Regolamento sulla caccia selettiva allo stambecco
Indice delle disposizioni (17)
Testo normativo (17 Articoli)
1 All’Ufficio della caccia e della pesca (in seguito: UCP) compete l’organizzazione e il controllo della caccia selettiva allo stambecco.
2 A tale scopo designa le colonie che necessitano di un prelievo, allestisce il piano di abbattimento, fissa le modalità di cattura e istruisce i cacciatori.
3 Esso sottopone annualmente al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), per approvazione, i provvedimenti regolativi che si intendono adottare giustificandone lo scopo.
1 La quota di animali che si deve prelevare ogni anno per mantenere una popolazione sana e in naturale equilibrio viene fissata dal piano di abbattimento. Esso mira a ridurre gli effettivi in soprannumero, a stabilizzare quelli equilibrati e a proteggere quelli insufficienti.
2 Il piano di abbattimento per ogni singola colonia deve tenere conto
a) dello sviluppo delle popolazioni;
b) del numero complessivo dei capi;
c) della struttura dei sessi e dell’età;
d) dello stato generale di salute;
e) degli influssi sul bosco, sui pascoli e sulle altre specie di animali.
Le colonie di stambecchi in Ticino vengono designate come segue
a) Valle Leventina;
b) Valle Maggia-Robiei;
c) Safien-Rheinwald-Adula-Mesocco;
d) Valle Onsernone;
e) Val Verzasca.
Alla caccia possono iscriversi e partecipare tutti i cacciatori che
a) dimostrano di avere staccato almeno 10 patenti cantonali di caccia alta, di cui almeno una negli ultimi 3 anni;
b) non hanno avuto condanne per gravi o reiterati reati di caccia negli ultimi 10 anni;
c) non risultano essere sottoposti a procedimenti penali per crimini, delitti o contravvenzioni (gravi infrazioni) perpetrati nell’esercizio della caccia;
d) dispongono della prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
e) hanno frequentato il corso di formazione organizzato dall’UCP.
1 L’autorizzazione di caccia ha una durata di 2 anni
- il primo anno viene assegnato un capo femmina non lattifera;
- in caso di cattura della femmina assegnata, il secondo anno l’UCP attribuisce un capo maschio. [1]
2 Per bilanciare il rapporto fra i sessi l’UCP, in accordo con la FCTI, può assegnare direttamente un capo maschio adulto con priorità ai cacciatori anziani. [2]
3 L’autorizzazione di cui al cpv. 2 ha una validità di 1 anno. [3]
[1] Cpv. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 38.
[2] Cpv. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 38; precedente modifica: BU 2022, 124.
[3] Cpv. introdotto dal R 4.5.2022; in vigore dal 6.5.2022 - BU 2022, 124.
1 La scelta dei cacciatori e l’attribuzione dei capi da abbattere viene fatta tramite estrazione a sorte, secondo le modalità stabilite dall’UCP in accordo con la Federazione Cacciatori Ticinesi (FCTI).
2 Ogni cacciatore ha diritto ad abbattere unicamente i capi a lui assegnati.
3 L’UCP si occupa della ripartizione dei cacciatori nelle differenti colonie e assegna agli stessi le zone dove cacciare.
4 In caso di mancata cattura, decade il diritto al capo assegnato nonché l’iscrizione alla caccia e non viene rimborsata la tassa versata per il rilascio dell’autorizzazione.
1 La caccia selettiva si svolge sotto la direzione e il controllo dei guardacaccia.
2 Essa deve essere praticata secondo i principi venatori.
3 Le battute di caccia sono vietate e il cacciatore può portare con sé al massimo due persone come accompagnatori.
4 La zona di caccia assegnata non può essere cambiata durante il periodo di caccia. Casi eccezionali possono essere presi in considerazione unicamente dopo almeno 5 giorni di caccia infruttuosi.
La caccia selettiva ha luogo da fine settembre a metà ottobre, per la durata di due settimane.
Per le armi valgono le disposizioni in vigore per la caccia alta.
1 È permesso utilizzare i veicoli a motore e le teleferiche per raggiungere le zone di caccia, mentre è vietato l’uso dell’elicottero.
2 Previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia o dall’UCP è concesso l’utilizzo dell’elicottero per il recupero dei capi maschi di almeno 4 anni d’età. Casi eccezionali possono essere presi in considerazione dai guardacaccia o dall’UCP.
Gli animali abbattuti devono essere presentati il giorno stesso della cattura a un guardacaccia.
1 Il rilascio dell’autorizzazione è vincolato al pagamento delle seguenti tasse
– fr. 200.– per il primo anno di caccia;
– fr. 200.– per il secondo anno di caccia.
2 Le tasse per il capo abbattuto ammontano a
– maschi di almeno 11 anni fr. 700.–
– maschi da 6 a 10 anni fr. 500.–
– maschi da 4 a 5 anni fr. 400.–
– maschi da 1 a 3 anni fr. 200.–
– femmine non allattanti fr. 200.–
Il cacciatore che non si attiene alle disposizioni contenute nel presente regolamento, non rispetta le prescrizioni emanate dall’UCP e dai guardacaccia, non si comporta secondo le regole venatorie o non paga le tasse, perde il diritto di partecipazione alla caccia selettiva e, se del caso, anche alla preda.
Infrazioni commesse durante l’esercizio della caccia selettiva verranno punite a norma delle disposizioni penali della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, nonché della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici e relativo regolamento.
In caso di autodenuncia valgono le condizioni previste dall’art. 42 della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici.
Il regolamento sulla caccia selettiva allo stambecco del 9 novembre 1994 è abrogato.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente. [4]
Pubblicato nel BU 2017 , 380.
[4] Entrata in vigore: 27 ottobre 2017 - BU 2017, 380.