Art. 8a Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
Art. 8a Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
[8] 1 Il Dipartimento segnala ai comuni, tramite piattaforma elettronica, i nominativi dei cacciatori domiciliati nel Comune che possono esercitare l’attività venatoria (cacciatori attivi).
2 Prima del rilascio delle autorizzazioni di caccia il Comune controlla d’ufficio che la persona interessata possa esercitare l’attività venatoria.
3 La piattaforma ha esclusivamente lo scopo di segnalare ai comuni i nominativi dei cacciatori che adempiono le condizioni per ottenere le autorizzazioni di caccia, al fine di impedirne il rilascio a persone che hanno in corso procedimenti penali per crimini o delitti perpetrati nell’esercizio della caccia; non può essere utilizzata per altri scopi. Sono visibili unicamente i dati anagrafici e le autorizzazioni di caccia dei cittadini del proprio Comune.
4 Il Consiglio di Stato disciplina i particolari tramite regolamento.
[8] Art. introdotto dalla L 17.9.2024; in vigore dal 22.11.2024 - BU 2024, 299.