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Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

74 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (74)

Art. 1 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 2 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 3 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 4 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 5 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 6 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 6a Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 6b Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 7 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 8 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 9 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 10 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 11 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 12 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 13 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 14 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 15 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 16 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 17 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 18 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 19 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 20 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 21 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 22 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 23 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 24 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 25 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 26 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 27 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 28 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 29 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 30 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 31 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 32 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 33 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 34 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 35 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 36 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 37 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 38 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 39 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 40 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 41 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 42 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 43 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 44 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 45 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 46 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 47 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 48 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 49 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 50 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 51 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 52 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 53 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 54 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 55 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 56 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 57 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 58 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 59 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 60 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 61 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 62 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 63 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 64 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 65 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 65a Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 66 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 67 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 67a Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 67b Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 68 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Art. 69 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

Testo normativo (74 Articoli)

Rimane di competenza del Consiglio di Stato

a) il controllo sulla salvaguardia di biotopi adatti a mammiferi, agli uccelli indigeni e migratori;

b) il mantenimento di un’adeguata superficie cacciabile con l’allestimento di misure di pianificazione della caccia;

c) la tutela degli habitat e della fauna.

Il Dipartimento collabora con gli altri servizi cantonali interessati

a) all’allestimento di misure di salvaguardia degli habitat della fauna;

b) alla definizione delle specie cacciabili;

c) alla tutela delle zone protette.

1 Il Dipartimento, sulla base delle componenti naturali del paesaggio, in riferimento alle singole specie di interesse venatorio, emana periodicamente le linee direttive per

a) la valorizzazione degli habitat per i selvatici;

b) l’esercizio della caccia.

2 Esso si avvale della collaborazione dei servizi cantonali competenti, dei Comuni, delle associazioni ambientalistiche e venatorie e di enti e associazioni che dimostrano un interesse giustificato, sentito il preavviso della Commissione consultiva sulla caccia.

1 Nelle direttive per la valorizzazione degli habitat sono indicati i piani d’intervento, gli studi necessari, le finalità, le modalità e i mezzi finanziari.

1 L’Ufficio della caccia e della pesca collabora all’allestimento di piani di protezione e di cura di ambienti adatti alla fauna e alla selvaggina e alla gestione degli habitat della fauna tramite la conservazione, la valorizzazione e la promozione di biotopi quali: boschetti, boschi golenali, boschi vecchi di composizione naturale, margini boschivi strutturati, zone agricole tradizionali ed estensive, siepi naturali, prati secchi, zone umide, rive naturali, cariceti e canneti.

2 Esso si pronuncia sugli interventi che possono compromettere l’esistenza della selvaggina e del suo habitat naturale.

[2] Le zone di tranquillità per la selvaggina vengono fissate dal Consiglio di Stato per una durata minima di 5 anni.

[2] Art. modificato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedente modifica: BU 2017, 203.

[3] 1 È vietato disturbare o influenzare il comportamento della fauna selvatica con mezzi di locomozione (auto, motoslitte, motociclette, biciclette elettriche, ecc.), come pure aeromobili civili senza occupanti.

2 È vietato disturbare e/o avvicinare la fauna selvatica

a) durante il periodo di riproduzione delle singole specie;

b) durante il periodo con neve al suolo.

3 Durante tutto l’anno è vietato

a) usare mezzi d’illuminazione artificiali fissi o mobili per l’osservazione della selvaggina;

b) posare lecche saline;

c) foraggiare la selvaggina;

d) usare narcotici o sostanze simili;

e) usare qualsiasi tipo di richiamo per la fauna selvatica.

4 È vietata la ricerca sistematica di palchi di cervo dal 15 febbraio al 15 aprile.

5 L’Ufficio della caccia e della pesca può rilasciare specifiche autorizzazioni in deroga ai divieti di cui ai capoversi 1,2,3 e 4.

[3] Art. introdotto dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206.

1 Le bandite di caccia vengono fissate dal Consiglio di Stato per una durata minima di 5 anni. [4]

2 Restano riservate le disposizioni concernenti le bandite federali.

[4] Decreto esecutivo Bandite di caccia 2021-2026 del 7 luglio 2021 - BU 2021, 210. Cpv. modificato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206.

1 Le bandite di caccia devono garantire a lungo termine il mantenimento e lo sviluppo naturale delle popolazioni di selvaggina.

2 Per ognuna di esse viene formulato l’obiettivo da raggiungere.

3 Esse possono essere generali o riguardanti solo singole specie.

4 Per la loro istituzione si tiene conto dei rapporti della selvaggina con l’habitat, l’agricoltura e la foresta.

Le proposte motivate riguardanti le bandite devono essere presentate al Dipartimento dalle associazioni o enti interessati, entro un anno dall’eventuale scadenza.

1 All’Ufficio della caccia e della pesca è affidata la gestione e la vigilanza delle bandite.

2 Esso provvede alla segnalazione dei confini con cartelli o con marchi rosso-giallo (il rosso indica la zona protetta).

3 L’attraversamento delle bandite da parte dei cacciatori deve avvenire lungo le strade e i sentieri principali marcati, con l’arma scarica e i cani al guinzaglio. [5]

[5] Cpv. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421.

[6] 1 I cani e i gatti randagi, nonché altri animali domestici inselvatichiti vaganti oltre trecento metri dai fabbricati abitati, possono essere catturati o abbattuti, senza obbligo di risarcimento da parte del Cantone, dagli agenti della polizia della caccia.

2 Il proprietario è tenuto a risarcire all’Ufficio della caccia e della pesca il costo delle spese di cattura o di abbattimento.

[6] Art. modificato dal R 4.7.2018; in vigore dal 15.8.2018 - BU 2018, 266.

1 La domanda di autorizzazione per tenere in cattività animali selvatici va inoltrata tramite formulario ufficiale all’Ufficio del Veterinario cantonale.

Le modifiche del luogo, del numero, delle specie e delle condizioni di detenzione, vanno prontamente segnalate all’Autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.

Gli agenti della polizia della caccia possono controllare in ogni momento le tenute di animali selvatici e il rispetto delle condizioni fissate nelle autorizzazioni.

1 Gli animali selvatici che recuperano la libertà devono essere immediatamente segnalati all’Ufficio della caccia e della pesca, il quale ne darà comunicazione all’Ufficio del Veterinario cantonale.

2 Qualora non vengano ripresi entro 5 giorni o non siano stati segnalati, essi possono venire abbattuti, senza obbligo di risarcimento da parte del Cantone, dagli agenti della polizia della caccia.

3 Il proprietario è tenuto a risarcire all’Ufficio della caccia e della pesca il costo delle spese di abbattimento o di un’eventuale partecipazione alla cattura. [7]

[7] Cpv. modificato dal R 4.7.2018; in vigore dal 15.8.2018 - BU 2018, 266.

1 La messa in libertà di selvaggina è subordinata ad un’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio della caccia e della pesca.

2 Nel caso di lanci non autorizzati la selvaggina può essere eliminata dagli agenti della polizia della caccia.

1 Sono parte integrante della patente

a) Tessera d’identità cacciatore valida; [8]

b) Autorizzazione annuale della categoria di caccia scelta contenente

– le generalità;

– il foglio di controllo;

– il duplicato del foglio di controllo per il trasporto a valle o la consegna del capo di selvaggina abbattuto al posto di controllo da parte di terze persone (presente solo nell’autorizzazione annuale per la caccia alta);

– le prescrizioni relative ai posti di controllo della selvaggina; [9]

c) Copia del presente regolamento.

2 La tessera d’identità cacciatore formato carta di credito non ha scadenza, mentre quella cartacea perde la sua validità dopo 15 anni dall'emissione. [10]

[8] Lett. modificata dal R 10.7.2024; in vigore dal 12.7.2024 - BU 2024, 163; precedente modifica: BU 2019, 255.

[9] Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421.

[10] Cpv. modificato dal R 10.7.2024; in vigore dal 12.7.2024 - BU 2024, 163; precedente modifica: BU 2019, 255.

[11] 1 La tessera d’identità cacciatore va richiesta all’Ufficio della caccia e della pesca.

2 L’autorizzazione annuale e la copia del presente regolamento devono essere richiesti al Municipio del comune di domicilio; per i richiedenti dimoranti o domiciliati fuori Cantone, all’Ufficio della caccia e della pesca.

[11] Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255.

[12] 1 Il richiedente per la patente deve presentare

a) per la tessera d’identità cacciatore

– un documento di legittimazione (passaporto o carta d’identità) ;

– una fotografia recente formato passaporto e di ottima qualità ;

b) per l’autorizzazione annuale

– la tessera d’identità cacciatore;

– la ricevuta di versamento del premio attestante la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 14 OCP;

– la prova di aver pagato la tassa d’affiliazione alla Federazione di caccia ticinese, oppure la tassa supplementare di fr. 80.- al Dipartimento;

– una valida attestazione del superamento della prova periodica della precisione di tiro per l’arma da impiegare nella categoria di caccia richiesta . [13]

[12] Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedente modifica: BU 2008, 473.

[13] Lett. modificata dal R 5.8.2021; in vigore dal 10.8.2021 - BU 2021, 250; precedente modifica: BU 2021, 198.

La tassa dell’autorizzazione annuale della categoria di caccia prescelta, dedotte le spese di cancelleria e la tassa supplementare è rimborsata in caso di decesso, grave malattia o infortunio del titolare e ritenuto che ne sia fatta domanda all’Ufficio della caccia e della pesca prima dell’apertura della caccia.

[14] 1 Per la sostituzione della tessera d’identità cacciatore e dell’autorizzazione annuale è competente l’Ufficio della caccia e della pesca.

2 Viene percepita una tassa di fr. 50.- per ogni documento sostituito.

3 …

[14] Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedente modifica: BU 2016, 351.

[15] 1 In caso di perdita

a) della tessera d’identità cacciatore, il cacciatore è autorizzato a servirsi di un documento di legittimazione valido; [16]

b) dell’autorizzazione annuale e relativo foglio di controllo o del duplicato del foglio di controllo, il cacciatore deve darne immediata comunicazione all’Ufficio della caccia e della pesca.

2 In caso di perdita dell’autorizzazione annuale e relativo foglio di controllo, il cacciatore può esercitare la caccia solo con l’autorizzazione provvisoria che va richiesta, previa presentazione della tessera d’identità cacciatore, all’Ufficio della caccia e della pesca o al posto di controllo di Giubiasco durante il periodo venatorio di caccia alta . [17]

[15] Art. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421.

[16] Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255.

[17] Cpv. modificato dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedente modifica: BU 2019, 255.

Il Consiglio di Stato disciplina con separato regolamento

a) gli esami di abilitazione;

b) lo svolgimento della formazione;

c) lo svolgimento del periodo di cura della selvaggina;

d) i compiti della Commissione esaminatrice.

1 Le seguenti specie sono cacciabili

a) caccia alta

mammiferi

cervo (Cervus elaphus)

capriolo (Capreolus capreolus)

camoscio (Rupicapra rupicapra)

cinghiale (Sus scrofa)

marmotta (Marmota marmota)

volpe (Vulpes vulpes)

tasso (Meles meles) [18]

b) caccia bassa

mammiferi

volpe (Vulpes vulpes)

faina (Martes foina)

tasso (Meles meles)

lepre comune (Lepus capensis)

lepre variabile (Lepus timidus)

coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)

uccelli

fagiano di monte (Lyrurus tetrix)

fagiano comune (Phasianus colchicus)

beccaccia (Scolopax rusticola)

piccione domestico inselvatichito

colombaccio (Columba palumbus)

tortora dal collare or. (Streptopelia decacto)

ghiandaia (Garrulus glandarius)

cornacchia nera (Corvus corone corone)

cornacchia grigia (Corvus corone cornix)

corvo imperiale (Corvus corax)

germano reale (Anas platyrhynchos)

cormorano (Phalacrocorax carbo) [19]

c) caccia acquatica

alzavola (Anas crecca)

germano reale (Anas platyrhynchos)

moriglione (Aythya ferina)

moretta (Aythya fuligula)

folaga (Fulica atra)

[18] Lett. modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 15.8.2014 - BU 2014, 403.

[19] Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedente modifica: BU 2012, 348.

[20] In caso di necessità l’Ufficio della caccia e della pesca può autorizzare la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo, fissandone le condizioni e le modalità di attuazione.

[20] Art. modificato dal R 10.7.2013; in vigore dal 31.8.2013 - BU 2013, 346.

[21] In caso di necessità l’Ufficio della caccia e della pesca può autorizzare la caccia speciale al cinghiale, fissandone le condizioni e le modalità di attuazione.

[21] Art. modificato dal R 13.7.2022; in vigore dal 15.7.2022 - BU 2022, 194.

[22] In caso di necessità l’Ufficio della caccia e della pesca può autorizzare la caccia speciale alla volpe, alle stesse condizioni e sulla medesima parte del territorio cantonale ove è autorizzata la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e la caccia speciale al cinghiale.

[22] Art. modificato dal R 13.7.2022; in vigore dal 15.7.2022 - BU 2022, 194; precedenti modifiche: BU 2010, 263; BU 2013, 346.

[23] 1 Al fine di permettere il controllo della selvaggina uccisa il cacciatore deve

a) Iscrivere immediatamente sul posto dell’uccisione, nel foglio di controllo nonché non appena possibile nel duplicato, il giorno, l’ora, il comune e il luogo di cattura, nonché la specie, l’età e il sesso di ogni animale e la lunghezza delle corna dei camosci; in caso di autodenuncia (lett. e) egli dovrà specificarne i motivi.

L’iscrizione va fatta per esteso, come da esempio sul foglio di controllo, con inchiostro indelebile.

In caso d'errore d'iscrizione, la correzione è ammessa unicamente previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia o dall'Ufficio della caccia e della pesca.

Apporre ai camosci, cervi, cinghiali e caprioli la fascetta identificativa immediatamente sul posto dell’uccisione; [24]

b) Presentare ai posti di controllo entro 24 ore dall’abbattimento i cervi, i camosci, i caprioli e i cinghiali, salvo le eccezioni previste all’art. 31 cpv. 3; [25]

c) Qualora affidi a terze persone il trasporto a valle o il controllo dell’animale da lui abbattuto, a condizione che questo non sia da autodenunciare, egli deve consegnare assieme al capo di selvaggina il duplicato del foglio di controllo con iscritte tutte le catture effettuate sino a quel momento; [26]

d) Presentare al posto di controllo, assieme al capo abbattuto, anche il foglio di controllo (originale o duplicato);

e) Procedere alla registrazione online (secondo la procedura descritta nelle disposizioni al cacciatore dell’Ufficio della caccia e della pesca) entro 12 ore dalla cattura dei capi di fagiano di monte, beccaccia, lepre comune e lepre variabile, compresi i capi da autodenunciare ; [27]

f) Portare personalmente i capi da autodenunciare come segue

– caccia alta, caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e caccia speciale al cinghiale: ai posti di controllo entro 24 ore;

– caccia bassa e caccia acquatica: segnalarli immediatamente all’Ufficio della caccia e della pesca o a un agente della polizia della caccia i quali provvederanno al sequestro; [28]

g) Inviare sia il foglio di controllo che il duplicato all’Ufficio della caccia e della pesca entro 15 giorni dalla chiusura della categoria di caccia corrispondente. [29]

2 L’Ufficio della caccia e della pesca, d’intesa con l’Ufficio del Veterinario cantonale, definisce i criteri per i capi sanitari da bonificare ai cacciatori. [30]

[23] Art. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421.

[24] Lett. modificata dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedenti modifiche: BU 2015, 421-429; BU 2019, 255.

[25] Lett. modificata dal R 30.6.2021; in vigore dal 2.7.2021 - BU 2021, 198.

[26] Lett. modificata dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135.

[27] Lett. modificata dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2014, 403; BU 2022, 194; BU 2025, 135.

[28] Lett. modificata dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135.

[29] Lett. introdotta dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135.

[30] Cpv. introdotto dal R 12.7.2016; in vigore dal 15.8.2016 - BU 2016, 351.

I posti di controllo, per le diverse specie da presentare, con i relativi giorni ed orari di apertura, vengono fissati annualmente dall’Ufficio della caccia e della pesca nell’autorizzazione annuale di caccia.

[31] 1 I cervi e i cinghiali abbattuti il 19 e il 27 settembre devono essere sottoposti al controllo entro la mattina del giorno seguente.

2 I cervi maschi adulti, i fusoni e i caprioli maschi adulti, esclusi i capi sanitari e i capi da autodenunciare, sono esentati dall’essere presentati al posto di controllo a condizione che il cacciatore ne esegua la registrazione online (secondo la procedura descritta nelle disposizioni al cacciatore dell’Ufficio della caccia e della pesca) entro 12 ore dalla cattura.

3 I capi di cervo maschio adulto, i fusoni e i caprioli maschi adulti registrati online devono essere

– contrassegnati dal cacciatore con la fascetta identificativa immediatamente sul posto dell’uccisione. Il numero univoco della fascetta deve essere riportato anche nel foglio di controllo e nel relativo duplicato nell’apposita casella;

– conservati interi per almeno 24 ore a partire dalla loro registrazione;

– identificabili per il tramite di una fotografia dell’animale intero (trofeo compreso) la quale deve essere obbligatoriamente allegata al formulario di registrazione online.

[31] Art. modificato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2007, 521; BU 2008, 473; BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU 2014, 403; BU 2015, 421; BU 2016, 351; BU 2017, 203; BU 2018, 266; BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2022, 194; BU 2023, 264; BU 2024, 163; BU 2025, 135.

[32] 1 Ogni capo di cinghiale abbattuto dev’essere sottoposto al controllo trichinoscopico prima del consumo.

2 L’Ufficio del Veterinario cantonale può vincolare il consumo delle carni a un controllo sulla radioattività.

3 È vietato il consumo di cormorani.

[32] Art. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 15.8.2016 - BU 2016, 351; precedente modifica: BU 2007, 521.

[35] 1 È vietato usare cani nell’esercizio della caccia alta, della caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e della caccia invernale al cinghiale, fatta eccezione degli speciali cani da traccia che possono essere impiegati unicamente per la ricerca della selvaggina ferita, previa comunicazione a un agente della polizia della caccia o all’Ufficio della caccia e della pesca.

2 E’ vietato usare cani segugi nell’esercizio della caccia bassa al di sotto dei 1'600 mslm dal 16 al 30 novembre nelle zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e la caccia speciale al cinghiale. [36]

[35] Art. modificato dal R 11.7.2017; in vigore dal 15.8.2017 - BU 2017, 203; precedenti modifiche: BU 2007, 521; BU 2008, 473; BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU 2014, 403; BU 2015, 421; BU 2016, 351.

[36] Cpv. modificato dal R 10.7.2024; in vigore dal 12.7.2024 - BU 2024, 163; precedenti modifiche: BU 2018, 266; BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2022, 194; BU 2023, 264.

Nelle zone in cui è vietata la caccia (bandite, zone di protezione, ecc.) i cani devono essere tenuti al guinzaglio (salvo autorizzazione speciale rilasciata dall’Ufficio della caccia e della pesca).

1 Durante tutto l’anno non si possono lasciare vagare cani di qualsiasi specie, fatta eccezione

– per i cani da caccia durante i giorni di prova cani (art. 38) e durante l’esercizio venatorio, nel rispetto di quanto previsto all’art. 35 del presente regolamento;

– per quanto previsto al cpv. 3.

2 I cani vaganti senza sorveglianza colti a rincorrere la selvaggina possono essere abbattuti dagli agenti della polizia della caccia.

3 L’Ufficio della caccia e della pesca può, su richiesta, accordare l’autorizzazione per lasciare vagare i cani sotto sorveglianza in zone prestabilite laddove per la selvaggina non sia oggetto di effettivo disturbo.

[37] 1 La prova per i cani da caccia è permessa

a) dal 4 al 23 agosto il martedì, sabato, domenica dalle ore 7.00 alle ore 17.30 al disotto dei 1'300 mslm;

b) dal 29 settembre all’11 ottobre il martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 07.00 alle ore 17.30;

c) dal 17 ottobre al 19 novembre il martedì, giovedì e sabato negli orari previsti per la caccia bassa, escluso sabato 14 novembre nelle zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e la caccia invernale al cinghiale . [38]

2 Nelle zone chiuse alla caccia e nei campi coltivati la prova dei cani è vietata.

3 Tale prova è pure permessa ai proprietari di cani da caccia domiciliati o dimoranti nel Cantone, abilitati alla caccia, ma non in possesso di un’autorizzazione di caccia bassa.

[37] Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedenti modifiche: BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU 2014, 403; BU 2015, 421; BU 2016, 351; BU 2017, 203; BU 2018, 266.

[38] Cpv. modificato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2022, 194; BU 2023, 264; BU 2024, 163; BU 2025, 135.

Periodi e giorni di caccia

Giorni di caccia

a) caccia alta

dal 5 settembre al 19 settembre e dal 23 al 27 settembre, tutti i giorni. [40]

b) caccia bassa

dal 16 ottobre al 30 novembre nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Il giorno d’apertura la caccia è permessa a tutte le specie cacciabili, mentre in quello di chiusura è vietata la caccia alla lepre comune. [41]

c) caccia acquatica

dal 15 dicembre al 31 gennaio ad eccezione del lunedì, del mercoledì, e del 25 e 26 dicembre (Natale e S. Stefano), del 1° gennaio (Capodanno) e del 6 gennaio (Epifania).

Il giorno d’apertura e quello di chiusura la caccia è permessa.

[40] Lett. modificata dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206.

[41] Lett. modificata dal R 12.7.2011; in vigore dal 31.8.2011 - BU 2011, 432; precedente modifica: BU 2008, 473.

1 La partenza per le zone di caccia, con patente, fucile e munizioni è permessa alla vigilia dell’apertura della caccia dopo le ore 07.00 dall’ultimo posto autorizzato ai veicoli a motore.

2 Il rientro deve avvenire entro le ore 12.00 del giorno seguente la chiusura relativa alla categoria corrispondente, equipaggiamento sopraindicato compreso.

3 Resta riservato quanto previsto dagli articoli 50 e 51.

1 Orari di caccia

a) caccia alta al di sopra dei 400 mslm

- dal 5 settembre al 19 settembre dalle ore 06.00 alle ore 20.30;

- dal 23 settembre al 27 settembre dalle ore 06.30 alle ore 20.00;

b) caccia alta al di sotto dei 400 mslm

- dal 5 settembre al 19 settembre dalle ore 06.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30;

- dal 23 settembre al 27 settembre dalle ore 06.30 alle ore 10.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.00;

c) caccia bassa

- dal 16 ottobre al 24 ottobre dalle ore 08.00 alle ore 18.30;

- dal 25 ottobre al 30 novembre dalle ore 07.30 alle ore 16.30;

d) caccia acquatica

– in dicembre dalle ore 07.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30;

– in gennaio dalle ore 07.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30. [42]

2 … [43]

[42] Cpv. modificato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2014, 403; BU 2016, 351; BU 2018, 266; BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2022, 194; BU 2023, 264; BU 2024, 163; BU 2025, 135.

[43] Cpv. abrogato dal R 5.8.2021; in vigore dal 10.8.2021 - BU 2021, 250.

[44] 1 L’Ufficio della caccia e della pesca stabilisce il Piano di abbattimento annuale del camoscio, del cervo maschio con palchi senza diramazioni (fusone, 1,5 anni) e del capriolo fissandone le modalità di attuazione sull’Autorizzazione annuale di caccia alta.

2 I prelievi delle specie elencate all’art. 25, sono regolati come segue

a) Caccia alta

[44] Art. modificato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206 e 248; precedenti modifiche: BU 2007, 521; BU 2008, 473; BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU 2014, 403; BU 2015, 421-429; BU 2017, 203; BU 2018, 266; BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2022, 194; BU 2023, 264; BU 2024, 163; BU 2025, 135.

[45] Al cacciatore è vietata la cattura

a) Caccia alta

- della fauna selvatica munita di trasmettitori, radiocollari o marche auricolari;

b) Caccia bassa

- di più di un capo di leporide al giorno;

- della lepre comune e variabile in caso di cattura di un fagiano di monte, di una beccaccia o di un fagiano comune e viceversa;

- del fagiano di monte maschio in pianta.

[45] Art. modificato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2007, 521; BU 2008, 473; BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2014, 403; BU 2019, 255; BU 2025, 135.

[46] Zone di caccia

a) caccia alta

[46] Art. modificato dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135; precedenti modifiche: BU 2007, 521; BU 2008, 473; BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU 2014, 403; BU 2015, 421; BU 2016, 351; BU 2017, 203; BU 2018, 266; BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2022, 194; BU 2024, 163.

1 Per le seguenti categorie di caccia può essere utilizzato unicamente il tipo di arma corrispondente sottoindicato

a) caccia alta

fucile a palla giusta l’art. 18, cpv. 1, lett. a) LCC;

b) caccia bassa e acquatica

fucile a pallini, giusta l’art. 18, cpv. 1, lett. b) LCC.

2 L’utilizzo di dispositivi di riduzione del rumore da sparo è ammesso per qualsiasi tipo di caccia. [47]

[47] Cpv. modificato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedente modifica: BU 2025, 81.

1 Le armi usate per la caccia devono funzionare in modo ineccepibile ed essere dotate di un sistema di sicurezza funzionante.

2 Il bloccaggio del magazzino delle armi a ripetizione e semiautomatiche non deve essere amovibile se non smontando l’arma.

[48] 1 Le armi e le munizioni vanno tenute al proprio domicilio.

2 Durante il periodo di caccia il cacciatore le può tenere con sé nei luoghi dove egli soggiorna o pernotta. Non è tuttavia autorizzato il deposito incustodito, in particolare in abitazioni secondarie, cascine o stalle non raggiungibili con le strade consentite elencate all’art. 50.

3 Durante gli spostamenti con il veicolo a motore il fucile deve essere trasportato nell’apposito fodero chiuso. [49]

[48] Art. modificato dal R 9.7.2008; in vigore dal 31.8.2008 - BU 2008, 473.

[49] Lett. modificata dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedente modifica: BU 2019, 255.

[50] È vietato portare con sé nell’esercizio della caccia più di un’arma.

[50] Art. modificato dal R 10.7.2007; in vigore dal 31.8.2007 - BU 2007, 521.

1 Durante l’esercizio della caccia oltre ai mezzi e metodi ausiliari proibiti dalla legge è vietato, senza una specifica autorizzazione rilasciata dall’Ufficio della caccia e della pesca

a) cacciare in gruppi composti da più di 4 cacciatori;

b) la partecipazione attiva alla caccia da parte di persone prive di patente. Nel caso di contravvenzione il cacciatore e gli accompagnatori si rendono colpevoli;

c) organizzare battute rumorose;

d) sezionare la selvaggina uccisa; nonché asportare, sezionare o manomettere i genitali e le mammelle (ad eccezione dei genitali del cinghiale); nonché manomettere le corna degli ungulati;

e) portare con sé, o far portare a eventuali accompagnatori, munizioni proibite o richiami per l’adescamento di selvaggina, apparecchi per l’intensificazione della luce residua ; [51]

f) far uso di più di 3 cani per cacciatore;

g) far uso di radiotrasmittenti o cellulari a scopo venatorio; [52]

h) la presenza di più di 2 persone su ogni singola imbarcazione nell’esercizio della caccia acquatica;

i) l’impiego sui cani di dispositivi a scarica elettrica o che emettono segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche;

l) far uso di droni a scopo venatorio ; [53]

m) portare con sé, o far portare a eventuali accompagnatori, fototrappole, apparecchi per l’intensificazione della luce residua, camere termiche ed altri strumenti con funzioni equiparabili, da 3 giorni prima dell’inizio della caccia alta fino al 14 novembre, con l’estensione fino al 30 novembre limitatamente a chi esercita la caccia bassa. [54]

2 La Divisione dell’ambiente può autorizzare cacciatori espressamente formati a impiegare un dispositivo di puntamento notturno per l’esercizio della caccia al fine di contrastare epizoozie o per prevenire ingenti danni causati dalla fauna selvatica a colture agricole, forestali o animali da reddito . [55]

[51] Lett. modificata dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2017, 203; BU 2021, 198; BU 2023, 264; BU 2024, 163.

[52] Lett. modificata dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135.

[53] Lett. modificata dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135; precedenti modifiche: BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU 2019, 255.

[54] Lett. introdotta dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206.

[55] Cpv. modificato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedente modifica: BU 2025, 81.

[56] L’uso di veicoli a motore, di ciclomotori e di e-bike per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni è consentito esclusivamente sulle seguenti strade, fatta eccezione per quanto previsto all’art. 54

a) strade nazionali e cantonali, escluse la vecchia Tremola, dal Motto Bartola al confine con il Canton Uri;

b)

1

Malvaglia/Caslou;

2

Malvaglia/Valle Pontirone, località Biborgh;

3

Rodaglio/Legri;

4

Chironico/Barolgiasco;

5

Lavorgo/Anzonico (strada delle Vigne);

6

Monte Piottino/Freggio/Osco;

7

Osco/Vigera/Tarnolgio/Carì/parcheggio bacino Predelp;

8

Personico/Diga Val d’Ambra;

9

Sementina/San Defendente (barriera strada forestale);

10

Strada agricola N.102 Gudo/Cadenazzo;

11

Cugnasco/Medoscio/Mti Ditto/Mti Motti;

12

Brione/Val Resa (località Resa);

13

Locarno/Monte Brè/S.Bernardo;

14

Monte Brè/Miranda;

15

16

Palagnedra/Bordei;

Moneto/Monadello;

17

Brissago/Cavallascio/Mergugno/Cortaccio;

18

Ronco sopra Ascona/Gruppaldo/Porera (barriera parcheggio forestale);

19

Vergeletto/Zardin;

20

21

Lavertezzo/Sambugaro/Verzöö/Pianvacaresc;

Aurigeno/Dunzio;

22

Cavergno/Valle Bavona/S.Carlo (stazione di partenza della funivia per Robiei);

23

Piano di Peccia: fino all'entrata della galleria della Froda;

24

Fusio: fino alla diga del Sambuco (barriera piazzale caseggiato OFIMA);

25

Robasacco/Revólt, fino in località Casa di Moschini;

26

Cadenazzo o S.Antonino/Revöira (piazzale limitrofo agriturismo “La Vigna”);

27

Carena/Alpe Giumello, fino alla barriera situata in località Monti di Ruscada;

28

Fontanelle/Borla/Canedo;

29

Tesserete/Gola di Lago, fino al posteggio pubblico situato all’entrata sud dell’abitato di Lelgio (piazzale ex–cava);

30

Villa Luganese/Monti di Creda;

31

Cadro/grotto Alpe Vallà;

32

Lugano/Bré paese;

33

Novaggio/Alpe Paz;

34

Mendrisio/Monte Generoso (Bellavista);

35

Meride/Serpiano (funivia); [57]

c) nelle zone dei piani sino a una distanza massima di 50 m dalle strade cantonali;

d) tutte le strade normalmente aperte alla circolazione stradale

- il 4 settembre (vigilia di caccia alta) e il 22 settembre dalle ore 07.00 alle ore 24.00;

- dal 18 al 19 settembre al di fuori dei seguenti orari: dalle ore 05.45 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.30;

- dal 23 al 27 settembre al di fuori dei seguenti orari: dalle ore 06.15 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00 . [58]

[56] Art. modificato dal R 4.7.2018; in vigore dal 15.8.2018 - BU 2018, 266; precedenti modifiche: BU 2007, 521; BU 2008, 473; BU 2012, 348; BU 2014, 403; BU 2015, 421; BU 2015, 453; BU 2016, 351; BU 2017, 203.

[57] Lett. modificata dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2020, 220; BU 2022, 194; BU 2023, 264; BU 2025, 135.

[58] Lett. modificata dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2022, 194; BU 2023, 264; BU 2024, 163; BU 2025, 135.

[59] 1 Il posteggio dei veicoli è consentito in qualsiasi punto delle strade indicate, purché non invada il campo viabile, e a una distanza massima di 50 m dal ciglio stradale.

2 Sui tratti All’Acqua-Nufenen, Airolo-Passo S. Gottardo-confine con il Canton Uri, Campra-Lucomagno al cacciatore è consentito sia posteggiare il veicolo sia avviarsi per l’esercizio dell’attività venatoria unicamente dai seguenti posteggi (segnalati da appositi cartelli)

– All’Acqua, Ciurei di Mezzo e Nufenen;

– Airolo, Dross (Motto Bartola), Panorama, Ospizio S. Gottardo;

– Campra, Pian Segno e Lucomagno.

[59] Art. modificato dal R 13.7.2022; in vigore dal 15.7.2022 - BU 2022, 194; precedente modifica: BU 2021, 198.

… [60]

[60] Art. abrogato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2008, 473; BU 2012, 348; BU 2021, 198; BU 2023, 264.

[61] È vietato

a) esercitare la caccia (cacciatore, preda e traiettoria proiettile) entro un raggio di 50 m dai fabbricati abitati, dai campeggi e dall’area dei percorsi vita. Prima di sparare il cacciatore deve accertarsi che la selvaggina sia cacciabile e sia escluso qualsiasi pericolo per le persone e la proprietà di terzi; [62]

b) appostarsi e cacciare a meno di 50 m dalle autostrade, dalle ferrovie, dalle strade cantonali Campra – Lucomagno, Airolo – Nufenen, Airolo – Passo S. Gottardo – confine Canton Uri, nonché esplodere colpi la cui traiettoria sorvola le suddette strade cantonali.

Per le restanti strade cantonali la distanza minima è pure di 50 m;

c) sparare da veicoli a trazione fermi o in moto come pure portare armi cariche sugli stessi;

d) effettuare tiri a distanze superiori ai 250 metri; [63]

e) l’uso delle funivie (ad eccezione della Verdasio-Rasa), delle teleferiche, delle funicolari e dell’elicottero per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni fatta eccezione di quanto previsto all’art. 54. L’uso delle funivie, delle teleferiche e delle funicolari è comunque consentito la vigilia di caccia alta (4 settembre) dalle ore 07.00 alle ore 24.00 e dal 18 al 19 settembre e dal 22 al 27 settembre ; [64]

f) … [65]

g) usare fototrappole ed altri strumenti d’osservazione remota con funzioni equiparabili a scopo venatorio, fatte salve eccezioni concesse dall’Ufficio della caccia e della pesca ; [66]

h) cacciare il fagiano di monte e la beccaccia senza l’ausilio del cane da ferma, nonché la lepre comune e la lepre variabile senza l’ausilio del cane da seguita; [67]

i) adescare la selvaggina con richiami o foraggiamenti; [68]

l) è vietato, fatta eccezione per la caccia alta e la regolazione dello stambecco, esercitare qualsiasi attività venatoria senza indossare indumenti ad alta visibilità. [69]

[61] Art. modificato dal R 12.7.2011; in vigore dal 31.8.2011 - BU 2011, 432; precedente modifica: BU 2009, 321.

[62] Lett. modificata dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedente modifica: BU 2019, 255.

[63] Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255.

[64] Lett. modificata dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2015, 453; BU 2016, 351; BU 2017, 203; BU 2018, 266; BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2022, 194; BU 2023, 264; BU 2024, 163; BU 2025, 135.

[65] Lett. abrogata dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2014, 403; BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2023, 264; BU 2024, 163; BU 2025, 135.

[66] Lett. modificata dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2016, 351; BU 2017, 203; BU 2023, 264.

[67] Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedente modifica: BU 2017, 203.

[68] Lett. introdotta dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206.

[69] Lett. introdotta dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206.

[70] 1 Il cacciatore deve, nel limite del possibile, ricercare i capi di selvaggina potenzialmente feriti, facendo capo in caso di necessità a un cane da traccia abilitato, previa comunicazione a un agente della polizia della caccia o all’Ufficio della caccia e della pesca. Con l’interruzione della ricerca il cacciatore perde ogni diritto sul capo di selvaggina ricercato. [71]

2 Per il recupero di caprioli, camosci, cervi e cinghiali è permesso l’uso di funivie, di teleferiche, di funicolari e di veicoli a motore anche sulle strade e negli orari non consentiti sulla base degli art. 50 e 51.

3 Per i cervi e i cinghiali è pure concesso l’utilizzo dell’elicottero, o il sezionamento, esclusi i capi sanitari e i capi da autodenunciare, quando il trasporto è difficoltoso, previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia o dall’Ufficio della caccia e della pesca. [72]

4 Il cacciatore può rientrare con il veicolo nello stesso luogo da dove è partito con il capo di selvaggina da portare al posto di controllo nel corso della medesima giornata o al più tardi immediatamente dopo aver effettuato il controllo del capo abbattuto, oppure, in caso di registrazione online, non oltre le 24 ore dall’abbattimento. [73]

[70] Art. modificato dal R 11.7.2017; in vigore dal 15.8.2017 - BU 2017, 203; precedenti modifiche: BU 2013, 346; BU 2016, 351.

[71] Cpv. modificato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206.

[72] Cpv. modificato dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135; precedente modifica: BU 2024, 163.

[73] Cpv. modificato dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264.

1 L’uso del fucile e delle trappole a trabocchetto per la cattura degli animali carnivori necessita dell’autorizzazione dell’Ufficio della caccia e della pesca che ne fissa condizioni e modalità.

2 La domanda va inoltrata allo stesso, tramite modulo ufficiale.

3 L’autorizzazione può essere concessa solo a chi ha ottenuto una patente di caccia nell’anno corrente e non si è reso colpevole di un reato grave o di ripetute infrazioni di caccia negli ultimi 5 anni.

L’autorizzazione per la tassidermia, rilasciata dall’Ufficio della caccia e della pesca, deve contenere

a) le generalità del richiedente;

b) l’ubicazione del laboratorio e delle celle di conservazione;

c) il modo di marcatura conformemente alle direttive emanate dal Dipartimento.

1 È fatto obbligo al tassidermista di tenere costantemente aggiornato il registro di controllo ufficiale rilasciato dal Dipartimento.

2 L’Ufficio della caccia e della pesca può controllare la tenuta dei registri e l’esatta marcatura.

3 A tal fine può procedere all’ispezione di locali e laboratori e al controllo di animali imbalsamati o da imbalsamare.

1 Per l’imbalsamatura di animali protetti si rimanda a quanto previsto all’art. 5 dell’ordinanza federale sulla caccia.

2 L’Ufficio della caccia e della pesca è competente per autorizzare eccezioni nel commercio di animali imbalsamati vecchi e restaurati.

1 In caso di ferimento o di uccisione di un capo di selvaggina fuori dall’ambito venatorio, come pure in caso di ritrovamento in qualsiasi periodo dell’anno di un capo di selvaggina morto, ferito o abbandonato dalla madre, l’animale dev’essere lasciato sul posto e la Polizia della caccia avvisata immediatamente.

2 L’eventuale richiesta di attribuzione del capo di selvaggina va inoltrata all’Ufficio della caccia e della pesca.

1 I proprietari, gli affittuari o gli usufruttuari di boschi, colture agricole o animali da reddito possono chiedere all’Ufficio della caccia e della pesca il permesso di autodifesa mediante cattura o abbattimento per danni provocati da

a) volpi,

b) faine,

c) tassi,

d) piccioni domestici inselvatichiti,

e) tortore dal collare,

f) cornacchie grigie e nere,

g) corvi imperiali,

h) merli,

i) storni, [74]

l) passeri europei. [75]

[74] Lett. modificata dal R 30.6.2021; in vigore dal 2.7.2021 - BU 2021, 198.

[75] Lett. modificata dal R 30.6.2021; in vigore dal 2.7.2021 - BU 2021, 198.

1 La richiesta per l’autodifesa, per la cattura o l’eliminazione di capi viziosi e per la posa di trappole a trabocchetto nei pressi di stabili va fatta all’Ufficio della caccia e della pesca, ritenuto che siano state adottate tutte le misure lecite e adeguate per allontanare la selvaggina, quali

a) recinzioni metalliche escluso l’impiego di fili spinati;

b) recinzioni con corrente elettrica;

c) protezione individuale di piante o arbusti;

d) prodotti repellenti compatibili con l’ambiente.

2 Il permesso può essere concesso a chi

a) è abilitato alla caccia e ha ottenuto un’autorizzazione di caccia durante l’ultima stagione venatoria;

b) non si è reso colpevole di un reato grave o di ripetute infrazioni di caccia negli ultimi 5 anni;

c) non è sottoposto ad un periodo di privazione del diritto di cacciare sospeso condizionalmente. [76]

[76] Lett. introdotta dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135.

[77] 1 Lo Stato può assegnare un sussidio massimo pari all’80% della spesa d’acquisto di materiale destinato all’esecuzione di opere necessarie alla protezione di colture e di animali di reddito.

2 Hanno diritto al sussidio coloro che dichiarano un reddito agricolo o derivante dalla gestione del bosco.

3 Il sussidio massimo per fondo o per un insieme di fondi confinanti è di fr. 30'000.−, ritenuto che per le recinzioni esso è al massimo di fr. 15.− al metro lineare (ml).

4 Il sussidio viene deciso sulla base del preventivo di spesa riconosciuto e, previo ottenimento della licenza edilizia, è versato dopo la verifica dell’opera e dei giustificativi di spesa.

5 L’opera deve essere eseguita entro 6 mesi dalla crescita in giudicato della licenza edilizia.

6 L’inesecuzione completa o parziale comporta la decadenza o la riduzione del sussidio e il rifiuto di eventuali successive domande di risarcimento danni.

[77] Art. modificato dal R 12.10.2010; in vigore dal 15.10.2010 - BU 2010, 419.

1 La domanda di sussidio deve essere presentata dal proprietario all’Ufficio della caccia e della pesca mediante modulo ufficiale prima dell’inizio dei lavori.

2 L’Ufficio della caccia e della pesca è competente per i necessari accertamenti.

3 I sussidi sino a fr. 10'000.− sono decisi dall’Ufficio della caccia e della pesca, quelli sino a fr. 20'000.− dalla Divisione.

4 Contro le decisioni dell’Ufficio della caccia e della pesca e della Divisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

1 Per i danni causati alle colture silvicole da animali contro i quali non sono ammesse misure di autodifesa, hanno diritto al risarcimento coloro che dichiarano un reddito derivante dalla gestione del bosco.

2 Lo Stato accorda un risarcimento fino a un massimo del 70% del danno; quest’ultimo è calcolato deducendo il 5% del reddito derivante dalla gestione del bosco, ritenuta una deduzione minima di fr. 1000.−.

3 Il risarcimento viene escluso dal cumulo con sussidi federali, cantonali e comunali.

4 Il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato un accertamento attendibile del danno.

1 Per i danni causati alle colture agricole o ad animali da reddito da parte di animali contro i quali non sono ammesse misure di autodifesa, hanno diritto al risarcimento coloro che dichiarano un reddito agricolo.

2 Lo Stato accorda un risarcimento fino a un massimo dell’80% del danno; quest’ultimo è calcolato deducendo l’1% del reddito netto imponibile, ritenuta una deduzione minima di fr. 300.−. [78]

3 Per i danni comprovati di orso, lupo e lince il risarcimento è del 100%.

4 Il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato un accertamento attendibile del danno.

[78] Cpv. modificato dal R 21.5.2008; in vigore dal 27.5.2008 - BU 2008, 240.

[79] 1 Per i danni causati ai vigneti da parte di animali contro i quali non sono ammesse misure di autodifesa, hanno diritto al risarcimento coloro che dichiarano un reddito agricolo derivante dalla produzione di uva e dalla sua valorizzazione.

2 Il risarcimento corrisponde a fr. 10.− per ogni chilogrammo di uva mancante (secondo gli accertamenti peritali).

3 Il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato un accertamento attendibile del danno.

d) Procedura [80]

[79] Art. introdotto dal R 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 131.

[80] Nota marginale modificata dal R 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 131.

1 Le domande di risarcimento devono essere presentate dal proprietario o dal danneggiato all’Ufficio della caccia e della pesca. Il richiedente è tenuto a comprovare l’adempimento delle condizioni di risarcimento. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini impartiti dall’Ufficio della caccia e della pesca, la domanda di risarcimento decade senza ulteriori formalità. [81]

2 L’Ufficio della caccia e della pesca è competente per i necessari accertamenti. Il richiedente riceve seduta stante copia dell’esito dell’accertamento eseguito con possibilità di formulare osservazioni all’Ufficio della caccia e della pesca nel termine di 5 giorni. [82]

2bis In caso di danni causati da grandi predatori, l’Ufficio della caccia e della pesca è competente per i necessari accertamenti, tranne la verifica della presenza di misure di protezione, che viene eseguita dall'Ufficio della consulenza agricola. Gli accertamenti sono svolti alla presenza del richiedente, o di un suo rappresentante, con possibilità di formulare osservazioni seduta stante. [83]

3 I risarcimenti sino a fr. 10'000.− sono decisi dall’Ufficio della caccia e della pesca, quelli sino a fr. 50'000.− alla Divisione e quelli di importo superiore dal Consiglio di Stato.

4 Contro le decisioni dell’Ufficio della caccia e della pesca e della Divisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica. [84]

[81] Cpv. modificato dal R 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 131.

[82] Cpv. modificato dal R 21.5.2008; in vigore dal 27.5.2008 - BU 2008, 240.

[83] Cpv. introdotto dal R 22.11.2023; in vigore dal 24.11.2023 - BU 2023, 316.

[84] Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 120.

1 Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, come pure alle prescrizioni emanate dal Dipartimento e dall’Ufficio della caccia e della pesca per la sua esecuzione, sono perseguite giusta gli art. 41 e ss LCC.

2 ... [86]

[86] Cpv. abrogato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedente modfiica: BU 2022, 214.

[87] Le contravvenzioni di diritto cantonale punite con multa disciplinare e i relativi importi sono elencati nell’allegato 1.

[87] Art. introdotto dal R 31.8.2022; in vigore dal 2.9.2022 - BU 2022, 214.

[88] I reati gravi della legislazione cantonale che comportano il ritiro immediato della patente ai sensi dell’art. 43 LCC sono

a) esercizio venatorio in giorni o orari vietati alla caccia;

b) uso di armi e mezzi ausiliari vietati;

c) nei periodi vietati, avere con sé o far portare a eventuali accompagnatori, apparecchi per l’intensificazione della luce residua e/o le camere termiche;

d) esercizio venatorio in bandita o in zona di divieto;

e) mancata o parziale iscrizione dei dati relativi a uno o più capi di selvaggina sul proprio foglio di controllo, se ciò comporta un vantaggio;

f) falsificazione del foglio di controllo;

g) iscrizione di dati inveritieri;

h) opposizione a un atto di un organo della polizia della caccia;

i) grave mancanza nel rispetto delle regole di sicurezza inerenti al maneggio e l’uso delle armi da fuoco (le 4 regole di sicurezza di Jeff Cooper).

[88] Art. introdotto dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206.

Ai tassidermisti è fatto obbligo di avere i registri aggiornati entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento.

1 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 31 agosto 2006.

2 Esso sostituisce il regolamento di applicazione della legge cantonale sulla caccia del 4 agosto 1993 e modifica del 6 luglio 2005.

Pubblicato nel BU 2006 , 263.

Allegato 1 [89]

[89] Allegato modificato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2022, 214; BU 2024, 163.

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