare con sé al massimo due persone come accompagnatori.

4 La zona di caccia assegnata non può essere cambiata durante il periodo di caccia. Casi eccezionali possono essere presi in considerazione unicamente dopo almeno 5 giorni di caccia infruttuosi.

La caccia selettiva ha luogo da fine settembre a metà ottobre, per la durata di due settimane.

1 È permesso utilizzare i veicoli a motore e le teleferiche per raggiungere le zone di caccia, mentre è vietato l’uso dell’elicottero.

2 Previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia o dall’UCP è concesso l’utilizzo dell’elicottero per il recupero dei capi maschi di almeno 4 anni d’età. Casi eccezionali possono essere presi in considerazione dai guardacaccia o dall’UCP.

Gli animali abbattuti devono essere presentati il giorno stesso della cattura a un guardacaccia.

1 Il rilascio dell’autorizzazione è vincolato al pagamento delle seguenti tasse

– fr. 200.– per il primo anno di caccia;

– fr. 200.– per il secondo anno di caccia.

2 Le tasse per il capo abbattuto ammontano a

– maschi di almeno 11 anni fr. 700.–

– maschi da 6 a 10 anni fr. 500.–

– maschi da 4 a 5 anni fr. 400.–

– maschi da 1 a 3 anni fr. 200.–

– femmine non allattanti fr. 200.–

Il cacciatore che non si attiene alle disposizioni contenute nel presente regolamento, non rispetta le prescrizioni emanate dall’UCP e dai guardacaccia, non si comporta secondo le regole venatorie o non paga le tasse, perde il diritto di partecipazione alla caccia selettiva e, se del caso, anche alla preda.

Infrazioni commesse durante l’esercizio della caccia selettiva verranno punite a norma delle disposizioni penali della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, nonché della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici e relativo regolamento.

In caso di autodenuncia valgono le condizioni previste dall’art. 42 della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici.

Il regolamento sulla caccia selettiva allo stambecco del 9 novembre 1994 è abrogato.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente. [4]

Pubblicato nel BU 2017 , 380.

[4] Entrata in vigore: 27 ottobre 2017 - BU 2017, 380.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →