Legge cantonale sulle foreste (LCFo) (LCFO)
Indice delle disposizioni (49)
Testo normativo (49 Articoli)
1 Lo scopo della presente legge è quello di
a) proteggere la foresta (sinonimo usato: bosco) come ambiente naturale di vita;
b) garantire e valorizzare le funzioni del bosco;
c) contribuire alla prevenzione dei pericoli naturali e degli incendi;
d) sostenere i proprietari nella gestione del bosco e promuoverne l’utilizzazione dei prodotti;
e) conservare le specificità del bosco ticinese e favorirne la diversità biologica;
f) definire i doveri nei confronti della collettività da parte dei proprietari pubblici e privati.
2 Essa applica e completa la legislazione forestale federale.
Servizio forestale (art. 51 LFo)
1 Per raggiungere gli scopi prefissi dalla legge, il Cantone si dota di un Servizio forestale distribuito sul territorio.
2 Al personale forestale, conformemente a quanto indicato nel Regolamento, compete pure la vigilanza sulla conservazione dell’area forestale, nonchè sulla protezione della natura e del paesaggio.
Definizione di bosco (art. 2 LFo)
1 Una superficie coperta da alberi, che possa svolgere funzioni forestali, è da considerare bosco quando presenta
- un’estensione di almeno 800 mq,
- una larghezza di almeno 12 m ,
- un’età di almeno 20 anni.
2 Qualora tale superficie sia situata lungo i corsi d’acqua, sulle rive dei laghi o nel caso di fitocenosi (aggregati boschivi) rari, i criteri minimi non sono applicabili.
3 All’interno di un perimetro edificabile, di protezione o di pericolo è considerata bosco una superficie di almeno 500 mq.
1 Il Consiglio di Stato decide sulla domanda di accertamento del carattere forestale di un fondo e ne definisce la procedura.
2 Il Consiglio di Stato può procedere d’ufficio.
3 Nell’ambito della procedura di adozione e revisione dei piani regolatori il Municipio fa rilevare il limite del bosco a contatto con la zona edificabile e lo riporta nel piano regolatore.
4 Salvo diverse disposizioni dell’autorità di pianificazione, la zona edificabile a contatto con il bosco si estende o si riduce in conformità dell’accertamento.
Dissodamento (art. 4 LFo)
1 Il Consiglio di Stato decide sulla domanda di dissodamento e ne definisce la procedura.
2 Il permesso di dissodamento non modifica l’azzonamento previsto dai piani di utilizzazione.
3 Unitamente alla domanda di dissodamento il Consiglio di Stato decide eventuali oneri e condizioni, le misure di compenso, la tassa e l’eventuale contributo di compensazione.
4 … [1]
Distanza dal bosco (art. 17 cpv. 2 LFo)
[1] Cpv. abrogato dalla L 10.10.2005; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 435.
[2] 1 Costruzioni di superficie, interrate e sotterranee (in seguito: costruzioni), devono rispettare la distanza minima dal bosco di 10 m . In casi eccezionali e con il consenso dell’autorità cantonale (avviso vincolante), il Municipio può concedere deroghe sino a 6 m dal bosco.
2 Il Consiglio di Stato può definire distanze minime dal bosco inferiori e inderogabili per determinate costruzioni minori o accessorie.
Provvedimenti equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio
(art. 7 cpv. 2 LFo) [3]
[2] Art. modificato dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 591; precedenti modifiche: BU 1999, 75; BU 2001, 65.
[3] Nota marginale modificata dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 591.
[4] Di regola i provvedimenti ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LFo sono eseguiti sulla base di progetti approvati dal Consiglio di Stato.
[4] Art. modificato dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 591.
[6] 1 In situazioni particolari, nel caso di dissodamenti definitivi, invece di provvedimenti equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio, il Consiglio di Stato può procedere al prelievo totale o parziale di un contributo finanziario.
2 L’ammontare del contributo finanziario è stabilito dal Consiglio di Stato mediante un importo forfetario.
3 Il contributo finanziario è esigibile con la crescita in giudicato della decisione di dissodamento. Con il versamento di tale contributo il compenso del dissodamento è da ritenersi eseguito.
4 Il contributo finanziario alimenta il Fondo cantonale per la conservazione della foresta (art. 33 LCFo).
Contributo di compensazione (art. 9 LFo)
[6] Art. modificato dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 591.
1 Il Consiglio di Stato preleva il contributo di compensazione ai sensi dell’articolo 9 LFo definendone le modalità.
2 Esso corrisponde alla metà della differenza tra il valore della superficie boschiva e quello acquisito dalla superficie a seguito della nuova utilizzazione, dedotti i costi delle misure di compenso.
3 Il contributo di compensazione è esigibile con la crescita in giudicato della decisione di dissodamento.
4 A garanzia del pagamento del contributo di compensazione è riconosciuta al Consiglio di Stato un’ipoteca legale a carico del fondo dissodato. L’ipoteca legale è prevalente ad ogni altro pegno immobiliare e non richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario. [7]
Accessibilità (art. 14 LFo)
[7] Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 474.
1 L’area forestale è accessibile a chiunque. In particolare sono vietate le recinzioni o altre costruzioni che ne limitano l’accesso.
2 Per motivi di interesse pubblico il Consiglio di Stato può limitare l’accesso al bosco.
1 Il Comune può autorizzare l’organizzazione di manifestazioni in bosco. Se la manifestazione tocca più Comuni decide il Consiglio di Stato.
2 Il Comune, nel limite del possibile, è tenuto ad informare i proprietari mediante pubblico avviso.
3 L’autorizzazione è rifiutata se la manifestazione
a) è in contrasto con le finalità della presente legge;
b) lede in altro modo interessi privati o pubblici degni di protezione.
4 Il Consiglio di Stato definisce le manifestazioni soggette ad autorizzazione e la relativa procedura.
Attività nel bosco (art. 14 cpv. 2 lett. a LFo)
1 Il Consiglio di Stato può limitare l’attività di persone singole o gruppi al fine di impedire un rilevante uso pregiudizievole del bosco.
2 Il ciclismo, l’equitazione sono ammessi sulle strade forestali, salvo disposizioni contrarie.
3 Con il consenso del Consiglio di Stato, il Comune può autorizzare lo svolgimento di tali attività su percorsi o all’interno di comprensori prestabiliti e segnalati.
Circolazione con veicoli a motore (art. 15 LFo)
1 Sulle strade forestali è ammesso il traffico di veicoli a motore unicamente per scopi forestali, agricoli o di interesse pubblico. [8]
2 Il proprietario della strada può rilasciare un’autorizzazione eccezionale, sulla base del regolamento definito dal Consiglio di Stato.
3 Il beneficiario di un’autorizzazione eccezionale è tenuto a partecipare in misura adeguata ai costi di manutenzione.
4 Il proprietario provvede ad un’adeguata segnaletica e collabora con il Comune ai necessari controlli.
Utilizzazioni dannose (art. 16 LFo)
[8] Cpv. modificato dalla L 10.10.2005; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 435.
1 Sono vietate le utilizzazioni dannose che comportano uno sfruttamento inadeguato del bosco e del sottobosco, riservate le eccezioni previste dal regolamento.
2 Il Consiglio di Stato definisce le modalità per il rilascio di un’autorizzazione eccezionale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 LFo.
3 La costituzione di servitù ed oneri fondiari che pregiudicano le funzioni del bosco e ne intralciano la gestione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Consiglio di Stato.
4 Ogni inconveniente derivante da autorizzazione eccezionale deve essere equamente compensato a favore della conservazione del bosco.
Alienazione e frazionamento (art. 25 LFo)
1 L’alienazione di bosco appartenente ad un ente pubblico ed il frazionamento di bosco devono essere autorizzati dal Consiglio di Stato.
2 Esso definisce le modalità di autorizzazione e provvede al coordinamento con la procedura prevista dalla legislazione sul diritto fondiario rurale.
Il Consiglio di Stato promuove un’adeguata prevenzione dai pericoli naturali e dagli incendi segnatamente mediante
a) la gestione continua del bosco di particolare funzione protettiva e di quello situato nei bacini imbriferi dei torrenti;
b) l’esecuzione di opere di premunizione;
c) la sistemazione dei torrenti in bosco;
d) la predisposizione di sistemi di preallarme.
1 In caso di evento pericoloso in corso il Comune, sentito il Consiglio di Stato, decide prontamente tutte le misure di protezione e ripristino necessarie. Per quanto possibile sono utilizzati metodi e tecnologie rispettose dell’ambiente.
2 In caso di inadempienza il Consiglio di Stato interviene d’ufficio.
3 Le relative autorizzazioni possono essere richieste successivamente.
Responsabilità (art. 19 LFo)
1 Il proprietario ed il gestore di infrastrutture turistiche e di trasporto devono provvedere alla sicurezza dei medesimi e dei loro utenti contro i pericoli naturali accertati.
2 In caso di negligenza essi sono tenuti a risarcire il danno cagionato.
La foresta va gestita in modo che possa adempiere le proprie funzioni durevolmente e senza restrizioni.
Nell’allestimento delle necessarie prescrizioni di pianificazione e di gestione, il Cantone terrà conto delle esigenze dell’approvvigionamento di legname, di una selvicoltura naturalistica e della protezione della natura e del paesaggio.
Piano forestale cantonale (art. 20 cpv. 2 LFo)
1 Il piano forestale cantonale è lo strumento che definisce le funzioni, gli obiettivi generali ed i principi di gestione valevoli per tutta l’area forestale.
2 Esso è allestito dal Consiglio di Stato e vincola le autorità.
3 Il Consiglio di Stato ne disciplina i contenuti e la procedura di adozione e revisione.
Piano di gestione (art. 20 cpv. 2 LFo)
1 Il piano di gestione è lo strumento che concretizza le indicazioni del piano forestale cantonale e regola nel dettaglio la gestione del bosco per uno o più proprietari.
2 Il piano di gestione è approvato dal Consiglio di Stato e vincola il proprietario.
3 Il Consiglio di Stato ne disciplina i contenuti e la procedura di adozione e di revisione.
Gestione (art. 20 LFo)
1 La gestione del bosco spetta al proprietario.
2 Alle condizioni definite dal Consiglio di Stato il proprietario può delegare tale compito.
3 Il Consiglio di Stato può obbligare il proprietario ad adottare appropriati provvedimenti per garantire la funzione protettiva e per prevenire e riparare i danni al bosco.
4 Nell’interesse della conservazione del bosco e del mantenimento delle sue funzioni il Consiglio di Stato può obbligare il proprietario a tollerare la gestione.
Riserve forestali e genetiche (art. 20 cpv. 4 LFo)
1 Per garantire la conservazione della molteplicità delle speci animali e vegetali, nell’ambito del piano forestale cantonale il Consiglio di Stato, sentito il proprietario, può delimitare riserve forestali e genetiche e proteggerle con adeguate misure.
2 Esse sono istituite secondo la procedura prevista dalla legislazione sulla pianificazione del territorio.
Il Consiglio di Stato promuove la cura ed il recupero di boschi di particolare pregio naturalistico o culturale indicati nel piano forestale cantonale.
Danni della selvaggina (art. 27 cpv. 2 LFo)
1 Il Consiglio di Stato provvede alla regolamentazione dell’effettivo della selvaggina nell’ottica della conservazione del bosco.
2 Nell’ambito della pianificazione forestale devono essere predisposte adeguate misure di prevenzione contro i danni causati dalla selvaggina.
1 Il Consiglio di Stato promuove e sostiene l’istituzione di un centro per la formazione professionale e la formazione continua nel settore forestale.
2 Nell’ambito dell’aggiornamento e del perfezionamento professionale il Consiglio di Stato stabilisce e regola l’organizzazione di corsi obbligatori.
Il Consiglio di Stato
a) fa rilevare periodicamente lo stato del bosco ticinese;
b) promuove e sostiene ricerche su tematiche inerenti il bosco ticinese;
c) provvede ad un’adeguata informazione e sensibilizzazione della popolazione e delle autorità ai sensi dell’articolo 34 LFo.
1 Il Consiglio di Stato promuove e sostiene l’utilizzazione del legno indigeno.
2 In particolare essa è favorita nel settore dell’edilizia pubblica e dell’approvvigionamento energetico.
Competenze [10]
[10] Nota marginale modificata dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.
[11] 1 … [12]
2 Il Consiglio di Stato designa nel regolamento le autorità competenti in materia di prestazioni finanziarie e di controllo di qualità.
3 I provvedimenti sussidiabili sono da addebitare al conto degli investimenti, riservati quelli previsti dall’art. 27 da addebitare al conto di gestione corrente.
Provvedimenti sussidiabili [13]
[11] Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715; precedente modifica: BU 2006, 528.
[12] Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 15.
[13] Nota marginale modificata dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.
[14] 1 Nei limiti determinati dalla pianificazione finanziaria e dai crediti stanziati, il Cantone, conformemente al diritto federale, accorda sussidi per i seguenti provvedimenti
a) la protezione dai pericoli naturali (art. 36 LFo);
b) il bosco di protezione (art. 37 LFo);
c) la diversità biologica del bosco (art. 38 LFo);
d) l’economia forestale (art. 38a LFo).
2 Nei limiti determinati dalla pianificazione finanziaria e dai crediti stanziati, il Cantone accorda inoltre sussidi per i seguenti provvedimenti
a) l’accessibilità in bosco;
b) la gestione dei boschi di svago;
c) i provvedimenti previsti dal Piano forestale cantonale (misure operative) approvato dal Consiglio di Stato.
Fornitori di prestazioni [15]
[14] Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.
[15] Nota marginale modificata dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.
[16] I fornitori di prestazioni beneficiari dei sussidi di cui all’art. 30 sono segnatamente
a) i proprietari di bosco;
b) i proprietari di beni minacciati da pericoli naturali;
c) i Comuni;
d) i consorzi di costruzione e/o manutenzione;
e) le aziende, le imprese forestali e le associazioni della filiera bosco-legno.
[16] Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.
[17] Il Consiglio di Stato definisce nel regolamento i costi riconosciuti per il calcolo del sussidio.
[17] Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.
[18] Dal punto di vista finanziario, il sussidio è stabilito tenuto conto segnatamente
a) dell’importanza del provvedimento dal profilo dell’interesse pubblico;
b) della capacità finanziaria del fornitore di prestazioni.
Ammontare del sussidio
[18] Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.
[19] 1 Per i provvedimenti riguardanti la protezione dai pericoli naturali e il bosco di protezione, il sussidio complessivo massimo è dell’80% dei costi riconosciuti.
2 Per i provvedimenti riguardanti la costruzione, la gestione e la manutenzione di stazioni nivometereologiche d’importanza cantonale e/o nazionale il sussidio complessivo massimo è del 100% dei costi riconosciuti.
3 Per i provvedimenti riguardanti la diversità biologica del bosco e l’economia forestale, il sussidio complessivo massimo è del 70% dei costi riconosciuti.
4 In ogni caso il sussidio cantonale (senza partecipazione federale) o la partecipazione cantonale al sussidio complessivo ammonta al massimo al 60% dei costi riconosciuti.
[19] Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.
[20] Per quanto la presente legge non dispone diversamente, è applicabile la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.
Mutuo di investimento (art. 40 LFo)
[20] Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.
1 Il Consiglio di Stato amministra il mutuo globale concesso dalla Confederazione.
2 Essa può subordinare la concessione di un mutuo alla prestazione di un’adeguata garanzia.
1 È costituito un fondo, amministrato dal Consiglio di Stato, destinato al finanziamento delle misure di compenso dei dissodamenti e di altri provvedimenti intesi a migliorare qualitativamente il bosco.
2 Esso è alimentato
a) dai contributi finanziari di cui all’art. 8 LCFo;
b) dai contributi di compensazione di cui all’art. 9 LCFo;
c) da altri versamenti finalizzati alla conservazione del bosco. [21]
[21] Cpv. modificato dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 591.
1 Il Consiglio di Stato assolve i compiti conferiti dalla legislazione forestale in collaborazione con i proprietari, i Patriziati, i Comuni, le associazioni e le organizzazioni del settore.
2 Esso può delegare a terzi compiti stabiliti dalla presente legge come la promozione della gestione, la valorizzazione del legno, la formazione professionale e l’informazione.
3 Il Consiglio di Stato definisce le condizioni e le modalità per le deleghe.
Per tutte le opere ed i provvedimenti forestali previsti nella presente legge o autorizzati in applicazione ad essa è dichiarata la pubblica utilità.
1 Il demanio forestale è costituito
- dai boschi e dagli alpi di proprietà del Cantone;
- dagli edifici e dagli impianti ivi ubicati;
- dal vivaio forestale.
2 Per quanto non stabilito dalla presente legge è applicabile la legge sul demanio del 18 marzo 1986.
Il Consiglio di Stato fattura le prestazioni eseguite dal personale forestale a terzi.
1 Chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, danneggia il bosco o in altro modo contravviene alla legislazione forestale è punibile con una multa fino a franchi 20’000.--.
2 Se l’autore agisce per negligenza, esso è punibile con una multa fino a franchi 10’000.--.
1 I reati elencati all’articolo 42 LFo sono perseguiti e giudicati dall’autorità giudiziaria.
2 Gli altri reati previsti dalla legge federale sulle foreste e le contravvenzioni al diritto cantonale sono perseguiti e giudicati dall’autorità competente in applicazione della legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010. [22]
3 Se l’autorità competente ritiene doversi infliggere una pena privativa della libertà, trasmette l’incarto all’autorità giudiziaria.
[22] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.
1 Il Consiglio di Stato può imporre coattivamente l’esecuzione di un provvedimento ordinato ai sensi della presente legge entro un congruo termine.
2 L’ordine può essere impartito con la comminatoria delle sanzioni penali dell’articolo 292 CPS e dell’adempimento sostitutivo a spese dell’obbligato.
Chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto al ripristino dello stato anteriore e al risarcimento del danno cagionato.
[23] 1 Contro le decisioni rese in applicazione della presente legge è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3 La procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. Se è prevista una procedura di opposizione, chi non ha fatto opposizione non può interporre ricorso.
[23] Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 478 e 482; precedente modifica: BU 2006, 435.
Il Consiglio di Stato per quanto non stabilito dalla presente legge, emana direttamente le necessarie disposizioni per l’applicazione della legislazione federale sulle foreste.
1 Le procedure in corso prima dell’entrata in vigore di questa legge sono concluse in applicazione del diritto anteriore.
2 I Comuni fanno rilevare il limite del bosco a contatto con la zona edificabile entro 10 anni dall’entrata in vigore della presente legge.
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata, unitamente al suo allegato, nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore. [24]
Pubblicata nel BU 1999 , 67.
[24] Entrata in vigore: 1° marzo 1999 - BU 1999, 75. Approvazione federale: 23 marzo 1999 - BU 2003, 2.