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Legge cantonale sulle foreste (LCFo) (LCFO)

49 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (49)

Testo normativo (49 Articoli)

LCFo

1 Lo scopo della presente legge è quello di

a) proteggere la foresta (sinonimo usato: bosco) come ambiente naturale di vita;

b) garantire e valorizzare le funzioni del bosco;

c) contribuire alla prevenzione dei pericoli naturali e degli incendi;

d) sostenere i proprietari nella gestione del bosco e promuoverne l’utilizzazione dei prodotti;

e) conservare le specificità del bosco ticinese e favorirne la diversità biologica;

f) definire i doveri nei confronti della collettività da parte dei proprietari pubblici e privati.

2 Essa applica e completa la legislazione forestale federale.

Servizio forestale (art. 51 LFo)

LCFo

1 Per raggiungere gli scopi prefissi dalla legge, il Cantone si dota di un Servizio forestale distribuito sul territorio.

2 Al personale forestale, conformemente a quanto indicato nel Regolamento, compete pure la vigilanza sulla conservazione dell’area forestale, nonchè sulla protezione della natura e del paesaggio.

Definizione di bosco (art. 2 LFo)

LCFo

1 Una superficie coperta da alberi, che possa svolgere funzioni forestali, è da considerare bosco quando presenta

- un’estensione di almeno 800 mq,

- una larghezza di almeno 12 m ,

- un’età di almeno 20 anni.

2 Qualora tale superficie sia situata lungo i corsi d’acqua, sulle rive dei laghi o nel caso di fitocenosi (aggregati boschivi) rari, i criteri minimi non sono applicabili.

3 All’interno di un perimetro edificabile, di protezione o di pericolo è considerata bosco una superficie di almeno 500 mq.

LCFo

1 Il Consiglio di Stato decide sulla domanda di accertamento del carattere forestale di un fondo e ne definisce la procedura.

2 Il Consiglio di Stato può procedere d’ufficio.

3 Nell’ambito della procedura di adozione e revisione dei piani regolatori il Municipio fa rilevare il limite del bosco a contatto con la zona edificabile e lo riporta nel piano regolatore.

4 Salvo diverse disposizioni dell’autorità di pianificazione, la zona edificabile a contatto con il bosco si estende o si riduce in conformità dell’accertamento.

Dissodamento (art. 4 LFo)

LCFo

1 Il Consiglio di Stato decide sulla domanda di dissodamento e ne definisce la procedura.

2 Il permesso di dissodamento non modifica l’azzonamento previsto dai piani di utilizzazione.

3 Unitamente alla domanda di dissodamento il Consiglio di Stato decide eventuali oneri e condizioni, le misure di compenso, la tassa e l’eventuale contributo di compensazione.

4 … [1]

Distanza dal bosco (art. 17 cpv. 2 LFo)

[1] Cpv. abrogato dalla L 10.10.2005; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 435.

LCFo

[2] 1 Costruzioni di superficie, interrate e sotterranee (in seguito: costruzioni), devono rispettare la distanza minima dal bosco di 10 m . In casi eccezionali e con il consenso dell’autorità cantonale (avviso vincolante), il Municipio può concedere deroghe sino a 6 m dal bosco.

2 Il Consiglio di Stato può definire distanze minime dal bosco inferiori e inderogabili per determinate costruzioni minori o accessorie.

Provvedimenti equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio

(art. 7 cpv. 2 LFo) [3]

[2] Art. modificato dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 591; precedenti modifiche: BU 1999, 75; BU 2001, 65.

[3] Nota marginale modificata dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 591.

LCFo

[4] Di regola i provvedimenti ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LFo sono eseguiti sulla base di progetti approvati dal Consiglio di Stato.

[4] Art. modificato dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 591.

LCFo

[6] 1 In situazioni particolari, nel caso di dissodamenti definitivi, invece di provvedimenti equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio, il Consiglio di Stato può procedere al prelievo totale o parziale di un contributo finanziario.

2 L’ammontare del contributo finanziario è stabilito dal Consiglio di Stato mediante un importo forfetario.

3 Il contributo finanziario è esigibile con la crescita in giudicato della decisione di dissodamento. Con il versamento di tale contributo il compenso del dissodamento è da ritenersi eseguito.

4 Il contributo finanziario alimenta il Fondo cantonale per la conservazione della foresta (art. 33 LCFo).

Contributo di compensazione (art. 9 LFo)

[6] Art. modificato dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 591.

LCFo

1 Il Consiglio di Stato preleva il contributo di compensazione ai sensi dell’articolo 9 LFo definendone le modalità.

2 Esso corrisponde alla metà della differenza tra il valore della superficie boschiva e quello acquisito dalla superficie a seguito della nuova utilizzazione, dedotti i costi delle misure di compenso.

3 Il contributo di compensazione è esigibile con la crescita in giudicato della decisione di dissodamento.

4 A garanzia del pagamento del contributo di compensazione è riconosciuta al Consiglio di Stato un’ipoteca legale a carico del fondo dissodato. L’ipoteca legale è prevalente ad ogni altro pegno immobiliare e non richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario. [7]

Accessibilità (art. 14 LFo)

[7] Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 474.

LCFo

1 L’area forestale è accessibile a chiunque. In particolare sono vietate le recinzioni o altre costruzioni che ne limitano l’accesso.

2 Per motivi di interesse pubblico il Consiglio di Stato può limitare l’accesso al bosco.

LCFo

1 Il Comune può autorizzare l’organizzazione di manifestazioni in bosco. Se la manifestazione tocca più Comuni decide il Consiglio di Stato.

2 Il Comune, nel limite del possibile, è tenuto ad informare i proprietari mediante pubblico avviso.

3 L’autorizzazione è rifiutata se la manifestazione

a) è in contrasto con le finalità della presente legge;

b) lede in altro modo interessi privati o pubblici degni di protezione.

4 Il Consiglio di Stato definisce le manifestazioni soggette ad autorizzazione e la relativa procedura.

Attività nel bosco (art. 14 cpv. 2 lett. a LFo)

LCFo

1 Il Consiglio di Stato può limitare l’attività di persone singole o gruppi al fine di impedire un rilevante uso pregiudizievole del bosco.

2 Il ciclismo, l’equitazione sono ammessi sulle strade forestali, salvo disposizioni contrarie.

3 Con il consenso del Consiglio di Stato, il Comune può autorizzare lo svolgimento di tali attività su percorsi o all’interno di comprensori prestabiliti e segnalati.

Circolazione con veicoli a motore (art. 15 LFo)

LCFo

1 Sulle strade forestali è ammesso il traffico di veicoli a motore unicamente per scopi forestali, agricoli o di interesse pubblico. [8]

2 Il proprietario della strada può rilasciare un’autorizzazione eccezionale, sulla base del regolamento definito dal Consiglio di Stato.

3 Il beneficiario di un’autorizzazione eccezionale è tenuto a partecipare in misura adeguata ai costi di manutenzione.

4 Il proprietario provvede ad un’adeguata segnaletica e collabora con il Comune ai necessari controlli.

Utilizzazioni dannose (art. 16 LFo)

[8] Cpv. modificato dalla L 10.10.2005; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 435.

LCFo

1 Sono vietate le utilizzazioni dannose che comportano uno sfruttamento inadeguato del bosco e del sottobosco, riservate le eccezioni previste dal regolamento.

2 Il Consiglio di Stato definisce le modalità per il rilascio di un’autorizzazione eccezionale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 LFo.

3 La costituzione di servitù ed oneri fondiari che pregiudicano le funzioni del bosco e ne intralciano la gestione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Consiglio di Stato.

4 Ogni inconveniente derivante da autorizzazione eccezionale deve essere equamente compensato a favore della conservazione del bosco.

Alienazione e frazionamento (art. 25 LFo)

LCFo

1 L’alienazione di bosco appartenente ad un ente pubblico ed il frazionamento di bosco devono essere autorizzati dal Consiglio di Stato.

2 Esso definisce le modalità di autorizzazione e provvede al coordinamento con la procedura prevista dalla legislazione sul diritto fondiario rurale.

LCFo

Il Consiglio di Stato promuove un’adeguata prevenzione dai pericoli naturali e dagli incendi segnatamente mediante

a) la gestione continua del bosco di particolare funzione protettiva e di quello situato nei bacini imbriferi dei torrenti;

b) l’esecuzione di opere di premunizione;

c) la sistemazione dei torrenti in bosco;

d) la predisposizione di sistemi di preallarme.

LCFo

1 In caso di evento pericoloso in corso il Comune, sentito il Consiglio di Stato, decide prontamente tutte le misure di protezione e ripristino necessarie. Per quanto possibile sono utilizzati metodi e tecnologie rispettose dell’ambiente.

2 In caso di inadempienza il Consiglio di Stato interviene d’ufficio.

3 Le relative autorizzazioni possono essere richieste successivamente.

Responsabilità (art. 19 LFo)

LCFo

1 Il proprietario ed il gestore di infrastrutture turistiche e di trasporto devono provvedere alla sicurezza dei medesimi e dei loro utenti contro i pericoli naturali accertati.

2 In caso di negligenza essi sono tenuti a risarcire il danno cagionato.

LCFo

La foresta va gestita in modo che possa adempiere le proprie funzioni durevolmente e senza restrizioni.

Nell’allestimento delle necessarie prescrizioni di pianificazione e di gestione, il Cantone terrà conto delle esigenze dell’approvvigionamento di legname, di una selvicoltura naturalistica e della protezione della natura e del paesaggio.

Piano forestale cantonale (art. 20 cpv. 2 LFo)

LCFo

1 Il piano forestale cantonale è lo strumento che definisce le funzioni, gli obiettivi generali ed i principi di gestione valevoli per tutta l’area forestale.

2 Esso è allestito dal Consiglio di Stato e vincola le autorità.

3 Il Consiglio di Stato ne disciplina i contenuti e la procedura di adozione e revisione.

Piano di gestione (art. 20 cpv. 2 LFo)

LCFo

1 Il piano di gestione è lo strumento che concretizza le indicazioni del piano forestale cantonale e regola nel dettaglio la gestione del bosco per uno o più proprietari.

2 Il piano di gestione è approvato dal Consiglio di Stato e vincola il proprietario.

3 Il Consiglio di Stato ne disciplina i contenuti e la procedura di adozione e di revisione.

Gestione (art. 20 LFo)

LCFo

1 La gestione del bosco spetta al proprietario.

2 Alle condizioni definite dal Consiglio di Stato il proprietario può delegare tale compito.

3 Il Consiglio di Stato può obbligare il proprietario ad adottare appropriati provvedimenti per garantire la funzione protettiva e per prevenire e riparare i danni al bosco.

4 Nell’interesse della conservazione del bosco e del mantenimento delle sue funzioni il Consiglio di Stato può obbligare il proprietario a tollerare la gestione.

Riserve forestali e genetiche (art. 20 cpv. 4 LFo)

LCFo

1 Per garantire la conservazione della molteplicità delle speci animali e vegetali, nell’ambito del piano forestale cantonale il Consiglio di Stato, sentito il proprietario, può delimitare riserve forestali e genetiche e proteggerle con adeguate misure.

2 Esse sono istituite secondo la procedura prevista dalla legislazione sulla pianificazione del territorio.

LCFo

Il Consiglio di Stato promuove la cura ed il recupero di boschi di particolare pregio naturalistico o culturale indicati nel piano forestale cantonale.

Danni della selvaggina (art. 27 cpv. 2 LFo)

LCFo

1 Il Consiglio di Stato provvede alla regolamentazione dell’effettivo della selvaggina nell’ottica della conservazione del bosco.

2 Nell’ambito della pianificazione forestale devono essere predisposte adeguate misure di prevenzione contro i danni causati dalla selvaggina.

LCFo

1 Il Consiglio di Stato promuove e sostiene l’istituzione di un centro per la formazione professionale e la formazione continua nel settore forestale.

2 Nell’ambito dell’aggiornamento e del perfezionamento professionale il Consiglio di Stato stabilisce e regola l’organizzazione di corsi obbligatori.

LCFo

Il Consiglio di Stato

a) fa rilevare periodicamente lo stato del bosco ticinese;

b) promuove e sostiene ricerche su tematiche inerenti il bosco ticinese;

c) provvede ad un’adeguata informazione e sensibilizzazione della popolazione e delle autorità ai sensi dell’articolo 34 LFo.

LCFo

1 Il Consiglio di Stato promuove e sostiene l’utilizzazione del legno indigeno.

2 In particolare essa è favorita nel settore dell’edilizia pubblica e dell’approvvigionamento energetico.

Competenze [10]

[10] Nota marginale modificata dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.

LCFo

[11] 1 … [12]

2 Il Consiglio di Stato designa nel regolamento le autorità competenti in materia di prestazioni finanziarie e di controllo di qualità.

3 I provvedimenti sussidiabili sono da addebitare al conto degli investimenti, riservati quelli previsti dall’art. 27 da addebitare al conto di gestione corrente.

Provvedimenti sussidiabili [13]

[11] Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715; precedente modifica: BU 2006, 528.

[12] Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 15.

[13] Nota marginale modificata dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.

LCFo

[14] 1 Nei limiti determinati dalla pianificazione finanziaria e dai crediti stanziati, il Cantone, conformemente al diritto federale, accorda sussidi per i seguenti provvedimenti

a) la protezione dai pericoli naturali (art. 36 LFo);

b) il bosco di protezione (art. 37 LFo);

c) la diversità biologica del bosco (art. 38 LFo);

d) l’economia forestale (art. 38a LFo).

2 Nei limiti determinati dalla pianificazione finanziaria e dai crediti stanziati, il Cantone accorda inoltre sussidi per i seguenti provvedimenti

a) l’accessibilità in bosco;

b) la gestione dei boschi di svago;

c) i provvedimenti previsti dal Piano forestale cantonale (misure operative) approvato dal Consiglio di Stato.

Fornitori di prestazioni [15]

[14] Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.

[15] Nota marginale modificata dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.

LCFo

[16] I fornitori di prestazioni beneficiari dei sussidi di cui all’art. 30 sono segnatamente

a) i proprietari di bosco;

b) i proprietari di beni minacciati da pericoli naturali;

c) i Comuni;

d) i consorzi di costruzione e/o manutenzione;

e) le aziende, le imprese forestali e le associazioni della filiera bosco-legno.

[16] Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.

LCFo

[17] Il Consiglio di Stato definisce nel regolamento i costi riconosciuti per il calcolo del sussidio.

[17] Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.

LCFo

[18] Dal punto di vista finanziario, il sussidio è stabilito tenuto conto segnatamente

a) dell’importanza del provvedimento dal profilo dell’interesse pubblico;

b) della capacità finanziaria del fornitore di prestazioni.

Ammontare del sussidio

[18] Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.

LCFo

[19] 1 Per i provvedimenti riguardanti la protezione dai pericoli naturali e il bosco di protezione, il sussidio complessivo massimo è dell’80% dei costi riconosciuti.

2 Per i provvedimenti riguardanti la costruzione, la gestione e la manutenzione di stazioni nivometereologiche d’importanza cantonale e/o nazionale il sussidio complessivo massimo è del 100% dei costi riconosciuti.

3 Per i provvedimenti riguardanti la diversità biologica del bosco e l’economia forestale, il sussidio complessivo massimo è del 70% dei costi riconosciuti.

4 In ogni caso il sussidio cantonale (senza partecipazione federale) o la partecipazione cantonale al sussidio complessivo ammonta al massimo al 60% dei costi riconosciuti.

[19] Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.

LCFo

[20] Per quanto la presente legge non dispone diversamente, è applicabile la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

Mutuo di investimento (art. 40 LFo)

[20] Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.

LCFo

1 Il Consiglio di Stato amministra il mutuo globale concesso dalla Confederazione.

2 Essa può subordinare la concessione di un mutuo alla prestazione di un’adeguata garanzia.

LCFo

1 È costituito un fondo, amministrato dal Consiglio di Stato, destinato al finanziamento delle misure di compenso dei dissodamenti e di altri provvedimenti intesi a migliorare qualitativamente il bosco.

2 Esso è alimentato

a) dai contributi finanziari di cui all’art. 8 LCFo;

b) dai contributi di compensazione di cui all’art. 9 LCFo;

c) da altri versamenti finalizzati alla conservazione del bosco. [21]

[21] Cpv. modificato dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 591.

LCFo

1 Il Consiglio di Stato assolve i compiti conferiti dalla legislazione forestale in collaborazione con i proprietari, i Patriziati, i Comuni, le associazioni e le organizzazioni del settore.

2 Esso può delegare a terzi compiti stabiliti dalla presente legge come la promozione della gestione, la valorizzazione del legno, la formazione professionale e l’informazione.

3 Il Consiglio di Stato definisce le condizioni e le modalità per le deleghe.

LCFo

Per tutte le opere ed i provvedimenti forestali previsti nella presente legge o autorizzati in applicazione ad essa è dichiarata la pubblica utilità.

LCFo

1 Il demanio forestale è costituito

- dai boschi e dagli alpi di proprietà del Cantone;

- dagli edifici e dagli impianti ivi ubicati;

- dal vivaio forestale.

2 Per quanto non stabilito dalla presente legge è applicabile la legge sul demanio del 18 marzo 1986.

LCFo

Il Consiglio di Stato fattura le prestazioni eseguite dal personale forestale a terzi.

LCFo

1 Chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, danneggia il bosco o in altro modo contravviene alla legislazione forestale è punibile con una multa fino a franchi 20’000.--.

2 Se l’autore agisce per negligenza, esso è punibile con una multa fino a franchi 10’000.--.

LCFo

1 I reati elencati all’articolo 42 LFo sono perseguiti e giudicati dall’autorità giudiziaria.

2 Gli altri reati previsti dalla legge federale sulle foreste e le contravvenzioni al diritto cantonale sono perseguiti e giudicati dall’autorità competente in applicazione della legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010. [22]

3 Se l’autorità competente ritiene doversi infliggere una pena privativa della libertà, trasmette l’incarto all’autorità giudiziaria.

[22] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.

LCFo

1 Il Consiglio di Stato può imporre coattivamente l’esecuzione di un provvedimento ordinato ai sensi della presente legge entro un congruo termine.

2 L’ordine può essere impartito con la comminatoria delle sanzioni penali dell’articolo 292 CPS e dell’adempimento sostitutivo a spese dell’obbligato.

LCFo

Chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto al ripristino dello stato anteriore e al risarcimento del danno cagionato.

LCFo

[23] 1 Contro le decisioni rese in applicazione della presente legge è dato ricorso al Consiglio di Stato.

2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

3 La procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. Se è prevista una procedura di opposizione, chi non ha fatto opposizione non può interporre ricorso.

[23] Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 478 e 482; precedente modifica: BU 2006, 435.

LCFo

Il Consiglio di Stato per quanto non stabilito dalla presente legge, emana direttamente le necessarie disposizioni per l’applicazione della legislazione federale sulle foreste.

LCFo

1 Le procedure in corso prima dell’entrata in vigore di questa legge sono concluse in applicazione del diritto anteriore.

2 I Comuni fanno rilevare il limite del bosco a contatto con la zona edificabile entro 10 anni dall’entrata in vigore della presente legge.

LCFo

1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata, unitamente al suo allegato, nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore. [24]

Pubblicata nel BU 1999 , 67.

[24] Entrata in vigore: 1° marzo 1999 - BU 1999, 75. Approvazione federale: 23 marzo 1999 - BU 2003, 2.

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